Esame di Avvocato 2018
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizio, residente nel comune di Alfa, è proprietario di un immobile denominato «Villa Adelaide», sito nella nota località balneare del comune di Beta. L’abitazione è però stabilmente occupata da Caio, il quale ne ha preso possesso a partire dal gennaio del 1980, allorché Tizio ha smesso di recarsi nell’immobile in occasione delle vacanze.
In data 6 ottobre 2009, Tizio aliena «Villa Adelaide» all’amico di vecchia data Sempronio - che conosceva l’immobile per esservisi spesso recato durante le vacanze estive fino all’anno 1979 - e ne riceve il pagamento del corrispettivo di euro 120.000.
Sempronio, dopo aver proceduto alla trascrizione dell’atto di vendita in data 20.10.2009, si reca nel Comune di Beta per prendere possesso dell’immobile ma vi trova Caio, che gli nega l’accesso.
Successivamente il Tribunale di Beta, con sentenza passata in giudicato in data 4 luglio 2011, dichiara Caio proprietario di Villa Adelaide per usucapione, in virtù del possesso protrattosi per venti anni alla data del 20 gennaio 2000. La causa era stata introdotta da Caio contro Tizio (rimasto contumace) con atto di citazione notificato in data 10.3.2009.
Tizio dunque, preoccupato per le rivendicazioni di Sempronio in relazione alla compravendita dell’immobile, si reca dal proprio avvocato per un consulto.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere esaminando tutte le questioni sottese al caso.
Parere n. 2
Tizio gioca una partita a poker con quattro sconosciuti, nel corso della quale viene bevuta da tutti una consistente quantità di whisky.
All'esito della mano finale Tizio perde l’importo di euro 1.000 in favore di Caio. Non avendo con sé tale importo, chiede ed ottiene 24 ore di tempo per saldare il debito, ma non riesce a procurarsi la somma necessaria. Pertanto, dietro pressioni di Caio e degli amici di quest’ultimo che avevano partecipato alla partita, sottoscrive una dichiarazione con la quale promette il pagamento della vincita a Caio entro le successive 48 ore.
Dopo aver pagato la soma, però, Tizio si rivolge al proprio legale rappresentando che gli altri giocatori avevano barato al gioco e che la promessa di pagamento gli era stata estorta dietro minacce di gravi ripercussioni alla propria integrità fisica.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso ed individuando le varie possibilità di tutela offerte dall'ordinamento.
PENALE
Parere n. 1
Tizio e Caia sposati da circa 10 anni e residenti in Italia si recano all'estero per fare ricorso alla fecondazione eterologa e portare a termine una gravidanza con surrogazione di maternità (consentita dalle leggi in vigore in loco). In particolare, la tecnica cui ricorrono i coniugi prevede la formazione di un embrione in vitro con la metà del patrimonio genetico del padre e l'altra metà proveniente da una donna donatrice.
L’embrione così generato viene impiantato nell'utero di una donna maggiorenne e volontaria che porta a termine la gravidanza. Per effetto del ricorso alle menzionate procedure i due divengono - secondo la legge straniera - genitori di Sempronio.
Al fine di ottenere la trascrizione in Italia dell'atto di nascita formato dall’ufficiale di stato civile straniero, i coniugi compilano e presentano all'ambasciata i documenti necessari ai sensi di legge di dichiarando, in particolare, che Caia è madre di Sempronio. L’ufficiale di stato civile del comune di residenza dei coniugi registra l'atto di nascita attribuendo al neonato lo stato di figlio di Tizio e Caia. Successivamente però i predetti ricevono una convocazione da parte della locale Procura della Repubblica. Preoccupati per le possibili conseguenze penali delle proprie azioni, si rivolgono dunque al proprio legale di fiducia per un consulto.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio e Caia, premessi cenni sulla punibilità in Italia del reato commesso all'estero, rediga motivato parere esaminando le questioni giuridiche sottese al caso in esame.
Parere n. 2
Tizia, insegnante di lingua inglese, è sorella gemella di Caia, laureata in giurisprudenza e funzionario amministrativo comunale nonché aspirante alla carriera diplomatica.
Caia, dovendo sostenere le prove del concorso di accesso alla carriera diplomatica e non avendo adeguata conoscenza della lingua inglese, convince la sorella a sostituirla nella relativa prova di esame promettendole in dono i preziosi orecchini di diamanti ricevuti in eredità dalla comune nonna. Tizia, pertanto, prende parte all'esame e consegna l'elaborato scritto, esibendo il documento d'identità della sorella nonché firmando la richiesta di attestato di presenza, necessaria per giustificare l'assenza dal lavoro di Caia.
In quelle stesse ore Caia, però, viene coinvolta in un sinistro stradale mentre si trova alla guida della propria autovettura: i vigili urbani intervenuti redigono verbale dell'accaduto ed elevano a Caia una sanzione amministrativa. Tizia, riscontrato il superamento del concorso da parte di Caia, nonché temendo di essere scoperta in considerazione di quanto risultante dal citato verbale dei vigili urbani, si rivolge al proprio legale per un consulto.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizia rediga motivato parere illustrando quali possono essere le conseguenze penali della condotta della propria assistita.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Nel gennaio del 2018 la società Alfa ha venduto a Tizio una macchina tipografica esposta all'interno del proprio negozio. Quest'ultimo però, nonostante le molte sollecitazioni verbali rivoltegli, a distanza di alcuni mesi non ha ancora provveduto a ritirare il bene.
Stante la perdurante inerzia di Tizio, la società alfa lo ha dunque citato in giudizio contestandogli l'inadempimento all'obbligo di ritirare il bene acquistato nonché lamentando di aver subito un concreto danno alla propria attività imprenditoriale, in quanto la macchina tipografica occupa una parte consistente della superficie del locale utilizzato per l'attività di vendita ed impedisce l'esposizione di altri prodotti.
Ha chiesto pertanto, a titolo di risarcimento dei danni, la corresponsione della somma di euro 6.000,00 corrispondente ad una parte dell'importo dei canoni mensili di locazione del predetto locale corrisposti dal gennaio del 2018 alla data di redazione dell'atto di citazione, con riserva di richiedere eventualmente anche in separato giudizio i danni in seguito maturati.
Ricevuta la notificazione dell'atto di citazione, Tizio si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più idoneo alla difesa del proprio assistito.
2) Atto di penale
In data 9 febbraio 2016 Tizio si trova nei giardini pubblici del Comune di Alfa con il proprio cane di piccola taglia tenuto al guinzaglio.
All'improvviso un cane di grossa taglia senza guinzaglio con comportamento aggressivo si lancia contro il cane di Tizio e cerca di azzannarlo. Tizio, munitosi di un grosso bastone trovato nelle vicinanze, colpisce violentemente il cane di grossa taglia uccidendolo.
