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Atto Costitutivo- FGLAW.IT
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La responsabilità civile
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ESTRATTO DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA SENZA SCOPO DI LUCRO FGLAW

(da far pervenire in allegato alla domanda debitamente firmato per presa visione e accettazione)

(…Omissis…)
2.1. L’associazione FGLAW promuove la cultura e la ricerca giuridica in attuazione degli scopi di solidarietà sociale e culturale costituzionalmente riconosciuti nell’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione italiana. (…Omissis…)
2.2. L’associazione opera senza fini di lucro e con finalità culturali e scientifiche a favore degli associati.
2.3. Conformemente allo scopo non lucrativo, gli eventuali introiti economici derivanti dalle quote associative dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione facendosi divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. Allo scioglimento l’eventuale patrimonio sociale residuo verrà devoluto ad associazioni senza fini di lucro.
2.4. E’ escluso lo svolgimento di qualunque attività commerciale tesa alla produzione di lucro. Sono escluse, altresì, le attività commerciali strumentali o accessorie rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali non lucrativi.
(…Omissis…)
2.7. Il fondo comune è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione dell’associazione.
2.8. Gli associati aggiunti contribuiscono al fondo con la quota associativa annuale.
2.9. Il fondo comune iniziale è pari a (…Omissis…) e deriva dai versamenti gratuiti degli associati fondatori. Nel fondo confluiscono le quote associative annuali versate dagli associati aggiunti. Il fondo comune è destinato esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali con divieto assoluto di distribuzione tra gli associati.
2.10. Nessun diritto sul patrimonio possono vantare gli associati fondatori o quelli aggiunti.
(…Omissis…)
2.12. Alcun corrispettivo o spesa potrà essere imputato al fondo comune se non necessario e conforme agli scopi associativi nonchè accuratamente documentato attraverso, parcelle, fatture, scontrini fiscali o altra documentazione certa e attendibile.
3.1. Gli associati fondatori danno a titolo gratuito il loro contributo partecipativo, associativo, culturale ed economico necessario alla vita dell’Associazione.
(…Omissis…)
4.1. Sono organi dell’associazione il Presidente, cui spetta in via esclusiva il potere di rappresentanza, e l’assemblea.
4.2. Nessuna carica è retribuita.
4.3. I poteri di rappresentanza di ordinaria e straordinaria amministrazione sono attribuiti in via esclusiva a (…Omissis…) che è anche nominat_ Presidente dell’Associazione e svolge le funzioni relative alla carica a titolo gratuito.
4.4. In particolare il Presidente, tra l’altro:

  1. convoca e presiede l’assemblea degli associati fondatori;
  2. definisce i programmi di massima delle attività dell’associazione;
  3. fissa la quota associativa e i requisiti soggettivi di partecipazione degli associati aggiunti.

4.5. Il diritto di voto in assemblea è riconosciuto solo agli associati fondatori.
4.6. L’assemblea

  1. approva i bilanci e i rendiconti (l’anno associativo coincide con l’anno solare);
  2. delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, che possono essere adottate con le maggioranze ordinarie.
  3. delibera sull’ammissione degli associati aggiunti previa verifica dei requisiti soggettivi e del versamento della quota associativa;
  4. delibera sull’esclusione degli associati aggiunti per mancata partecipazione ai corsi, ai convegni e seminari.

4.7. L’assemblea composta esclusivamente dagli associati fondatori è convocata dal Presidente con ogni modalità formale utile allo scopo almeno dieci giorni prima della data fissata, salvo l’urgenza, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all’ordine del giorno, la data e il luogo dell’assemblea.
4.8. L’assemblea può riunirsi anche su richiesta di almeno un terzo degli associati fondatori o per volontà del presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità.
4.9. Le assemblee sono valide con la presenza di tanti associati fondatori costituenti almeno la metà più uno degli associati fondatori e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche il giorno successivo alla prima.
4.10. L’assemblea delibera sempre maggioranza dei votanti e dei presenti che per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto.
5.1. L’associazione FGLAW è aperta a terzi che acquistano la qualità di associati aggiunti solo con l’approvazione dell’assemblea previo versamento della  quota associativa e purchè siano in possesso dei requisiti soggettivi di volta in volta previsti in relazione alle lezioni, agli incontri e ai convegni gratuiti.
5.2. In tale qualità possono partecipare alle lezioni e agli incontri gratuiti promossi dall’associazione conformemente alle indicazioni organizzative del Presidente.
5.3. Al fine di consentire di allargare la compagine associativa degli associati aggiunti il Presidente può disporre che coloro che abbiano già partecipato ad un ciclo di incontri (ad es. corso intensivo settembre-novembre) non possano prendere parte a quelli successivi (ad es. corso superintensivo-full immersion).
5.4. Peraltro, la partecipazione alle lezioni, ai convegni e agli incontri gratuiti è ammessa nei limiti delle disponibilità della sala e previa prenotazione per ovvi motivi organizzativi.
5.5. Il Presidente impartisce le necessarie disposizioni di carattere organizzativo che sono vincolanti per gli associati aggiunti.
5.6. In particolare durante l’anno associativo potrà essere limitata la partecipazione del singolo associato ad un solo corso (corso annuale, intensivo o superintensivo).
5.7. La condizione di disagio economico, non abbienza o di appartenenza a categorie di reddito basso costituisce requisito di priorità per la partecipazione ai corsi.
(…Omissis…)
5.10 Gli associati aggiunti non partecipano all’assemblea, né hanno diritto di voto, né possono avere alcun potere di rappresentanza dell’associazione; è vietata ogni delega di potere rappresentativo espresso o implicito agli associati aggiunti. Essi pertanto non assumono alcuna responsabilità solidale per le obbligazioni contratte dall’associazione FGLAW.
5.11. In presenza della permanenza dei requisiti soggettivi di partecipazione gli associati aggiunti possono rinnovare la loro iscrizione per l’anno successivo liberamente e senza alcun vincolo.
6.1. Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell’esclusione o del decesso dell’associato aggiunto.
6.2. L’associato aggiunto può sciogliersi dall’associazione recedendo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente in carta semplice firmata. Nessun diritto sul patrimonio può vantare l’associato aggiunto.
6.3. L’associato aggiunto può essere escluso dall’associazione, tra l’altro, per mancato pagamento della quota associativa, per disturbo delle lezioni, per mancata partecipazione alle stesse, per scarso rendimento (quale disinteresse, mancata consegna elaborati, mancata partecipazione…) o per attività di registrazione delle lezioni e/o per ogni altro comportamento comunque lesivo e pregiudizievole dell’ordinato e corretto svolgimento dei corsi e dell’attività associativa.
6.4. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti e doveri inerenti la qualità di associato aggiunto.
7.1. Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal codice civile, lo scioglimento è deliberato dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
7.2. In caso di scioglimento dell’associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto, secondo le determinazioni di riparto dell’assemblea, ad una o più delle seguenti associazioni senza scopo di lucro:
(…Omissis…)

Scarica l' atto costitutivo.