FG Law

FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA
Il docente a casa tua!

Concorso in Prefettura - Corso FGLAW carriera prefettizia _ lezioni e prove scritte civile ed amministrativo

 

 

Concorso PREFETTURA 2012 / 2013

Corso carriera prefettizia FGLAW

 

Parte rilevante del Concorso in Prefettura è costituita dalle prove scritte di diritto civile ed amministrativo.

 

Le lezioni e le esercitazioni (temi scritti corretti personalmente dal docente) di diritto amministrativo e civile del Corso FGLAW per il Concorso in Magistratura sono utili anche ai fini della preparazione al Concorso in Prefettura.

 

E’ possibile seguire ed esercitarsi sia in modalità live (in aula) che on line (in videoconferenza interattiva).

 

Le iscrizioni sono aperte e si effettuano secondo le modalità previste per il Corso di preparazione al concorso di uditore giudiziario (iscrizioniquota associativa).

 

Calendario prove scritte e lezioni ITALIA (Videoconferenza interattiva - i docenti a casa tua!)

Calendario prove scritte e lezioni ROMA (live)

Calendario prove scritte e lezioni NAPOLI (live)

 

 

Il Bando di concorso in Prefettura (30 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia)

 

Ministero dell'Interno - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia (G.U. del 26 ottobre 2012, n. 84) - estratto

 

IL CAPO DIPARTIMENTO per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

 

Decreta

Art. 1 - Posti messi a concorso

 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli  ed  esami,  a  30 posti  per  l'accesso  alla   qualifica   iniziale   della   carriera prefettizia. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di prima assegnazione verranno individuate in relazione ai posti  di  funzione che saranno disponibili alla  conclusione  del  corso  di  formazione iniziale previsto dal decreto ministeriale 13 luglio 2002, n.  196  e successive modificazioni.

2.  Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo  19 maggio 2000, n. 139, il dieci per cento dei  posti  e'  riservato  ai dipendenti  dell'Amministrazione   civile   dell'Interno   inquadrati nell'area funzionale terza (ex area funzionale C), in possesso di una delle lauree indicate al successivo articolo 2, comma 1,  lettera  g) del presente bando e con almeno due anni  di  effettivo  servizio  in posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il  possesso  di uno dei titoli di studio specificati nel citato articolo 2, comma  1, lettera g). I  posti  riservati  che  non  dovessero  essere  coperti saranno  conferiti  ad  altri  candidati   secondo   l'ordine   della graduatoria.

3.  A  conclusione  della  procedura  concorsuale  potrà essere richiesto ai vincitori di  prestare  il  consenso  per  un  possibile impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui  alla legge 3 agosto  2007,  n.  124,  previa  verifica  del  possesso  dei necessari requisiti.