Di lì a breve arriva Caio proprietario del cane ucciso, che stravolto per l'accaduto denuncia Tizio.
All'esito del processo penale di primo grado, il giudice ritiene Tizio responsabile del delitto previsto e punito dall'art. 544 bis c.p. e lo condanna con la pena di mesi 4 di reclusione, senza riconoscere alcuna circostanza attenuante in considerazione del fatto che l'imputato ha diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Ad avviso del giudicante Tizio ha causato la morte del cane di Caio "senza necessità", avendo agito al solo fine di difendere il proprio animale di compagnia. Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga l'atto giudiziario più idoneo alla difesa del proprio assistito.
3) Atto di amministrativo
In data 15 maggio 2017 l'università Alfa, con decreto del Rettore n. 29/2017, indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario presso la Facoltà di giurisprudenza.
La commissione esaminatrice indica quali criteri di selezione i titoli, le pubblicazioni scientifiche e le altre risultanze curriculari.
Alla procedura partecipano Tizio e Caio. All'esito della valutazione comparativa, la commissione dichiara idoneo Caio, ritenendo assorbente la circostanza che questi sia autore di tre monografie, mentre Tizio ne ha scritta solo una.
Tizio propone ricorso al competente tribunale amministrativo regionale che, con sentenza n. 2323 del 15 gennaio 2018, annulla gli atti impugnati sul rilievo che la commissione non aveva in alcun modo valutato i titoli e le altre risultanze curriculari dei candidati, che pure erano stati indicati quali criteri di selezione assieme alle pubblicazioni scientifiche.
La sentenza passa in giudicato. In data 5 giugno 2018 la commissione esaminatrice effettua nuovamente la propria valutazione comparativa e conferma la idoneità di Caio esprimendo il seguente giudizio integrativo: "Lo spiccato valore delle pubblicazioni di Caio (tre monografie) rende ininfluente ogni ulteriore considerazione relativa alle risultanze curriculari. Quanto ai titoli dei candidati, essi sono di identico valore".
A conclusione della nuova valutazione il Rettore, con decreto del 3 settembre 2018, dichiara idoneo Caio.
In data 17 settembre 2018 Tizio si reca dunque dal proprio legale di fiducia, lamentando come la commissione non avesse ancora una volta valutato le altre risultanze curriculari (nonostante quanto disposto dalla citata sentenza del Tar), sia che il giudizio espresso in ordine ai titoli fosse palesemente erroneo, potendo egli vantare il doppio dei titoli di rispetto a Caio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più idoneo a tutelare le ragioni del proprio assistito.
Esame di Avvocato 2017
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
In data 9 febbraio 2015, Caio, di 86 anni e suo nipote Mevia di 43 anni stipulano con l'assistenza di un notaio Sempronio un contratto del seguente tenore:
Caio trasferisce a Mevia la nuda proprietà dell'appartamento in cui vive, sito nel centro della città e composto da 5 vani più servizi, esteso 150 mq e del valore di circa 500 mila euro riservando per sé l'usufrutto dello stesso. In cambio Mevia si impegna ad offrire quotidiana assistenza alla zia (sola e ammalata) provvedendo alle sue esigenze alimentari. alla pulizia della casa al supporto della somministrazione di farmaci nonché al sostegno per ogni spostamento necessario.
Dopo circa un anno però Caia contatta il proprio legale lamentandosi che Mevia da circa 6 mesi aveva di fatto cessato di assisterla.
In tale occasione la stessa rappresentava inoltre che prima della stipula era stata diagnosticata una patologia oncologia non curabile con un'aspettativa di vita non superiore a due anni e che era stata proprio la nipote Mevia, portata a conoscenza di tale triste notizia, a convincerla a sottoscrivere il contratto.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caia rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e individuando le possibili azioni a tutela delle ragioni della propria assistita.
Parere n. 2
In data 9 febbraio 2016 Tizio, marito di Caia, al settimo mese di gravidanza, viene travolto e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali da un 'auto condotta da sempronio.
In data 15 aprile 16 nasce Caietta, figlia di Caia e del defunto Tizio. Caia si rivolge al proprio legale di fiducia dolendosi del fatto che Caietta, a causa del fatto illecito di Sempronio sia nata senza il padre, accusando così un danno permanente e significativo che la segnerà per tutta la vita.
In tale occasione Caia riferisce di aver già sottoposto la questione alla società assicuratrice dell'autovettura di Sempronio, che sta curando la pratica di ristoro del danno in suo favore sentendosi tuttavia opporre l'insussistenza di un danno risarcibile in favore di Caietta in quanto questi al momento del decesso del padre non era ancora nato.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caia, premessi i cenni sullo stato giuridico del concepito, rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso in esame.
PENALE
Parere n. 1
In data 9 febbraio 2016 il Giudice Tutelare di Alfa nomina Caia amministratrice di sostegno di Tizio, affetto da demenza senile tipo Alzheimer, con il compito di gestire il trattamento pensionistico di Tizio e di impugnare, a nome di quest'ultimo un contratto da questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetuati da terzi.
In data 7 maggio 2017, a seguito delle segnalazioni provenienti da alcuni vicini, i vigili del fuoco accedono d'urgenza nell'appartamento di Tizio rinvenendolo in pessime condizioni igieniche, senza cibo e bevande e con rifiuti all'interno dell'abitazione.
Tizio viene dunque ricoverato in ospedale e, a seguito della comunicazione pervenuta, il giudice tutelare revoca la nomina di Caia quale amministratrice di sostegno e trasmette gli atti alla locale Procura della Repubblica ipotizzando la ricorrenza del reato di cui all'art. 591 c.p.
Caia, preoccupata, si rivolge ad un legale per un consulto.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caia, premessi i brevi cenni sul reato di abbandono di persone incapaci, rediga motivato parere esaminando la questione sottesa al caso in esame.
Parere n. 2
Tizio, dopo aver lungamente osservato le abitudini del pensionato Mevio, di anni 75, un giorno lo avvicina mentre questi sta rientrando a casa. Spacciandosi per un amico di vecchia data del di lui figlio Caio e carpitone in tale modo la fiducia lo convince a consentirgli di entrare nell'appartamento.
