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CONCORSO MAGISTRATURA 2017 - PROVA DIRITTO CIVILE 11 LUGLIO 2017 - Traccia CENTRATA

SCRITTI CONCORSO MAGISTRATURA 11, 12 e 14 LUGLIO 2017

 

CONCORSO MAGISTRATURA – PROVA 11 LUGLIO 2017 - TRACCIA AFFRONTATA NEL CORSO DI ESERCITAZIONI E LEZIONI

 

Traccia di CIVILE: “Riflessi patrimoniali della crisi e della cessazione dei rapporti familiari: matrimonio, unione civile, contratto di convivenza e convivenza di fatto”.

 

 

Gli istituti giuridici richiesti dalla traccia sono stati dati per probabilissimi nel corso del RUSH FINALE che si è svolto molto tempo prima degli scritti (NON IL GIORNO PRECEDENTE!!!) onde dare a tutti i partecipanti la possibilità di studiare e maturare gli argomenti segnalati (lezioni GRATUITE E RISERVATE del 26, 27, 28 e 29 giugno 2017 – in ciascuna giornata è stato ricordato di ripetere le lezioni già tenute su matrimonio, unioni civili, convivenze stabili e di fatto, unitamente a quelle sugli assegni di mantenimento e divorzile, art. 709-ter c.p.c., casa familiare, accordi nella separazione, divorzio e prematrimoniali) oltre ad essere stati spiegati funditus nel CORSO ORDINARIO e nelle LEZIONI INTEGRATIVE (ANCHE IN QUELLE GRATUITE).

 

In LEZIONI SPECIFICHE DI SVARIATE ORE sono state quindi affrontate e trattate in dettaglio:

  • le differenze di regime giuridico tra matrimonio, unione civile, convivenza stabile e di fatto alla luce della giurisprudenza costituzionale, convenzionale EDU e di legittimità  (inter plures, C. cost. 15 aprile 2010, n 138 e 21 maggio 2014, n. 170 () e Corte EDU 21 luglio 2015, Oliari e altri ) e della legge Cirinnà 20 maggio 2016, n. 76, anche in riferimento ai principi costituzionali (art. 2 e 29 Cost.) e CEDU (art. 8 e 12 della Carta EDU) della c.d. “vita familiare” e della c.d. “vita in comune” che governano l’evoluzione dei modelli familiari; cfr., tra l'altro, P. Fava, Autodeterminazione della persona nella propria sfera personale: i modelli tipici di vita familiare ed in comune secondo la legge Cirinnà n. 76/2016, in Rassegna di diritto italiano FGLAW n. 6/2016, appunti sintetici di una delle lezioni 2016 trascritti da una corsista ()
  • le vicende negoziali della crisi familiare nella evoluzione della teoria generale del diritto di famiglia (dalla concezione istituzionale a quella personalistica con autodeterminazione della persona nella propria sfera personale), compresa la tematica degli accordi nei procedimenti di separazione, quelli divorzili e i patti c.d. prematrimoniali alla luce della giurisprudenza e della dottrina tradizionale e più recente, nonchè degli ultimi interventi legislativi di c.d. "degiurisdizionalizzazione" delle controversie familiari (procedure di negoziazione assistita con o senza avvocati);
  • l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile (con particolare riguardo all’assegno divorzile è stata segnalata, nel corso della lezione specifica del corso ordinario, l’evoluzione giurisprudenziale e normativa ed in particolare la nota decisione delle Sezioni unite 26 aprile 1974, n. 1194, che aveva interpretato il vecchio testo della legge 898/1970 fissando il criterio della natura giuridica composita e complessa dell’assegno, criterio poi superato dalle Sezioni unite 29 novembre 1990, n. 11490 (), sentenza che aveva sancito la natura esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile, per essere nuovamente rivisitato dalle recentissime sentenze della Sezione I della Corte di cassazione 10 maggio 2017, n. 11504 () e 22 giugno 2017, n. 15481 () nonchè l'ordinanza di rimessione 10 maggio 2017, n. 11453 () che sono state messe a disposizione nuovamente durante il rush finale e sono state segnalate come probabilissime);
  • il regime della casa familiare nelle crisi alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite [Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 29 settembre 2014, n. 20448; () Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 21 luglio 2004, n. 13603 (); Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 26 luglio 2002, n. 11096 ()];
  • il risarcimento del danno endofamiliare e lo speciale regime di cui all’art. 709 ter c.p.c.;
  • la natura giuridica delle obbligazioni nell’ambito delle convivenze, affrontando la questione problematica della trasformazione da obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.) in obbligazioni civili fondate sul patto di convivenza (art. 1228 c.c.) e gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità circa la restituzione, in quanto indebite (art. 2033 c.c.), delle somme eccedenti in quanto inadeguate e sproporzionale.