 
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione 
1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non superiore a 35 anni. Tale limite di età é elevato: - di un anno per i coniugati; - di un anno per ogni figlio vivente; - di cinque anni per gli  appartenenti  alle  categorie  elencate nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme  per  il  diritto  al lavoro dei disabili» e per  coloro  ai  quali  e'  esteso  lo  stesso beneficio; - di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,  comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il limite massimo non può comunque superare, anche  in  caso  di cumulo di benefici, i quaranta anni  di  età.  Tale  limite  non  si applica ai  candidati  dipendenti  civili  di  ruolo  della  pubblica amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,  della Marina o dell'Aeronautica  cessati  d'autorità o  a  domanda;  agli ufficiali,  ispettori,  sovrintendenti,  appuntati,   carabinieri   e finanzieri in servizio permanente dell'Arma  dei  carabinieri  e  del Corpo  della  guardia  di  finanza,   nonché   alle   corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti del  personale suindicato opera la disposizione di  cui  all'articolo  3,  comma  6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
c)  possesso  delle  qualità morali  e  di  condotta   di   cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio  1989,  n.  53  e  successive modificazioni ed integrazioni; 
d) godimento dei diritti politici; 
e) idoneità fisica all'impiego.  A  tal  fine  l'Amministrazione può sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento; 
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
g) laurea specialistica conseguita presso un'Università o presso altro istituto di istruzione universitaria  equiparato,  appartenente ad  una  delle  seguenti  classi  di  cui  al  decreto  del  Ministro dell'Università  e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica   28 novembre  2000:  giurisprudenza  (classe  n.  22/S),  scienze   della politica (classe n. 70/S), scienze  delle  pubbliche  amministrazioni (classe n. 71/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S),  sociologia (classe 89/S),  programmazione  e  gestione  delle  politiche  e  dei
servizi sociali (classe 57/S), storia  contemporanea  (classe  94/S), studi europei (classe 99/S). Sono, altresì,  ammessi  i  diplomi  di laurea    in    giurisprudenza,    scienze     politiche,     scienze dell'amministrazione,  economia  e  commercio,   economia   politica, economia  delle  amministrazioni  pubbliche   e   delle   istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti,  rilasciati dalle università o istituti di istruzione universitaria  equiparati, secondo l'ordinamento didattico vigente prima  del  suo  adeguamento,
previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n. 127. Sono, inoltre, ammesse le lauree magistrali equiparate ai  titoli di  studio  suindicati,   ai   sensi   del   decreto   del   Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con  il Ministro per la Pubblica Amministrazione  e  l'Innovazione  9  luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana del 7 ottobre 2009, n. 233. I titoli di studio conseguiti  all'estero  presso  università  e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se  sono stati  dichiarati  equipollenti  a  titoli  universitari  italiani  e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. Sarà  cura   del   candidato   specificare   gli   estremi   del provvedimento di equiparazione o equipollenza, ovvero della richiesta di equiparazione o  equipollenza  del  titolo  di  studio  conseguito all'estero nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  a  pena d'esclusione dallo stesso. 
2.  Non  sono  ammessi  al  concorso  coloro  che  sono   esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti  o dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano  stati  dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma  1, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3, o licenziati ai sensi delle  corrispondenti  disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro  relativi  al  personale
dei vari comparti. 
3. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di ammissione al concorso. 
 
