Ministero della giustizia
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi
Concorso, per esami, a 340 posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2014.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario,
e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente
norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958,
n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e
coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive
modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni
pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento
degli italiani all’estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari
di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell’Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la
nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme
sull’ordinamento giudiziario;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di
posta elettronica certificata assegnata ai cittadini;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell’ordinamento militare;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge
30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge
17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizione per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge
9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge
11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 16 settembre 2014;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data
15 ottobre 2014;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto un concorso, per esami, a 340 posti di magistrato
ordinario.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso è necessario che l’aspirante:
a. sia cittadino italiano;
b. abbia l’esercizio dei diritti civili;
c. sia di condotta incensurabile;
d. sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al
quale sia stato eventualmente chiamato;
f. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso
per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda;
g. rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio
previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti
categorie:
1) magistrati amministrativi e contabili;
2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti
ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno
cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto
di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti
di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di
materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla
ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a
carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto
di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si
tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella
qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
6) abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti
all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario
(giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario,
giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito,
senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali
previste dall’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e successive modifiche;
9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il
dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma
di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di
studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162;
11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che
hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o
hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013,
n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;
h. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal fine
il candidato deve indicare in domanda l’avvenuto versamento in conto
entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 50,00, quale contributo
per la copertura delle spese della procedura concorsuale, ai sensi
dell’art. 4, comma 15, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Il versamento
potrà essere effettuato mediante bonifico bancario o postale sul
conto corrente con codice IBAN IT 62O 07601 14500001020172217,
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, indicando la
causale “concorso magistratura ordinaria anno 2014 – capo XI, capitolo
2413, art. 17”, oppure mediante bollettino postale sul conto corrente
postale n. 1020172217 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato
di Viterbo, indicando la causale “concorso magistratura ordinaria anno
2014 – capo XI, capitolo 2413, art. 17”, oppure mediante versamento in
conto entrate tesoro, capo X1, capitolo 2413, art. 17, presso una qualsiasi
sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato. Il candidato deve
inoltre indicare gli estremi identificativi del versamento;
i. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.
Art. 3.
Domanda telematica di partecipazione e modalità per l’invio
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate,
entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale,
concorsi ed esami.
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni,
per registrarsi.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire
Codice fiscale
Posta elettronica nominativa
Codice di sicurezza (Password)
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
stesso; dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati,
il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione, fornendo una
pagina di risposta che contiene il collegamento al file in formato pdf
“domanda di partecipazione”.
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce
e unitamente a fotocopia di un documento di identità scansionarla in
formato pdf.
Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la
seguente modalità: il candidato deve effettuare l’upload, sul sito, della
domanda scansionata; il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico
della domanda, con invio di una e.mail all’indirizzo indicato dal candidato.
Nella ricevuta è presente anche il file in formato pdf “codice
identificativo”. Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre,
deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché
esibito per la partecipazione alle prove scritte.
La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve
essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di
invio, la domanda è irricevibile.
In caso di più invii, l’Ufficio prenderà in considerazione la
domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più
l’accesso al FORM né l’invio della domanda.
Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della
domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte
integrante.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da
quelle suindicate.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1. il proprio cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. di essere cittadini italiani;
5. di avere l’esercizio dei diritti civili;
6. di essere di condotta incensurabile;
7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso
procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione;
8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313;
9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari;
10. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo,
destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui
aspirano;
13. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza,
ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di
essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando
gli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura pubblica in relazione all’handicap.
14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all’Ufficio con
una delle modalità di cui al successivo art. 15;
15. i numeri telefonici di reperibilità, ogni cambiamento deve
essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità di cui al successivo
art. 15;
16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza ((indicando,
altresì, fax ed e.mail, se disponibili). In assenza di tale dichiarazione
le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza; ogni
cambiamento deve essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità
di cui al successivo art. 15;
17. l’Università presso la quale è stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;
18. l’eventuale precedente prima laurea, l’Università dove è
stata conseguita e la data del conseguimento;
19. la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, lettera g, nn. 1
20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo
e tedesco;
21. il versamento del diritto di segreteria, indicando gli estremi
dell’avvenuto pagamento, come specificato nel precedente art. 2.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in
cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa
dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa.
Art. 4.
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2
del presente decreto;
b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate
nei termini e/o con le modalità suindicate;
c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per
l’ammissione in magistratura. L’espulsione del candidato dopo la dettatura
del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce,
inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di una prova da
parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia
stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi
testo ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile;
d) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino,
secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di condotta
incensurabile.
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante
si considerano inesistenti. L’esclusione del candidato per mancata
sottoscrizione della domanda potrà avvenire in ogni momento della procedura
concorsuale.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento
delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti
fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite,
o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le
operazioni del concorso.
L’ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal
Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell’accertamento
dei requisiti prescritti per l’assunzione in magistratura e delle
altre condizioni richieste dal bando di concorso.
Art. 5.
Prove concorsuali
L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici
vertenti su:
a. diritto civile;
b. diritto penale;
c. diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a
disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione di esame è nominata con decreto del Ministro
della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura,
nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, ed è
composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione
di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito
almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori
universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di
esame e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi
alle magistrature superiori.