Qui, rappresenta di vantare un credito di euro 500,00 nei confronti di Caio, di trovarsi in momentanee ristrettezze economiche e di essere pertanto intenzionato ad agire in giudizio nei confronti del predetto per ottenere la soddisfazione del proprio credito, Tizio convince Mevio a consegnargli tale somma; inoltre, approfittando di una momentanea distrazione di Mevio, fruga in un cassetto del soggiorno e si impossessa della ulteriore somma di euro 300,00 ivi rinvenuta, dandosi poi alla fuga. Nell'uscire Tizio si accorge però della presenza di telecamere di sicurezza nel palazzo e temendo essere in tal modo identificato, essendo pluripregiudicato per reati specifici: decide dunque di recarsi dal proprio legale per un consulto.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio rediga motivato parere individuando i reati configurabili nel caso di specie e la relativa disciplina in ordine alla procedibilità dell'azione penale e alla possibilità di applicazione di misure cautelari.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Beta è una associazione non riconosciuta che ha per scopo la diffusione della cultura letteraria. Nel settembre del 2015, l'associato, Tizio, agendo in nome dell'associazione, conclude con la società Epsilon un contratto per la consegna, presso le abitazioni del Comune di Alfa, di brochure pubblicizzanti una rappresentazione teatrale prevista per il successivo mese di dicembre. Il contratto prevede che l'attività di consegna venga svolta entro la fine del mese di ottobre.
Eseguita regolarmente la prestazione a suo carico nei termini pattuiti, la società Epsilon invia all'associazione Beta, a settembre 2016, la fattura per l'importo concordato di euro 8.000,00. Non avendo, però ottenuto il pagamento del dovuto, nel luglio del 2017 la predetta società, preferendo non rivolgere istanze giudiziarie, contro l'associazione, notifica a Tizio un atto di citazione per l'udienza del 25.01.2018, chiedendo la condanna del convenuto alla corresponsione della somma indicata nella predetta fattura. Ricevuta la notificazione dell'atto di citazione, Tizio, che fino a quel momento non ha ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento della predetta somma, si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del proprio assistito, facendo valere le opportune ragioni in punto di rito e di merito.
2) Atto di penale
All'uscita di una discoteca Tizio, già condannato con sentenza irrevocabile per i delitti di rapina aggravata commessa nel 2009 e di furto commesso nel 2015, urta involontariamente Caio che, per tutta risposta reagisce colpendolo al viso ne nasce tra i due una violenta colluttazione nel corso della quale Tizio, afferrato all' improvviso un tubo di ferro rinvenuto casualmente a terra, colpisce Caio più volte alla testa. Caio si accascia a terra privo di sensi, cominciando a perdere molto sangue, mentre Tizio si allontana per andarsi a sedere poco più in là.
Trasportati entrambi al più vicino al più vicino nosocomio, mentre a tizio vengono diagnosticate plurime ecchimosi a Caio vengono diagnosticate alcune ecchimosi, anche una ferita lacerocontusa alla regione temporale sinistra nonché la frattura dell'avambraccio destro e del setto nasale, con prognosi riservata. Sottoposto a procedimento penale, tizio viene condannato per il delitto di tentato omicidio con recidiva specifica infraquinquennale alla pena di anni 15 così determinata: pena base anni 9 aumentata di anni 6 per la recidiva.
Il candidato assunte le vesti del legale di tizio, rediga l'atto di appello avverso la sentenza di condanna.
3) Atto di amministrativo
In data 9.6.15 il comune di Alfa rilascia a Tizio, sulla base delle dichiarazioni dello stesso rese nella domanda e nella documentazione allegata, il permesso di costruire per la realizzazione di una piscina a sfioro da interrare nel proprio giardino.
Tizio acquista tutti i materiali per la realizzazione della piscina, sostenendo una spesa pari a 27 mile euro.
In data 25.6.16, su ricorso di Caio, proprietario di un immobile confinante, il tar di Beta annulla il predetto permesso di costruire, rilevando all'esito di una più apprezzabile istruttoria e sulla scorta di un ctu, l'illegittimità del titolo abitativo emesso in favore di Tizio. la sentenza passa in giudicato. A questo punto Tizio, con ricorso presentato dinnanzi al medesimo tar, chiedo la condanna del comune di alfa al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'annullamento del citato provvedimento abitativo a se favorevole.
Ricevuta la notifica del ricorso, la giunta del comune di Alfa, delibera di resistere in giudizio conferendo l'incarico ad un avvocato del libero foro.
Il candidato, assunte le vesti del legale del comune di Alfa, rediga memoria di costituzione n giudizio facendo valere le ragioni del proprio assistito in punto sia di giurisdizione sia di merito
Esame di Avvocato 2016
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Nel corso della seconda lezione di equitazione all'interno del maneggio della società Alfa, il piccolo Tizio, figlio dei signori Beta, viene disarcionato dal cavallo e cade rovinosamente a terra.
Condotto al Pronto soccorso e sottoposto a controllo radiografico, al piccolo viene diagnosticata una forte contusione al polso destro e applicato un tutore mobile per la durata di 20 giorni.
Poiché, tuttavia, anche decorso tale periodo, il bambino continua a lamentare una evidente sintomatologia dolorosa e non riesce a muovere la mano, i signori Beta lo fanno visitare da uno specialista che, dopo aver effettuato una radiografia in una diversa proiezione, si avvede dell’esistenza di una frattura (non evidenziata al momento della visita al Pronto soccorso) che, a causa del tempo ormai trascorso, non può più consolidarsi se non attraverso un intervento chirurgico, da effettuarsi quanto prima.
Malgrado l’intervento chirurgico venga eseguito a regola d’arte, con conseguente immobilizzazione dell’arto per i successivi 45 giorni, anche dopo le sedute di riabilitazione (protrattesi per i successivi 60 giorni) il piccolo riporta una invalidità permanente del 6%.
I signori Beta si recano quindi da un legale e, dopo aver esposto i fatti sopra detti, aggiungono: – che il cavallo montato dal piccolo Tizio aveva già mostrato, fin dall'inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo, tanto che l’istruttore era già intervenuto due volte per calmarlo; – che al momento dell’iscrizione del proprio figlio al corso la società Alfa aveva fatto loro sottoscrivere una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva; – che, ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza necessità di ricorrere all'intervento chirurgico; – che per l’intervento chirurgico e per la successiva riabilitazione (effettuati entrambi in strutture private a causa dell’urgenza), avevano dovuto sostenere la complessiva spesa di euro 10.000,00.
Il candidato, assunte le vesti del difensore dei signori Beta, rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando le azioni più idonee a tutelare le ragioni dei propri assistiti.
Parere n. 2
Caio è un giovane molto ben voluto nel piccolo paese in cui vive. Nel dicembre del 2005 riceve in donazione dall’amico Sempronio un piccolo appezzamento di terreno; successivamente nel maggio del 2008 acquista un piccolo appartamento con denaro dell’amico Mevio.
Nel febbraio del 2016 Caio riceve la visita di Tizio, figlio e unico erede di Mevio, deceduto nel 2010, che gli rappresenta la propria intenzione di rivendicare la proprietà del predetto terreno lasciatogli in eredità da Mevio, nonché di ottenere la restituzione della somma di euro 50.000 pari al prezzo dell’appartamento acquistato con denaro dello stesso Mevio.
