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CONCORSO MAGISTRATURA 2017 - PROVA DIRITTO PENALE 14 LUGLIO 2017 - Traccia CENTRATA

SCRITTI CONCORSO MAGISTRATURA 11, 12 e 14 LUGLIO 2017

 

CONCORSO MAGISTRATURA – PROVA 14 LUGLIO 2017 - TRACCIA AFFRONTATA NEL CORSO DI ESERCITAZIONI E LEZIONI

 

Traccia di PENALE: “Premessi cenni sulle cause di esclusione della pena, tratti il candidato della difesa legittima e dei relativi limiti, con particolare riguardo ai fatti commessi in occasione del delitto di rissa e a quelli commessi in luogo di privata dimora”.

 

 

Gli istituti giuridici richiesti dalla traccia sono stati affrontati nella lezione del 25 marzo 2017 (durata 8 ore) sulle cause di esclusione e limitazione della pena, affrontando nello specifico la legittima difesa e l'uso legittimo delle armi alla luce delle recenti riforme legislative.

 

Le tracce assegnate nel corso della simulazione di concorso in diritto penale del 24 marzo 2017 sono state le seguenti:

 

TRACCIA N. 1: "Colpevolezza ed imputabilità: cause di esclusione e limitazione"

 

TRACCIA N. 2: "La legittima difesa e l'uso legittimo delle armi alla luce delle più recenti modifiche legislative"

 

La RISSA è stata affrontata quest'anno ex professo nell'ambito della lezione sul concorso di persone con particolare riguardo alla differenza tra reati a concorso necessario c.d. convergente e quelli a concorso necessario divergente.

 

Con particolare riguardo al concetto di PRIVATA DIMORA la recentissima decisione delle Sezioni unite (Cass., sez. un., 22 giugno 2017, n. 31345 ()) è stata spiegata per 2 ore nell'ambito del rush finale.

 

MATERIALI GIURISPRUDENZIALI INSERITI IN AREA RISERVATA DOPO LA LEZIONE DEL 25 MARZO 2017 ()

 

 

SINTESI DEGLI ISTITUTI GIURIDICI E DEGLI ARGOMENTI SPIEGATI NELLE LEZIONI DEL CORSO DI PREPARAZIONE PER IL CONCORSO IN MAGISTRATURA 2016/2017

 

Premesso un inquadramento preliminare di teoria generale sulle cause di non punibilità e di esclusione della pena, il docente si è intrattenuto sulla differenza tra scriminanti, immunità, cause di esclusione dell’imputabilità e della colpevolezza, nonché sul difetto di suitas.

Si sono ex professo affrontate le scriminanti nell’ambito della struttura e dogmatica del reato, intrattenendosi sul concetto di “antigiuridicità”, nonché su quello di “cause di esclusione della pena” alla luce della dottrina tradizionale e progressista, nel quadro dell’architettura dei principi costituzionali e convenzionali EDU. Per completezza si è affrontata anche la questione delle clausole di illiceità espressa, da qualificarsi, secondo la più autorevole e recente dottrina, clausole di antigiuridicità espressa (art. 615 bis e ter c.p.).

Il docente si è poi intrattenuto nello specifico sulla LEGITTIMA DIFESA di cui sono stati esaminati diffusamente gli elementi costitutivi, l’ambito di applicabilità ed i limiti.

Il concetto di pericolo (attuale di danno grave) è stato ampiamente affrontato (anche richiamando i reati di pericolo in concreto ed il criterio della prognosi postuma totale ai fini della valutabilità del quadro fattuale indispensabile per la commisurazione della platea di valori in gioco) in relazione a condotte umane aggressive tanto attive quanto omissive proprie ed improprie, nonché con riguardo ai reati di durata e a quelli abituali, come pure ci si è diffusamente soffermati sul requisito della proporzionalità, su quello della ingiustizia dell’offesa (la possibile condotta anche del soggetto non punibile), su quelli della necessità della difesa legittima, sul c.d. commodus discessus, sulla nozione di diritto  proprio ed altrui (che esclude dalla tutela i beni collettivi e a tutela diffusa).

Il tema è stato esaminato alla luce della legge 59/2006 e delle nuove linee di politica legislativa (http://www.camera.it/leg17/522?tema=legittima_difesa) tendenti all’ampliamento dei limiti della legittima difesa per il caso in cui il fatto venga posto in essere nel domicilio o in altri luoghi di privata dimora o nei luoghi di esercizio di un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale (secondo una visione recentemente abbracciata dalle Sezioni unite 22 giugno 2017, n. 31345 (), decisione che ha formato oggetto di una lezione specifica nell’ambito del rush finale).

E’ stato, altresì, delineato l’ambito applicativo dell’art. 614 c.p. e la necessità di includervi non solo i modi di introduzione, ma anche i luoghi in cui è illegittimo introdursi richiamando anche le differenze tra la difesa legittima, l’uso legittimo delle armi e lo stato di necessità, l’esercizio del diritto e l’adempimento del dovere.

Collegandola alla tematica delle cause di esclusione della punibilità e della pena è stata, inoltre, richiamata la fattispecie della resistenza agli atti del pubblico ufficiale (art. 393 bis c.p.) con particolare riguardo alla sua natura giuridica e all’ambito di operatività.     

Per completezza è stata altresì trattata la questione dell’eccesso colposo e doloso nonché l’errore nelle scriminanti (c.d. legittima difesa putativa).

Il reato di rissa è stato esaminato nell’ambito dei reati a concorso necessario divergente alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente (si segnalano, inter plures, Cass., 23 luglio 2015, n. 32381È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta”; che conferma Cass.,  2 febbraio 2009, n. 4402: “la causa di giustificazione della legittima difesa è inapplicabile al reato di rissa ed a quelli commessi nel corso di essa, in quanto i corrissanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi e di accettare la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessitata; tuttavia, essa può eccezionalmente essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta” e Cass., 23 febbraio 2007, n. 7635: “È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata”).

 

Pagina creata il 14 luglio 2017, ore 15:45

(le presenti indicazioni ed i collegamenti tra gli istituti giuridici sovra menzionati sono creazione originale e riservata protetta dal diritto d'autore)