Art. 3 - Presentazione delle domande - Termine e modalità
  
1. Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al concorso  esclusivamente,  a  pena   di   irricevibilità,   in   via telematica,   accedendo   all'apposita   procedura    informatizzata, all'indirizzo internet http://concorsiciv.interno.it. 
2. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta  giorni, che decorre dal giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il  termine  di  invio on-line della domanda cada in un giorno  festivo,  il  termine  sarà prorogato al giorno successivo non festivo. 
3. Nella  domanda  di  ammissione  i  candidati  devono  indicare l'avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma  di  euro  10,00  a  titolo  di  diritto  di  segreteria  quale contributo per la copertura delle spese della procedura  concorsuale, come previsto dall'articolo 4, comma  45,  della  legge  12  novembre 2011, n. 183. Il versamento potrà essere  effettuato  con  bonifico bancario    mediante    l'utilizzo    del    codice    I.B.A.N.    IT 17L0100003245348014356000 intestato alla Tesoreria dello Stato – Roma Succursale, indicando nella causale la denominazione del  concorso  e gli estremi del decreto ministeriale di indizione dello stesso ovvero tramite conto corrente postale n. 871012 intestato  alla  Sezione  di Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  di  Roma,  specificando   nella causale, oltre alla denominazione del concorso  e  agli  estremi  del decreto ministeriale di indizione  dello  stesso,  l'imputazione  del versamento al  capitolo  3560  «Conto  entrate  eventuali  e  diverse concernenti il Ministero dell'Interno - Capo XIV».
4. Il candidato deve, inoltre, specificare in  quale  lingua  tra inglese e francese intende sostenere la prova obbligatoria scritta  e orale; del pari il candidato è tenuto a segnalare  in  quale  lingua tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, diversa da quella  oggetto della prova scritta ed  orale,  intende  eventualmente  sostenere  la prova orale facoltativa. 
5. Nella domanda  di  ammissione  dovrà essere  indicato  anche l'eventuale possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a  conclusione  di  percorsi formativi di durata almeno  biennale  o  del  dottorato  di  ricerca, purché conseguiti in relazione  agli  obiettivi  ed  alle  attività formative dei titoli di  studio  di  cui  all'articolo  2,  comma  1, lettera g) del presente bando da far valere ai fini della  formazione della graduatoria finale. 
6. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato e' tenuto ad effettuare la stampa della  domanda  che,  debitamente  sottoscritta, dovrà  essere  consegnata  nel  giorno  stabilito   per   la   prova preselettiva unitamente alla copia della ricevuta di  versamento  dei diritti di segreteria. 
7.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di partecipazione al concorso è certificata  dal  sistema  informatico che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai  fini della partecipazione al concorso, si terrà conto  unicamente  della domanda con data di protocollo più recente.
8.  La  mancata  consegna  della   domanda   di   partecipazione, debitamente  sottoscritta,  nel  giorno  stabilito   per   la   prova preselettiva, comporta l'esclusione dalle prove concorsuali. 
9. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, dovrà fare esplicita richiesta, nella domanda on-line, in relazione al proprio handicap,  dell'ausilio  necessario,  nonché segnalare   l'eventuale   necessità  di   tempi   aggiuntivi    per l'espletamento  delle  prove  di  esame,  al   fine   di   consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli  strumenti atti a garantire una regolare partecipazione  al  concorso.  Inoltre, l'interessato  e'  tenuto  ad  indicare  nella  cennata  domanda  gli elementi  indispensabili  per  il  reperimento  della  certificazione sanitaria che specifichi la natura del proprio handicap. 
10. Il candidato ha, inoltre, l'obbligo di comunicare -  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - al  Ministero  dell'Interno, Dipartimento per  le  Politiche  del  Personale  dell'Amministrazione Civile e  per  le  Risorse  Strumentali  e  Finanziarie  -  Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio IV - Affari del  Reclutamento e della Formazione - Piazza del Viminale, 1 - 00184  Roma,  oppure  a mezzo           posta            certificata            all'indirizzo reclutamento.persciv@pec.interno.it,    le    successive    eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito, avendo cura di riportare  in tale comunicazione il numero di protocollo collocato in alto a destra nella prima pagina della domanda stampata. 
11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel  caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte  o  incomplete indicazioni del recapito da parte  del  concorrente  o  nel  caso  di
mancata o tardiva comunicazione del  cambiamento  dell'indirizzo  e/o del recapito indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi postali o di altra natura o comunque imputabili a fatto di  terzi,  a
caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Art. 4 - Esclusione dal concorso 
 
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
2. Determinano l'esclusione dal concorso: le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quelle indicate all'articolo  3,  comma  1,  del  presente bando; le domande presentate dalle quali  non  risulti  il  possesso  di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso; le domande prive della sottoscrizione autografa.
3. L'esclusione dal concorso, per i motivi di cui  al  precedente comma 2, puo' essere disposta dall'Amministrazione in  ogni  momento, con provvedimento motivato. 
 
Art. 5 - Commissione esaminatrice 
Con successivo decreto del Ministro dell'Interno verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso, ai  sensi  dell'articolo  4 del decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, così come modificato
dal decreto ministeriale 13 febbraio 2007, n. 39.

 

Art. 6 -  Prova preselettiva 
1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte  e'  subordinata allo  svolgimento  di  una   prova   preselettiva   ricorrendo,   ove necessario, a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. 
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti  a risposta multipla relativi ad argomenti che  potranno  essere  scelti tra  le  seguenti   discipline:   diritto   costituzionale,   diritto amministrativo,  diritto  civile,   diritto   comunitario,   economia politica e storia contemporanea. 
3. Ciascun quesito consiste in  una  domanda  seguita  da  almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 
4.  I  quesiti  sono  suddivisi  per  materia  e  per  grado   di difficoltà, in relazione alla natura della domanda che  può essere facile, di media difficoltà e difficile. 
    5. La graduazione dei quesiti ed il  raggruppamento  per  materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un  numero di domande di pari difficoltà. 