A sostegno della prima pretesa Tizio sostiene che Caio non possa vantare alcun titolo sul terreno, non potendo considerarsi tale la donazione di cui il predetto aveva beneficiato nel dicembre 2005, dal momento che il disponente Sempronio non era titolare di alcun diritto sul bene donato.
Quanto alla seconda pretesa, lo stesso rappresenta che l’acquisto del predetto appartamento con denaro di Mevio avesse realizzato una donazione di denaro di non modico valore che doveva considerarsi nulla per aver rivestito la forma prescritta dalla legge.
Caio, che vive dalla data della prima donazione (peraltro immediatamente trascritta), aveva goduto direttamente del terreno adibendolo a orto. Preoccupato per quanto rappresentatogli da Tizio, si rivolge ad un legale, al quale dopo aver riferito i fatti per come sopra descritti, ribadisce di non aver mai saputo che il terreno donatogli da Sempronio fosse, in realtà, di proprietà di Mevio.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caio , rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando la linea difensiva più idonea a tutelare le regioni del proprio assistito.
PENALE
Parere n. 1
Tizio, avendo intenzione di intraprendere l’esercizio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiede l’iscrizione nell'apposito registro pubblico utilizzando il modulo di domanda predisposto dalla locale Camera di Commercio.
In epoca successiva all'ottenimento dell’iscrizione ed all'inizio dell’attività, Tizio viene però rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., per aver dichiarato falsamente, nella parte della domanda relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, di non aver mai riportato condanne per reati in materia di stupefacenti.
Tizio si reca dunque da un legale per un consulto e dopo aver rappresentato quanto sopra. Precisa di non aver compreso al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in questione che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il richiamo ad alcuni articoli di legge speciali, senza riportarne il testo né fornire alcuna spiegazione al riguardo.
Assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il candidato un motivato parere, illustrando le questioni sottese alle fattispecie in esame e le linee di difesa del proprio assistito.
Parere n. 2
Tizio rappresentante della società Alfa avendo saputo che sarebbe stata da lì a poco bandita una gara d'appalto del servizio di somministrazione dei pasti nell ospedale pubblico Beta, contatta con il suo amico di vecchia data, Mevio, preposto alla predisposizione del bando di gara, che acconsente a consegnargli interamente i documenti pre-gara.
Grazie alle informazioni avute la società Alfa si aggiudica l'appalto.
Successivamente pero' la Guardia di finanza sequestra presso l'abitazione di meglio alcuni appunti manoscritti concernenti la fase preparatoria della gara con i quali Tizio aveva dato indicazioni per modificare le condizioni del bando in senso favorevole alla propria società Alfa (indicazioni poi rivelatesi recepite nella versione definitiva del detto bando di gara).
Il candidato assunte le vesti di Tizio individui le fattispecie di reato configurabili a carico di entrambi i soggetti e gli istituti giuridici applicabili.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Con accordo di separazione coniugale omologato nel marzo 2016, Caio, sul presupposto che il reddito familiare prima della separazione ammontasse ad euro 5.000,00 mensili e che quello suo personale ad euro 3.200,00 mensili, si è impegnato a corrispondere a Sempronia un assegno mensile di euro 1.600,00 per il mantenimento del figlio della coppia Caietto, nonché a trasferire a quest’ultimo, senza ricevere alcun corrispettivo, la piena ed intera proprietà dell’unico immobile di cui è proprietario.
L’accordo tra i coniugi prevede, inoltre, che Caietto continui a vivere insieme alla madre presso altro appartamento di proprietà di quest’ultima che fino alla data della separazione aveva costituito l’abitazione coniugale.
Tizio, che vanta nei confronti di Caio un ingente credito in forza di rapporti commerciali intercorsi con il predetto nell’anno 2015, venuto a conoscenza di tale trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre del 2016 e, ritenendo che lo stesso possa pregiudicarlo, si reca dal proprio legale di fiducia per conoscere se sono concretamente esperibili delle azioni a tutela del proprio credito.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa degli interessi del proprio assistito.
2) Atto di penale
Tizio e Caio si accordano per commettere una rapina ai danni del gioielliere Sempronio del quale hanno studiato le abitudini. Nel giorno prefissato, dopo aver atteso a volto coperto che quest’ultimo, chiuso il negozio, salga sulla propria autovettura, entrano in azione: mentre Tizio fa da palo all’angolo della strada, a circa duecento metri di distanza, Caio entra nell’auto di Sempronio e, dopo averlo colpito al viso con diversi pugni, si impossessa della sua valigetta per poi darsi alla fuga seguito da Tizio.
Le indagini successive consentono di individuare in Tizio e Caio gli autori del fatto.
Sottoposti a processo vengono entrambi condannati alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 2000,00 di multa per il reato di rapina aggravata in quanto commesso da più persone riunite e con il volto travisato, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale contestata dal pubblico ministero in considerazione dei precedenti a carico di entrambi risultanti dal certificato penale.Nel determinare il trattamento sanzionatorio il Tribunale ha fissato la pena base in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1200 di multa di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, c.p. e su questo ha applicato l’aumento per la recidiva.
Tizio si reca immediatamente dal proprio legale e lo incarica di assumere immediatamente la propria difesa.
In tale veste il candidato rediga l’atto ritenuto più opportuno evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame e soffermandosi anche, in particolare, sulla natura giuridica della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, c.p. e sulle conseguenze in punto di pena.
3) Atto di amministrativo
In data 23 aprile 2016, Tizio aliena a Caio un immobile di interesse storico artistico (ritualmente dichiarato) di sua proprietà al fine di ottemperare all'obbligo di legge, lo stesso trasmette alla competente soprintendenza, con lettera raccomandata ricevuta in data 02 maggio 2016 copia autentica del contratto di compravendita.
Il Ministero per i beni e le attività culturali, senza comunicare l'avvio di procedimento agli interessati, esercita il diritto di prelazione sull'immobile con provvedimenti del 25 ottobre 2016, nel quale dopo aver affermato la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione del termine di legge di 180 giorni (non avendo Tizio effettuato la prescritta denuncia di alienazione), si limita a fare generico riferimento all'interesse storico artistico dell'immobile stesso.
Tale provvedimento viene consegnato all'ufficio notificatorio il 26 ottobre 2016 e notificato alle parti del contratto in data 4 novembre 2016.
Caio, preoccupato di perdere la proprietà del predetto immobile, si reca dunque da un legale al quale, dopo aver esposto i fatti sopra detti, rappresenta che Tizio, nel trasmettere alla Soprintendenza copia del contratto di compravendita, aveva comunque indicato il domicilio in Italia di ciascuna delle parti contraenti.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni del proprio assistito, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame
Esame di Avvocato 2015
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
"Tizio coniugato con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015 lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90 mila situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive.
