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CONCORSO MAGISTRATURA 23 GENNAIO 2018 - PROVA DIRITTO PENALE - Traccia CENTRATA

Traccia di PENALE: “Natura e fondamenti, anche di diritto sovranazionale, delle confische penali diretta, per equivalente e per sproporzione, con particolare riferimento alla titolarità del bene confiscato”.

PROVA DI DIRITTO PENALE 23 GENNAIO 2018

TRACCIA AFFRONTATA NEL CORSO DI SVARIATE ESERCITAZIONI E LEZIONI

Gli istituti giuridici richiesti dalla traccia sono stati affrontati nella recentissima lezione integrativa del 30 dicembre 2017 (durata 4 ore) e nella lezione del 17 maggio 2017 (durata 6 ore), anche alla luce della Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.

 

Le tracce assegnate nel corso della simulazione di concorso in diritto penale sono state le seguenti:

 

TRACCIA N. 1: “La confisca per equivalente. Natura e regime giuridico anche in riferimento alla disciplina della confisca in tema di responsabilità degli enti

 

TRACCIA N. 2: “La confisca prevista dall’art. 240 cod. pen. e le principali confische “speciali”. Gli aspetti più significativi delle vari figure di ablazione alla luce della giurisprudenza nazionale e della CEDU”

 

SINTESI DEI CONTENUTI DELLE LEZIONI

La tematica della confisca è stata affrontata in tutte le sue variegate dimensioni.

Si è posto in luce come, nel corso del tempo, la confisca abbia finito per assumere connotazioni proteiformi, dal momento che, come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale in una vecchia sentenza del 1963, i connotati di misura di sicurezza patrimoniale, formalmente attribuiti alla confisca prevista dall’art. 240 del Codice penale, abbiano perso di nitore alla luce delle ormai numerosissime previsioni di confisca prevista da norme speciali tanto da disposizioni inserite con varie novelle nel codice penale (ad es. in tema di usura, reati contro la p.a., reati ambientali, associazione di stampo mafioso, terrorismo,  ecc.) tanto in leggi speciali (contrabbando, stupefacenti, ecc.).

La scelta del codice Rocco di confiscare il prodotto, il prezzo e il profitto del reato come istituto destinato ad allontanare dal reo le “lusinghe” connesse al reato o gli strumenti ad esso funzionali, si è dunque mescolata a connotati sempre più orientati a “far terra bruciata” attorno a determinate figure criminose, facendo così assumere alla confisca funzioni di tipo sanzionatorio.

La tipologia delle confische si è così diversificata: accanto alla confisca diretta di ciò che presenta un nesso di pertinenzialità col reato si è affiancata la confisca per equivalente, quando la prima figura di confisca non possa essere attuata (la giurisprudenza, anche costituzionale, ha qualificato tale figura come di natura essenzialmente sanzionatoria).

Ma, soprattutto, è venuta alla luce una confisca per sproporzione, realizzabile – alla luce dell’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 – in presenza di cespiti patrimoniali sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati da persone condannate per determinai reati presupposto. Un modello, questo, al quale si è ispirato lo stesso ordinamento comunitario che nella importante direttiva 42 del 1 aprile 2014, ha recepito l’istituto nella cosiddetta “confisca estesa” nei confronti di soggetti condannati per reati suscettibili di produrre vantaggi economici e titolari di redditi appunto sproporzionati rispetto al reddito legittimamente conseguito.

Le problematiche di tali nuove figure di confisca si sono acuite, poi, alla luce delle varie pronunce adottate contro l’Italia dalla CEDU (in particolare Sud Fondi c. Italia Varvara c. Italia) ed ai “ridimensionamenti” e puntualizzazioni al riguardo offerti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015 e della sentenza delle Sezioni unite n. 31617 del 21 luglio 2015, Lucci.