 

Art. 7 - Modalità di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva 
 
1. Il Ministero dell'Interno può avvalersi, per la  formulazione dei quesiti e per l'organizzazione della preselezione, di  aziende  o istituti specializzati operanti nel settore della selezione  e  della formazione del personale.
2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti, vertenti  sulle discipline indicate nell'articolo 6,  in  numero  proporzionale  alle materie scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo  di un'ora. I quesiti da  sottoporre  ai  candidati  sono  individuati  dalla commissione esaminatrice, tenendo conto  dell'esigenza  di  ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficoltà della domanda. A  tal fine le domande facili rappresentano il 30%  del  totale,  quelle  di media difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%. 
 3. I questionari,  contenuti  in  plichi  debitamente  sigillati, vengono distribuiti prima  dell'inizio  della  prova  preselettiva  e aperti contestualmente da parte dei candidati su autorizzazione della
commissione esaminatrice. E' disposta l'esclusione  dalla  prova  del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario  prima dell'autorizzazione della commissione. 
4.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di informazioni o alla trasmissione di dati. 
5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame,  i  candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, in  corso  di validità. 
6. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia  della  regolarità  della  domanda  di  partecipazione   al concorso, ne' sana l'eventuale irregolarità della  domanda  stessa.
L'Amministrazione  procederà alla  verifica  della  validità dei requisiti prescritti dopo lo  svolgimento  della  prova  preselettiva stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno superata. 

 

Art. 8 - Pubblicazione dei quesiti e modalità di svolgimento della prova preselettiva 
 
Nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  4a  Serie speciale «Concorsi ed esami» del 29 gennaio 2013,  nonché  nel  sito internet del  Ministero  dell'Interno  http://concorsiciv.interno.it, verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione  dei  quesiti ed alle modalità di  svolgimento  della  prova  preselettiva.  Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 

Art. 9 - Valutazione della prova preselettiva

 

1.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata attraverso procedimenti automatizzati.  L'attribuzione  del  relativo punteggio viene differenziata secondo l'indice  statistico  riportato nell'allegato «A», in rapporto al grado di difficoltà della domanda.

2. E' ammesso a sostenere le prove scritte di cui  al  successivo articolo 10 un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno  conseguito  un

punteggio  uguale   al   più   basso   risultato   utile   ai   fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.

3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre alla formazione del voto finale di merito.

4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' pubblicato   nel   sito   internet   del    Ministero    dell'Interno http://concorsiciv.interno.it e di  tale  pubblicazione  verrà  data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».  Tale  pubblicazione  ha  valore  di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

 
Art. 10 - Prove scritte 
 
1. Le prove scritte consistono: 
a)  nello  svolgimento  di  tre  elaborati,  rispettivamente,  su diritto amministrativo e/o diritto  costituzionale,  diritto  civile, storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana;
b)  nella  risoluzione  di  un  caso  in   ambito   giuridico  - amministrativo o gestionale - organizzativo, al  fine  di  verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione  di  problemi inerenti alle funzioni dirigenziali; 
c) nella traduzione, con l'uso del  dizionario,  di  un  testo  o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o  francese  scelta dal candidato. 
2. La durata delle prove scritte e' stabilita  in  otto  ore  per quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella  di  cui  alla lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c). 
3. I candidati, durante le  prove  scritte,  potranno  consultare soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purché  non commentati, e il dizionario per la prova  di  lingua  straniera.  Non potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione e trasmissione di dati  ne'  introdurre  o consultare  appunti,   manoscritti,   libri,   periodici,   giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni  caso  essere consegnati  prima   dell'inizio   delle   prove   al   personale   di sorveglianza.
4. La Commissione esaminatrice, qualora  durante  la  valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un  punteggio inferiore a quello  minimo  prescritto,  non  procede  all'esame  dei successivi elaborati. 
5. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle  prove  scritte saranno resi noti almeno quindici giorni  prima  delle  prove  stesse nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4a  Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché nel sito internet del Ministero dell'Interno  http://concorsiciv.interno.it.  Tale  pubblicazione  ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei  confronti  di  tutti  i candidati. Pertanto, coloro  che  non  hanno  ricevuto  comunicazione dell'esclusione dalle prove d'esame sono  tenuti  a  presentarsi  nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti.  L'assenza  anche  da  una sola  delle  prove  scritte  comporta  l'esclusione   dal   concorso, qualunque ne sia la causa. 