Poco prima di morire, Tizio aveva effettuato due valide donazioni in denaro, la prima di 250mila euro in favore del figlio Caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60 mila euro in favore dell’amico Sempronio in data 10.1.2015.
L’altro figlio Mevio, subito dopo l’apertura della successione si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze, in data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra.
Assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili".
Parere n. 2
Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente assicurativo della compagnia Alfa che gli propone di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale contenente fra l’altro la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate per la prima volta all’assicurato nel periodo di assicurazione anche per fatti anteriori alla stipula. In epoca successiva alla stipula del contratto, Tizio riceve da Caio una domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti da un presunto illecito professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula stessa.
Tizio si costituisce in giudizio e, dopo aver contestato la fondatezza dell’avversa pretesa, chiede ed ottiene l’autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Alfa. Il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza dell’illecito professionale, condanna Tizio al risarcimento del relativo danno e respinge la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa, affermando la nullità della clausola sopra richiamata in quanto contrastante con il principio generale secondo cui l’alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto.
Tizio si reca dunque da un legale e, dopo aver esposto i fatti come sopra detti, precisa che al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza nè del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi, nè dell’intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento.
Il candidato, assunte le vesti di Tizio, rediga parere motivato nel quale, premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori, illustri le questioni sottese al caso in esame".
PENALE
Parere n. 1
Tizio, alla guida della sua autovettura a bordo della quale si trova anche Caio, a causa dell’eccessiva velocità, perde il controllo del veicolo che finisce contro un albero. A seguito dell’urto, Caio riporta la frattura scomposta del bacino e del femore e viene ricoverato in ospedale, dove viene sottoposto ad intervento chirurgico.
Dopo l’intervento eseguito dal chirurgo Sempronio, a causa dell’applicazione al femore fratturato di viti eccessivamente lunghe, si determinano emorragie, infezione e cancrena che rendevano necessarie 3 emotrasfusioni.
Nell’esecuzione di tali trasfusioni, il medico Mevio errava nell’individuazione del gruppo sanguigno e in conseguenza Caio decedeva. Tizio si reca da un avvocato per conoscere le conseguenze penali della sua condotta.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere nel quale, premessa una ricostruzione della posizione di tutti i soggetti coinvolti, illustri gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Parere n. 2
Tizio, approfittando delle difficoltà economiche in cui versa Caio, presta a questi una somma di denaro pari ad € 20.000 facendosi promettere in corrispettivo interessi usurai. Successivamente, a seguito della mancata restituzione integrale da parte di Caio della somma prestata e degli interessi pattuiti, Tizio incarica della riscossione del credito i suoi amici Mevio e Sempronio.
Quest’ultimi, ben consapevoli della natura usuraia del credito, contattano ripetutamente al telefono Caio e gli chiedono il pagamento del credito, minacciando di ucciderlo. Poiché Caio risponde di non poter pagare per mancanza di denaro, Mevio e Sempronio si portano presso l’abitazione di questi e dopo aver nuovamente richiesto il pagamento senza però ottenerlo, lo costringolno a salire su di un’autovettura a bordo della quale lo conducono in aperta campagna.
Dopo averlo fatto scendere dall’auto lo colpiscono entrambi ripetutamente con calci e pugni, I due quindi si allontanano minacciando Caio che se non pagherà entro una settimana torneranno da lui. Caio viene trasportato da un automobilista di passaggio in ospedale ove gli vengono diagnosticate lesioni consistite nella frattura di un braccio e del setto nasale con prognosi di guarigione di giorni 40.
Caio decide di rivolgersi alla polizia a cui riferisce nel dettaglio sia la condotta posta in essere da Mevio e Sempronio in suo danno, sia il prestito usuraio effettuato da Caio. Attraverso l’individuazione fotografica operata da Caio, la polizia identifica Mevio e Sempronio.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Mevio e Sempronio, individui le fattispecie di reato che si configurano a carico dei suoi assistiti e gli istituti giuridici che trovano applicazione nel caso in esame.
GLI ATTI
1) Atto di civile
La banca Alfa, avente sede legale a Milano, con ricorso depositato presso il tribunale di Milano, ha in sintesi esposto: di essere creditrice della società beta della somma di euro 60.000 a titolo di saldo debitore relativo ad un rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente, cessato alla scadenza del termine stabilito dalle parti; che l’adempimento delle obbligazioni da parte di Beta era stato garantito da Tizio, il quale si era impegnato a pagare ad alfa “a semplice richiesta scritta e senza eccezioni” tutto quanto dovuto dalla società debitrice a titolo di capitale e interessi moratori al tasso convenzionalmente stabilito; di aver dunque interesse ad ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo di tale importo nei confronti del predetto garante. Con atto di citazione validamente notificato, Tizio ha proposto opposizione eccependo: la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale (pertanto, questa al tribunale di Bologna, luogo della propria residenza e nel quale era stato stipulato il contratto di garanzia), la natura di fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore di Alfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quanto non oggetto di pattuizione scritta tra Alfa e Beta; la nullità della pattuizione degli interessi, in quanto la sommatoria del tasso di quelli corrispettivi con il tasso di quelli moratori conduce al superamento della soglia dell’usura.
Assunte le vesti del legale della banca Alfa, rediga il candidato l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa della propria assistita.
2) Atto di penale
Tizio, incensurato, si reca presso un supermercato dove preleva da uno scaffale una bottiglia di vino, che immediatamente nasconde sotto il giubbotto, quindi oltrepassa la barriera della cassa senza pagare ed esce dal supermercato, ma subito dopo viene fermato da un addetto alla sorveglianza che lo aveva seguito sin dal suo ingresso nell’esercizio commerciale e lo aveva visto mentre prelevava e occultava la bottiglia.
L’addetto alla sorveglianza chiama la polizia e tizio viene identificato e denunciato. Nessuno presenta querela.
Tizio viene sottoposto a processo e all’esito del giudizio, viene condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, condizionalmente sospesa, in ordine al reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625.1,2 e 7 cp per l’uso del mezzo fraudolento e l’esposizione del bene sottratto alla pubblica fede.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso.
3) Atto di amministrativo
La società Alfa spa è affidataria del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Beta, a seguito di procedura di evidenza pubblica. Il contratto con scadenza al 30.09.2015, con atto del 25.9.2015, è prorogato fino al 31.12.2015, in vista dell'espletamento di una procedura di gara, come espressamente affermato dal Comune nell'atto di proroga.
Con deliberazione del C.C., in data 25.10.2015, il Comune di Beta decide la costituzione della Società denominata Gamma spa - compartecipata da altri Enti Pubblici Locali e, in forma minoritaria, dalla spa privata Omega - per la gestione del servizio in questione.