Una ricostruzione complessiva delle varie figure di confisca è stata effettuata di recente anche nel corso della lezione integrativa del 30 dicembre 2017, allorchè si è trattato del problema della confisca come misura di prevenzione e si sono messe in luce le peculiarità che caratterizzano tale misura, sia in riferimento alla confisca di cui all’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 – rispetto alla quale i tratti di similitudine sono fin troppo evidenti (in particolare per ciò che attiene al concetto di sproporzione messo in luce, come si è detto, anche dalla confisca “estesa” di cui alla richiamata direttiva comunitaria), sia con riferimento alla ipotesi di confisca per equivalente, la quale ultima finisce per qualificare gli esiti definitivi di tutte le figure di confisca in chiave “naturalisticamente“ afflittiva.

In questa prospettiva, sono stati messi in luce i profili che coinvolgono i diritti fondamentali, sul versante costituzionale (in particolare, legalità, tipicità e proporzionalità), su quello convenzionale (art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU) e sui principi espressi dalla Carta di Nizza.

Tutto ciò anche alla luce del delicato problema dei terzi interessati ammessi a partecipare al relativo contenzioso anche in sede di gravame. Non a caso, la recente riforma Orlando (affrontata nel corso del lezione integrativa del 30 dicembre 2017), ha preso in espressa considerazione i diritti dei terzi interessati introducendo al riguardo una modifica all’art. 12 sexies d.l. 306/92.

 

Nel corso delle lezioni sono state, tra l’altro, spiegate le seguenti sentenze delle Sezioni unite penali:

 

Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 2 luglio 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti

Responsabilità da reato degli enti – Confisca per equivalente del profitto –

In tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso.

 

Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 15 ottobre 2008, n. 38834

Confisca di cose costituenti prezzo del reato – Estinzione del reato – Possibilità – Esclusione.

L’estinzione del reato preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall’art. 240, comma secondo, n. 1, cod. pen. (fattispecie relativa a dissequestro, disposto in sede esecutiva, in favore di imputato di corruzione commessa prima dell’entrata in vigore della L. 29 settembre 2000, n. 300, e dichiarata prescritta).

 

Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 5 marzo 2014, n. 10561

Reato tributario commesso dal legale rappresentante – Sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto – Possibilità – Condizioni.

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato.

 

Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 29 luglio 2014, n. 33451

Confisca di prevenzione e confisca cosiddetta “allargata” o per sproporzione – Confisca dei beni di provenienza illecita – Presupposti applicativi solo parzialmente comuni – Differenza.

La confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta “allargata”, di cui all’art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest’ultimo dichiarato ovvero all’attività economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego.

 

Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 21 luglio 2015, n. 31617

Confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato – Denaro depositato su conto corrente bancario – Qualificazione – Confisca per equivalente – Esclusione – Confisca diretta – Applicabilità.

Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.

 

Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 9 luglio 2004, n. 29951

Fallimento – Sequestro preventivo – Cose appartenenti all’imprenditore fallito – Restituzione delle cose sequestrate – Rimedi e gravami esperibili – Curatore fallimentare – Titolarità.

Il curatore del fallimento, nell’espletamento dei compiti di amministrazione del patrimonio fallimentare, ha facoltà di proporre sia l’istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, sia quella di revoca della misura, ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., nonché di ricorrere per cassazione ai sensi dell’art. 325 stesso codice avverso le relative ordinanze emesse dal tribunale del riesame. (in motivazione la Corte ha precisato che in questi casi il curatore agisce, previa autorizzazione del giudice delegato, per la rimozione di un atto pregiudizievole ai fini della reintegrazione del patrimonio, attendendo alla sua funzione istituzionale rivolta alla ricostruzione dell’attivo fallimentare).

 

Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 23 aprile 2013, n. 18374

Confisca per equivalente per i reati tributari – Applicabilità retroattiva – Esclusione – Ragioni.

La confisca per equivalente, introdotta per i reati tributari dall’art. 1, comma 143, l. n. 244 del 2007 ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non essendo estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza dall’art. 200 cod. pen., non si applica ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge citata.

 

 

 

 

Pagina creata il 23 gennaio 2018, ore 17:13

(le presenti indicazioni ed i collegamenti tra gli istituti giuridici sovra menzionati sono creazione originale e riservata protetta dal diritto d’autore)