 

Art. 11 - Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

 

1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia sono assistiti, nell'espletamento della prova  preselettiva  e  delle prove scritte, anche  da  personale  del  Ministero  dell'Interno  in possesso  di  laurea  in   materie   diverse   da   quelle   indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera g) del presente bando o di  diploma di scuola media superiore di secondo grado.

2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l'espletamento della prova  preselettiva  e  delle prove scritte è aumentato fino ad un massimo di un quarto.

 
Art. 12 - Prove orali 
 
1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare  i  candidati  che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. 
2. Agli stessi candidati  sarà inviata  apposita  comunicazione della data in cui dovranno sostenere la  prova  orale,  almeno  venti giorni  prima  dello  svolgimento  della   stessa.   Nella   medesima comunicazione, verrà indicato il voto riportato  in  ciascuna  delle prove scritte. 
3. L'esame verte  sulle  materie  delle  prove  scritte  e  sulle seguenti  altre:  nozioni  generali  di  sociologia  e   di   scienza dell'organizzazione,  diritto  comunitario,  scienza  delle  finanze, diritto penale (codice penale libro I; libro II, titoli II e  VII  ), legislazione  speciale   amministrativa   riferita   alle   attività istituzionali del Ministero dell'Interno, elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato. 
4. Nel corso della prova orale e' accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da  realizzarsi  anche  mediante  una  verifica  applicativa, nonché la  conoscenza  delle  potenzialità  organizzative  connesse all'uso degli strumenti informatici. 
5. La commissione esaminatrice,  prima  dell'inizio  di  ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre  ai  singoli candidati per ciascuna delle materie  sopra  indicate.  Tali  quesiti sono proposti con estrazione a sorte. 
6. Nell'ambito della prova orale,  i  candidati  che  ne  abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione,  possono  sostenere  una prova  facoltativa  di  lingua  straniera  tra  le  lingue  francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da  quella  oggetto  della  prova scritta. 
7. Le prove orali s'intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.
8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la  commissione  giudicatrice  forma  l'elenco  dei  candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario  della  commissione,  e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 

 

Art. 13 - Preferenze 
 
1. I candidati che  hanno  superato  le  prove  d'esame,  possono fruire, a parità di  merito,  dei  titoli  di  preferenza  previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio 1994, n. 487 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  (allegato «B»), nonché della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2,  del presente bando. 
2. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 
3. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e successive modifiche  e  integrazioni,  attestanti  il  possesso  dei suddetti   titoli   di   preferenza,   comprensive   degli   elementi indispensabili  per  lo  svolgimento  degli  accertamenti  d'ufficio, dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del  Personale  dell'Amministrazione  Civile   e   per   le   Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse  Umane, Ufficio IV - Affari del Reclutamento e della Formazione,  Piazza  del Viminale,  1  -  00184  Roma,  oppure  a  mezzo   posta   certificata all'indirizzo reclutamento.persciv@pec.interno.it, entro e non  oltre il termine perentorio di quindici  giorni,  che  decorre  dal  giorno successivo a quello in cui  i  candidati  hanno  sostenuto  la  prova
orale. A tal fine farà fede il timbro a  data  dell'ufficio  postale accettante per la trasmissione a mezzo  raccomandata  o  la  data  di invio on-line per l'inoltro a mezzo posta certificata. 