Con successiva deliberazione consiliare, in data 31.10.2015, motivata con un generico riferimento all'interesse pubblico alla gestione diretta del servizio, il Comune di Beta dispone l'affidamento diretto (in house) alla Gamma spa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1.1.2016.
Il legale rappresentante della Società Alfa si reca immediatamente da un avvocato e gli rappresenta i fatti.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Alfa, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni della propria assistita, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame
Esame di Avvocato 2014
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizio, proprietario di un terreno, concede a Caio, proprietario del fondo confinante, di parcheggiare la propria autovettura su una porzione del suo terreno. Per formalizzare tale accordo gli stessi stipulano una scrittura privata in cui si legge che Tizio dichiara di costituire su una determinata porzione del suo fondo una servitù di parcheggio a beneficio del fondo di Caio, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. Caio inizia dunque a parcheggiare la propria autovettura sul terreno di Tizio. Dopo circa 2 anni Tizio vende il proprio terreno, nel frattempo divenuto edificabile, alla società Alfa, facendo espressa menzione nel contratto della servitù a suo tempo costituita a favore di Caio. Divenuta proprietaria, Alfa decide di costruire sul terreno un albergo di ampia cubatura che dovrebbe comprendere anche l’area destinata al parcheggio di Caio. Alfa tuttavia trova l’opposizione di Caio, che intende continuare ad usufruire del terreno per parcheggiarvi la propria autovettura in considerazione della servitù a suo tempo costituita a vantaggio del suo fondo e che egli ritiene opponibile ad Alfa non solo perché non costituisce un diritto reale, ma anche perché espressamente menzionata nel contratto stipulato tra Tizio e Alfa. Assunte le vesti del legale della società alfa, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame, evidenziando in particolare i profili relativi ai requisiti per la valida costituzione di una servitù prediale.
Parere n. 2
Tizio, proprietario, concede in locazione un appartamento a Caio che lo adibisce ad abitazione propria e della propria famiglia. In prossimità della scadenza del contratto tizio intima licenza per finita locazione e cita in giudizio Caio per la convalida. All’udienza fissata per la convalida Caio compare personalmente e non si oppone e il giudice convalida la licenza, fissando per il rilascio la data del 10/01/2014. Caio non adempie e tizio gli notifica quindi il 20/02/2014 atto di precetto; in data 31/03/2014 l’ufficiale giudiziario notifica a Caio preavviso di rilascio per la data del 20/07/2014. Caio il 10/05/2014 si reca in vacanza per alcuni giorni con la sua famiglia e in data 20/05/2014, al suo rientro, verifica di non essere in grado di rientrare nell’appartamento utilizzando le chiavi in suo possesso. Interpella quindi tizio il quale gli spiega di avere provveduto egli stesso a cambiare la serratura della porta d’ingresso. Pur offrendo la restituzione dei beni di Caio ancora presenti in casa, tizio dichiara di non essere disposto a consegnargli le nuove chiavi in quanto egli ritiene di avere agito legittimamente in virtù del titolo esecutivo. Assunte le vesti del difensore di Caio il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame, evidenziando in particolare quali iniziative possa intraprendere il proprio assistito al fine di riprendere il godimento dell’immobile in questione.
PENALE
Parere n. 1
Con sentenza pronunciata dal Tribunale nell’ottobre 2012 e depositata il 30.11.2012, Tizio, incensurato di anni 42, viene condannato con la concessione delle attenuanti generiche alla pena di anni 3 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto giudicato responsabile del reato di cui all’art.317 c.p., commesso nell’anno 2010, perché nella sua veste di pubblico ufficiale, quale ispettore del lavoro della ASL, nel corso di un accertamento presso un’autorimessa in cui era emersa l’irregolare assunzione di lavoratori dipendenti in nero, dopo aver detto al titolare dell’autorimessa, Caio, che, se non gli avesse corrisposto la somma di euro 500,00 avrebbe proceduto a contestare, come previsto dalla legge, sanzioni dell’importo di alcune migliaia di euro, si faceva consegnare la predetta somma senza poi procedere a contestazione alcuna.
Tizio, subito dopo l’avvenuto deposito della sentenza, si reca da un avvocato per avere un parere.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Parere n. 2
Tizio – di professione autotrasportatore- effettuava trenta transiti sulla rete autostradale omettendo di corrispondere il relativo pedaggio, per il totale di euro 350,00. In particolare, in alcuni casi, dopo aver ritirato alla guida dell’autocarro di sua proprietà, il tagliando di ingresso del casello autostradale, una volta aggiunto alle varie stazioni di uscita si immetteva nella corsia riservata ai possessori di di tessera via card o di telepass e si accodava al veicolo che lo precedeva riuscendo a transitare, sulla scia di questo, prima che la sbarra di blocco si fosse abbassata.
Tizio non veniva mai fermato dalle forze dell’ordine o dall’addetto al casello, ma il numero di targa veniva rilevato attraverso un sistema fotografico automatico in dotazione della società autostrade. In altri casi,ometteva il pagamento dichiarando all’addetto al casello di uscita di aver smarrito il tagliando di ingresso e di essere sprovvisto di denaro.
Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nelle condotte prescritte.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Nella notte del 21 maggio 2012 Caio decideva di partecipare ad una gara automobilistica clandestina e prima della partenza Caio chiedeva a Sempronio di accompagnarlo nella gara. Sempronio accettava l'invito e saliva sull'autovettura condotta da Caio e di proprietà del medesimo.
Nel corso della competizione Caio perdeva il controllo della sua vettura che si ribaltava, ed a causa delle ferite riportate nell'incidente Sempronio decedeva. Dal verbale della polizia risultava che Sempronio aveva allacciato la cintura di sicurezza.
Mevia e Tizio, rispettivamente madre e fratello di Sempronio formulavano rituale richiesta di risarcimento danni ai sensi dell’art 145 cod. delle associazioni private (d.lgs. n. 209/05) ricevuta dalla società Alfa, compagnia assicuratrice dell’auto di Caio il 30 settembre 2012. Non essendo intervenuto alcun risarcimento, con atto di citazione notificato il 13 giugno 2013 Mevia e Tizio convenivano in giudizio Caio e la società Alfa per sentirli condannare in solido tra di loro al risarcimento dei danni patiti a seguito della morte di Sempronio.
A sostegno della propria domanda Tizio e Mevia esponevano che Sempronio non aveva posto in essere alcuna condotta idonea a causare o anche solo ad agevolare il sinistro poiché si era limitato a salire a bordo dell'autovettura di Caio per accompagnarlo, senza ingerirsi in alcun modo nella conduzione dell'auto. Evidenziavano inoltre che Sempronio aveva adottato tutte le cautele necessarie allacciandosi la cintura di sicurezza. Gli attori chiedevano quindi che i convenuti venissero condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro, da attribuirsi alla esclusiva responsabilità di Caio.