Non possono essere nominati componenti della commissione di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei
dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività
di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato
ordinario.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti
della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura
nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso
all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che
abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti possono
essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed
i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto
della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la
nomina.
Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati
scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice
docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla
prova orale.
Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni
sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in ser—
vizio presso il Ministero della Giustizia e sono coordinate dal titolare
dell’Ufficio competente per il concorso.
Art. 7.
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente
la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami –, del
27 marzo 2015 e sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia
verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti
alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite
per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento
delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e
del codice identificativo.
Art. 8.
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova orale
è data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono
sostenere detta prova.
Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza
nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione
complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono
ammesse frazioni di punto.
Art. 9.
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia
di un documento di identità, devono pervenire, a pena di decadenza,
all’Ufficio III Concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la
prova orale, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160. Il candidato può scegliere, per la trasmissione o il deposito dei
documenti, una delle modalità indicate nel successivo art. 15, fermo
restando il rispetto del termine di decadenza suindicato
Art. 10.
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di
merito, sono preferiti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione della Giustizia;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;
c. dalla minore età.
L’esito positivo dello stage di cui all’art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza
a parità di merito.
Art. 11.
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero
totale dei punti riportati, con l’osservanza, in caso di parità, delle disposizioni
generali vigenti sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici
impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario,
terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente
trasmessa per l’approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura,
con le eventuali osservazioni del Ministro della Giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria
e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I
relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori
sono emanati dal Ministro della Giustizia entro dieci giorni dalla
ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e dalla pubblicazione
decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono
proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria
sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura.
Art. 12.
Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono
classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso
ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari in
tirocinio nei limiti dei posti messi a concorso e nei tempi, anche diversi,
consentiti dall’art. 9, commi 5 e 7, del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché dagli artt. 16
e 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.
I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da
parte dell’organo di controllo.
Art. 13.
Termini per la presentazione dei documenti di rito
I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell’accertamento
del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso
con le modalità e nei termini successivamente indicati nell’invito ad
assumere servizio dall’ufficio competente.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
nel testo vigente, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati
– Ufficio III Concorsi -, per le finalità di gestione del concorso e
sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso
o alla posizione giuridico - economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo
e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto
decreto.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero
della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale
e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III
Concorsi, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei
dati personali è il Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi. I risultati
delle prove scritte ed i riferimenti alla pubblicazione della graduatoria
finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia, alla
voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.
Art. 15.
Comunicazioni con i candidati
Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comunicare
con l’amministrazione, nel corso della procedura concorsuale,
con una delle seguenti modalità:
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo
ufficio3.dgmagistrati.dog@giustizia.it;
dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
ufficio3.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it;
per posta raccomandata A/R, all’indirizzo: Ministero della Giustizia
- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e
dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi,
via Arenula n. 70, 00186 Roma;
via fax (06/68897783).
I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o qualità
personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procedere al deposito
diretto, o tramite delegato, presso l’Ufficio III concorsi. L’amministrazione
non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione
delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie
comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta
indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Roma, 5 novembre 2014
Il Ministro: Orlando
Allegato
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Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla
compilazione del form.
Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed i link
presenti nella stessa (e non i tasti/frecce avanti-dietro del browser).
Si consiglia di abilitare Javascript per ottenere migliori risultati.
Utilizzare uno dei seguenti web browser: Internet Explorer 8 o
superiore, Mozilla Firefox o Google Chrome.
Si raccomanda la massima accuratezza nell’inserimento dei dati.
I campi contrassegnati con *(obbligatorio) devono essere valorizzati
affinché la domanda possa essere registrata.
Per la selezione multipla dei requisiti di ammissione tenere premuto
il tasto Ctrl per Windows e il tasto Command per Mac.
I dati relativi al recapito vanno inseriti solo se diversi da quelli di
residenza.
Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il campo
interessa, inserire la sola informazione richiesta.
Controllare attentamente i dati inseriti prima di cliccare sul
pulsante ‘Registra’.
Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati,
il sistema notificherà una pagina di risposta nella quale è presente il
collegamento al file “pdf” contenente la domanda di partecipazione
registrata. Si raccomanda di aprire il collegamento pdf utilizzando le
funzioni di Acrobat Reader per il salvataggio e la stampa.
La domanda dovrà essere salvata, stampata, firmata, scansionata
in formato pdf unitamente a fotocopia di un documento di
riconoscimento ed inviata.
AVVERTENZE TECNICHE: il file deve essere unico: domanda
firmata e fotocopia del documento di riconoscimento; la scansione in
formato pdf deve essere in modalità bianco e nero; la dimensione massima
del file non può superare 10 MB.
Il candidato dovrà inviare la domanda scansionata attraverso
l’upload sul sito, nell’apposita sezione dell’applicativo, seguendo le
istruzioni indicate dal sistema.
N.B. La procedura si intende completata con l’invio della
domanda; in caso di mancato invio, la domanda è irricevibile.
Completato l’invio, il sistema notificherà la ricevuta di presa in
carico nella quale sarà presente il codice identificativo, comprensivo del
codice a barre, che dovrà essere salvato, stampato e conservato a cura
del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.