 

Anche in prossimità delle prove scritte (durante il rush finale e nei giorni successivi) sono stati forniti materiali sui predetti istituti giuridici (nella specifica pagina dell’area riservata dedicata agli “scritti concorso 2017” sono stati inseriti materiali relativi ad assegni di mantenimento e divorzili, casa familiare, art. 709-ter c.p.c.) anche per aggiornare e adeguare le lezioni già tenute sulle predette tematiche ai numerosi studi della commissione sugli argomenti richiesti dalla traccia del concorso (inter plures, G. Frezza, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, Giuffrè, 2008; G. Frezza, Appunti e spunti sull’art. 337 sexies c.c., in Arch. giur., 2014, 163-181 e in www.judicium.it; G. Frezza, Sull’effetto “distintivo”, e non traslativo, dell’art. 2645- ter c.c. , in Dir. fam., 2008, 195-204; G. Frezza, Dal prestito d'uso al comodato nuziale, in Dir. fam., 2007, 1144 ss.; G. Frezza, Su alcuni aspetti patrimoniali della separazione e del divorzio (nei rapporti tra coniugi), in Giust. civ., 1994, 2940 ss.; G. Frezza, Diversa ratio dell'assegnazione della casa familiare nella separazione e nel divorzio, in Giur. it., I, 1, Torino, Utet, 1996, 5-12; G. Frezza, L’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario nella separazione e nel divorzio, in Giust. civ., I, 1996, 725-733; G. Frezza, Opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione della casa familiare, in Rass. dir. civ., 1998, 519-545; G. Frezza, "Degiurisdizionalizzazione", negoziazione assistita e trascrizione, in Nuove leggi civ. comm., 2015, 19-31).

 

Il docente si è così intrattenuto nel corso del rush finale, ad esempio,

  • sulla differenza tra mantenimento diretto ed indiretto ed i rapporti con l’assegnazione della casa familiare (spiegando Frezza, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, Giuffrè, 2008),
  • sulla possibilità (secondo una certa giurisprudenza di merito e il più autorevole orientamento dottrinale) di soddisfare gli obblighi di mantenimento attraverso la costituzione di vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c.. (spigando Frezza, Sull’effetto “distintivo”, e non traslativo, dell’art. 2645- ter c.c. , in Dir. fam., 2008, 195-204),
  • sulla la questione della trascrivibilità delle domande giudiziali tese all’assegnazione della casa familiare (spiegando Frezza, Appunti e spunti sull’art. 337 sexies c.c., in www.judicium.it);
  • sul regime dell'art.709-ter c.p.c. (spiegando G. Frezza, Appunti e spunti sull’art. 709-ter c.p.c ., in Giust. civ. , 2009, 29 ss.);
  • etc.

 

Nel corso del rush finale le innovative e recentissime sentenze della Corte di cassazione sui criteri da applicarsi ai fini dell’an e del quantum dell’assegno divorzile sono state messe a disposizione (essendo state segnalate come probabilissime) dei nostri corsisti sin dal 26 giugno 2017, unitamente alla recentissima ordinanza di rimessione n. 11453/2017:

  • () Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 (assegno divorzile – criteri di spettanza e quantificazione)

Rivedendo, in considerazione dell’evoluzione del costume sociale, il proprio consolidato orientamento, la Corte di cassazione ha stabilito che il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile postula che il giudice cui sia rivolta la corrispondente domanda accerti che l’istante sia privo di indipendenza o autosufficienza economica (desumibile - salvo altri rilevanti indici nelle singole fattispecie - dal possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, dalle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, dalla stabile disponibilità di una casa di abitazione), sicchè, solo ricorrendo tale condizione, potrà procedere alla relativa quantificazione avvalendosi di tutti i parametri indicati, dall’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della l. n. 74 del 1987 (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio).

  • () Corte di cassazione, sez. I, 22 giugno 2017, n. 15481 (richiesta di revisione dell’assegno divorzile ex art. 9, comma 1, legge 898/1970 – applica i principi della sentenza Cass. 11504/2017)

La Prima Sezione civile ha ritenuto che il giudice richiesto della revisione dell'assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto), in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio», deve verificare se i sopravvenuti motivi dedotti giustifichino effettivamente, o meno, la negazione del diritto all'assegno a causa della sopraggiunta "indipendenza o autosufficienza economica" dell'ex coniuge beneficiario, desunta dagli indici individuati con la sentenza di questa Corte n. 11504 del 2017; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall'ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario.

In area riservata era stata altresì segnalata:

  • () Corte di cassazione, sez. I, 10 maggio 2017, n. 11453 (assegno divorzile una tantum – morte del coniuge – pensione di reversibilità)

La Prima Sezione, rilevato un contrasto sul tema tra la stessa Prima Sezione e la Sezione Lavoro, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione relativa al diritto alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa) in capo al coniuge divorziato, in caso di decesso dell’altro coniuge, nell’ipotesi in cui sia stata stabilita la corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio

 

  • E' stata poi consigliata la lettura dell'articolo di C. Petta, La ratio del provvedimento di assegnazione della casa familiare ed i limiti della domanda congiunta di divorzio, in www.civilecontemporaneo.it, unitamente a Trib. Palermo, 29 dicembre 2016 ()

 

  • E' stato raccomandato di portare al concorso i decreti attuativi della legge Cirinnà (d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, 6 e 7).

 

 

Pagina creata il 12 luglio 2017, ore 9:00

(le presenti indicazioni ed i collegamenti tra gli istituti giuridici sovra menzionati sono creazione originale e riservata protetta dal diritto d'autore)