Assunte le vesti del legale del convenuto, rediga il candidato l’atto giudiziario ritenuto più idoneo alla tutela dei propri assistiti illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
2) Atto di penale
Con sentenza pronunciata dal Tribunale nel 2009, divenuta irrevocabile nel novembre 2012, Tizio viene condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione ed euro 600 di multa, per il reato di cui all'art. 646 del codice penale per essersi appropriato indebitamente nell'anno 2008 di beni mobili (cucina e arredi completi di un bar ristorante, nonché della somma di euro 25.000), appartenenti alla società Alfa, della quale era amministratore unico.
Nell'aprile 2012 viene dichiarato il fallimento della società Alfa e, per le condotte di distrazione relative ai medesimi beni e alla stessa somma di denaro, Tizio viene denunciato e nuovamente sottoposto a processo, questa volta per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216, comma 1 n. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 legge fallimentare, processo nel quale rimane contumace.
Con sentenza in data 9 maggio 2014, Tizio viene condannato alla pena di anni 3 di reclusione. Ricevuta la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza il 3 giugno 2014, Tizio si reca il giorno dopo in Tribunale, dove acquisisce copia della sentenza. Il giorno 9 giugno 2014 Tizio si reca da un avvocato, rappresentandogli la situazione e mostrandogli le due sentenze di cui sopra.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso.
3) Atto di amministrativo
Il sindaco del comune Alfa nella qualità di ufficiale del governo emetteva in data 24 novembre 2014 una ordinanza contingibile ed urgente di definitiva rimozione di un chiosco per l'esposizione di fiori e piante a suo tempo (1988) autorizzato in favore di Caio.
Il provvedimento veniva emesso esclusivamente in base ad una relazione dei vigili urbani del 20 dicembre 2013 nella quale si dava atto che la struttura versa in uno stato di fatiscenza e abbandono e risulta ricettacolo di immondizie detriti e vegetazione spontanea determinando degrado ambientale.
L'ordinanza veniva notificata a Caio mentre si trovava ricoverato in ospedale dal 25 ottobre 2013 e non era preceduta da comunicazione di avvio del procedimento.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela del proprio assistito illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Esame di Avvocato 2013
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
La società Alfa nel gennaio 2009 esegue una fornitura di merce a favore della società Beta s.r.l. per l'importo complessivo di € 120.000 che, pur fatturato, non viene corrisposto. Alfa invia a Beta, nel frattempo posta in liquidazione volontaria, diverse lettere di sollecito per ottenere il pagamento della fornitura, tutte regolarmente ricevute dal liquidatore. Alfa decide, perciò, di agire giudizialmente nei confronti della debitrice sulla scorta degli ordini e delle fatture in suo possesso. Prima di rivolgersi al suo legale per la consegna della documentazione, Alfa esegue una visura presso la Camera di commercio e scopre che la società Beta nel gennaio 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese su richiesta del liquidatore ed, all'esito della approvazione del bilancio finale di liquidazione che ha consentito una ripartizione modesta di attivo a favore dei quattro soci (€ 20.000).
Alfa accerta, inoltre, che i soci di Beta sono tutti proprietari di beni e che, invece, il liquidatore è impossidente.
Alfa sincera, quindi, dal proprio legale di fiducia se esistono possibilità di recuperare quanto dovuto.
Ciò premesso, il candidato assunta la posizione di legale della società Alfa, illustri le questioni sottese alla fattispecie ed, in particolare, quali effetti produce la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, e quali azioni possono essere esercitate dalla creditrice
Parere n. 2
Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, con atto pubblico del 12 dicembre 2010, hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, tra gli altri beni, un immobile, di proprietà di entrambi, gravato da ipoteca volontaria iscritta il 10/10/2006 a garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la banca alfa aveva erogato a tizio e caia l'importo di € 250.000, per l'acquisto di quello stesso bene, importo che i due mutuatari avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni. L'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto il 15 dicembre 2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15 gennaio 2011.
A far data dal gennaio 2012 Tizio e Caia si sono resi morosi nel pagamento delle rate di mutuo.
Il candidato, assunte le vesti del legale dell'istituto di credito, illustri le questioni sottese al caso in esame evidenziando in particolare che natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assume la costituzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle possibili azioni della banca mutuante
PENALE
Parere n. 1
Tizio, dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche, nonché assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua autovettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell'autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un'edicola che veniva distrutta.
Mevio decedeva sul colpo.
Sottoposto ad alcoltest dalla Polizia, Tizio risultava in stato di ebrezza (2,00 g/l alla prima prova, 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l'uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso di indagini, consentiva di accertare che l'autoveicolo, al momento dell'impatto, procedeva almeno alla velocità di 108 km/h, in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50 km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.
Si accertava infine che la perdita di controllo dell'auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.
Nel corso delle indagini preliminari, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato.
Parere n. 2
Durante una spedizione postale, alcuni assegni circolari inviati in pagamento già compilati anche nell'indicazione del beneficiario, vengono rubati.
Nella consapevolezza della loro provenienza illecita, Tizio entra in possesso di tre di tali assegni intestati a Caio e, aperto un conto corrente a nome di quest'ultimo attraverso la presentazione di un documento falso recante la propria fotografia ma con le generalità del predetto Caio, versa in banca gli assegni senza alcuna loro manomissione e, nello stesso giorno, incassa i corrispondenti importi in contanti.
A seguito della denuncia dell'istituto di credito emittente (a cui Caio ha reclamato il pagamento), si scopre che gli assegni sono stati negoziati e incassati e attraverso la fotografia sul documento e la registrazione del sistema di videosorveglianza della banca effettuate il giorno in cui era avvenuta l'apertura del conto, Tizio (pregiudicato già foto-segnalato presso gli archivi della polizia) viene identificato e sottoposto a procedimento penale.
Tizio si reca da un legale per conoscere le conseguenze della propria condotta.
Il candidato, assunte le vesti di avvocato di Tizio, analizzi le fattispecie di reato configurabili nella fattispecie.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20 giugno 1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà di un appartamento sito in Roma per il prezzo di Lire 750 Ml. Il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di Lire 150 Ml. al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di Lire 100 Ml. ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto definitivo sarebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio. Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio avrebbe consegnato a Caio le chiavi dell'appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene. In esecuzione dell'accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolare di Lire 150 Ml. e riceveva da Tizio le chiavi dell'appartamento. Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da Lire 100 Ml. e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito né formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo. Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione. A sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l'unico possessore dell'appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agito sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all'ordinaria manutenzione.
Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente.