 

Art. 14 - Formazione della graduatoria 
 
1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla media  dei  voti riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato  nella  prova orale. 
2. Il possesso del diploma di specializzazione  rilasciato  dalle scuole di specializzazione universitarie a  conclusione  di  percorsi formativi di durata almeno  biennale  o  del  dottorato  di  ricerca, purche' conseguiti in relazione  agli  obiettivi  ed  alle  attivita' formative dei titoli di  studio  di  cui  all'articolo  2,  comma  1, lettera g) del presente bando determina,  ai  fini  della  formazione della  graduatoria  di  merito,  l'attribuzione   di   un   ulteriore punteggio, rispettivamente di 2,50 centesimi e 3 centesimi. 
3. Qualora i predetti titoli siano stati  conseguiti  all'estero, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 gennaio 2006, n. 29 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. 
4. Alla prova facoltativa di lingua di cui all'art. 12, comma  6, del presente bando e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino  ad  un massimo di 1,50 centesimi. 
5. Non sono valutati i titoli di preferenza e  di  precedenza  la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal  presente bando, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi  entro
il termine assegnato dall'Amministrazione. 
6.  Il  Capo  Dipartimento  per  le   Politiche   del   Personale dell'Amministrazione  Civile  e  per   le   Risorse   Strumentali   e Finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale, approva con proprio decreto, sotto condizione  dell'accertamento  dei requisiti per l'ammissione,  la  graduatoria  di  merito  e  dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto  conto delle riserve dei posti e dei titoli  di  preferenza  previsti  dalle vigenti disposizioni. 
7. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso,  nominati  consiglieri,  e'   pubblicata   nel   Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, nonche' nel  sito internet  del   Ministero   dell'Interno.   Dell'approvazione   della graduatoria e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 

Art. 15 - Presentazione dei documenti e corso di formazione iniziale 
 
 
1. I vincitori devono presentare, entro il termine perentorio  di trenta giorni dalla data della  richiesta  dell'Amministrazione  e  a pena di decadenza, una dichiarazione ai sensi  dell'articolo  46  del decreto del Presidente della Repubblica 18  dicembre  2000,  n.  445, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di cui all'articolo 2 del  presente  bando,  nonché la  certificazione medica  attestante   l'idoneità fisica   all'impiego,   rilasciata dall'azienda sanitaria locale o da un ufficiale medico. 
2. L'inosservanza  dei  termini  prescritti  nella  presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma,  ovvero  la  mancanza anche di  uno  solo  dei  requisiti  richiesti,  nonché  la  mancata presentazione al corso  di  formazione  iniziale  senza  giustificati motivi, comporteranno la decadenza dalla nomina.
3.  I  vincitori  del  concorso  per  l'accesso   alla   carriera prefettizia nominati consiglieri, sono ammessi al corso di formazione iniziale,  della  durata  di  due  anni,  organizzato  dalla   Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, con le modalità di  cui al decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196  come  modificato  dal decreto ministeriale 19 dicembre 2008, n. 221. 
 4. I consiglieri, ai quali  spetterà il  trattamento  economico complessivo secondo la  disciplina  vigente  all'atto  della  nomina, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo  non
inferiore a cinque anni. 

 

Art. 16 - Trattamento dei dati personali 
 
1. Ai sensi del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati  saranno raccolti  presso  il  Ministero  dell'Interno,  Dipartimento  per  le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le  Risorse Strumentali e Finanziarie, Direzione Centrale per le  Risorse  Umane, Ufficio IV - Affari del  Reclutamento  e  della  Formazione,  per  le finalita'  di  gestione  del  concorso  e  saranno   trattati   anche successivamente all'eventuale instaurazione del  rapporto  di  lavoro
per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
2. L'indicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal concorso. 
3. L'interessato  ha  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo riguardano, quello  di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non conformi  alla  legge,  nonché  il  diritto  di  opporsi   al   loro trattamento per motivi illegittimi. 
4. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del  Personale dell'Amministrazione  Civile  e  per   le   Risorse   Strumentali   e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio IV  - Affari del Reclutamento e della Formazione - Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma. 
 
Art. 17 - Norme di salvaguardia 
 
Per quanto non previsto  dal  presente  bando  valgono  le  norme generali vigenti in materia di pubblico impiego. 
Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale «Concorsi  ed esami». 
Roma, 10 ottobre 2012 
 
Il Capo Dipartimento
Lamorgese