Cass.,sez. un., 51815/2018 (produzione materiale pedopornografico – art. 600 ter cp)

Ai fini della configurabilità del delitto di produzione di materiale pedopornografico, non è più necessario, alla luce delle formulazioni dell’art. 600-ter, comma primo, cod. pen. successive alla legge febbraio 2006, n. 38, l’accertamento del pericolo di diffusione di detto materiale.

FILE DELLA SENTENZA:Corte di cassazione, sezioni unite 15 novembre 2018 n. 51815  (art. 600-ter cp)