2) Atto di penale
All'esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione ove convivono i fratelli Tizio e Caio, la Polizia giudiziaria - presente in casa solamente Tizio - procede al sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 600 circa, oltre a sostanza da taglio e confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista su un pensile della cucina, vicino ad un bilancino elettronico funzionante. Nella stanza di Tizio viene altresì rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 1.200 euro suddivisa in banconote da 10, 20, e 50 euro, custodite in un cassetto dell'armadio; e un'agenda con annotazioni di nomi di persone, numeri di telefono e cifre in denaro poste all'interno del cassetto del comodino. Poco dopo, quando la polizia era ancora presente in casa, giunge anche Caio incensurato a cui viene sequestrata, a seguito di perquisizione personale la somma in contanti di 120 euro che lo stesso aveva nel portafoglio. Tizio e Caio vengono tratti in arresto e nell'interrogatorio all'udienza di convalida innanzi al giudice per le Indagini Preliminari, Tizio si assume la responsabilità esclusiva della disponibilità della sostanza stupefacente; Caio conferma che la sostanza era di proprietà esclusiva del fratello. Con ordinanza emessa all'esito della convalida viene applicata nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente su indicata.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto più opportuno evidenziandone le problematiche sottese alla fattispecie in esame
3) Atto di amministrativo
Con bando di gara pubblicato in data 10 dicembre 2011 l’Ente Pubblico Alfa indiceva una procedura selettiva con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di pulizia dell’aeroporto Beta. Con istanza tempestivamente presentata le imprese Delta e Kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in ATI (associazione temporanea imprese) nella quale la società Kappa avrebbe assunto la qualità di capogruppo, senza tuttavia specificare la quota di partecipazione alle parti del contratto da svolgersi di ciascuna di esse.
Ai fini della prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, la costituenda ATI, presentava cauzione a nome della capogruppo Kappa. La commissione di gara iniziava i lavori di valutazione delle offerte presentate in data 20 gennaio 2012. La società Omega, che aveva presentato un’offerta che le avrebbe permesso di collocarsi al secondo posto in graduatoria, rimaneva esclusa con provvedimento della commissione di gara datato 15 febbraio 2012, non avendo prodotto documentazione che comprovasse il possesso dei dichiarati requisiti di capacità tecnica risultante da precedenti rapporti intrattenuti con altra Pubblica amministrazione. Con atto del 22 febbraio 2012 la stazione appaltante aggiudicava l’appalto all’ATI, costituita tra Delta e Kappa.
Il candidato assunte le vesti del legale della società Omega rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita
Esame di Avvocato 2012
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Caio, cliente da anni della banca X, riferisce di aver versato alla stessa dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti dal 1994 e il 2008, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extra-legale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga motivato parere sugli istituti e su problematiche sottese alla fattispecie in particolare sulle prescrizioni dell'eventuale ripetizione di indebito, sull'anatocismo e sulla pattuizione inerente il tasso di interesse passivo
Parere n. 2
Alla morte di Mevia in Roma si apre la successione fra i coeredi Tizio, Caio e Sempronio, figli della stessa. Tizio e Caio ritengono che l'eredità della madre debba dividersi secondo legge stante l'assenza di volontà testamentaria. Sempronio per contro, rivela l'esistenza di un testamento olografo in suo possesso redatto dalla madre, con il quale la stessa destina alcuni beni indivisamente ai tre figli, assegnandone altri ai singoli coeredi prevedendo altresì un prelegato a favore di sempronio avente ad oggetto l'acquisto di un appartamento nella zona di Roma che "Sempronio preferisce" e l'acquisto di un servizio di posate in argento.
Gli altri figli di Mevia avanzano dubbi sulla autenticità del testamento. Assunte le vesti del difensore di Tizio e Caio il candidato formuli motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla validità del prelegato per come previsto dalla testatrice e sulle relazione fra l'istituto del prelegato l'eventuale azione di riduzione per lesione.
PENALE
Parere n. 1
Nel corso di una indagine di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione del fenomeno dello sfruttamento dei minori a fini sessuali, l'agente autorizzato ad operare sotto copertura sulla rete web con un nickname, accerta uno scambio di materiale pedopornografico tra Tizio e Caio, accertando, poi, che il nickname utilizzato da uno degli utenti è riferibile a Tizio, titolare dell'utenza telefonica usata per la connessione internet, la quale risulta ubicata in un appartamento abitato soltanto da lui. Contattandolo direttamente sempre in via telematica, l'agente acquisisce da Tizio numerose immagini pedopornografiche. Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si procede al sequestro del computer di Tizio rinvenuto nell'appartamento. La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer in sequestro consente di accertare che con quel computer erano stati inviati numerosi messaggi di posta elettronica con allegati files contenenti immagini pedopornografiche, che esiste un'apposita cartella salvata sul disco rigido, contenente numerosissimi files di immagini e filmati dello stesso genere.
A questo punto, Tizio si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nella condotta descritta soffermandosi in particolare sulle figure della progressione criminosa dell'antefatto e post-fatto non punibili.
Parere n. 2
Tizio ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati. L'illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva contestato l'omesso pagamento dell'imposta dovuta e questi, verificato quanto accaduto sporgeva denuncia nei confronti del Notaio. Avviato il procedimento penale, l'Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui tizio si appropriava era molto ingente, pertanto, si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca di due appartamenti di proprietà di Tizio. Questi si reca dunque dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze della condotta contestatagli sia sotto il profilo sanzionatorio che con riguardo alla sorte dei sui beni immobili oggetto del sequestro.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato, soffermandosi sulla possibilità di confisca per equivalente degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Tizio propone opposizione a decreto ingiuntivo, presso il Tribunale Alfa in relazione alla pretesa creditizia di Caio, azionata per euro 30.000,00 portata da titoli non onorati alla scadenza e relativi ad una fornitura di merce. A sostegno della opposizione deduce di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in Banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per Decreto ingiuntivo. Chiede di provare per testi tale pagamento.
Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga l'atto giudiziario più opportuno alla sua difesa, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame, con particolare riferimento ai limiti della prova orale in materia contrattuale ed in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
2) Atto di penale
Tizio, Caio, Sempronio e Mevio decidono di commettere una rapina ai danni di un negozio di generi alimentari preventivamente individuato come obiettivo del delitto. Si portavano sul posto nella citta Gamma a bordo di due ciclomotori: il primo condotto da Tizio con a bordo Caio, il secondo condotto da Sempronio con a bordo Mevio. Caio e Mevio entravano all'interno del negozio mentre Tizio e Sempronio restavano all'esterno sul piazzale con funzione di pali. Mentre Caio intima al cassiere di consegnargli il denaro presente in cassa minacciandolo con una pistola, Mevio si avvia verso l'uscita intimando ai presenti di non muoversi. Raggiunto il piazzale con il bottino, i rapinatori subiscono una improvvisa reazione del proprietario del negozio il quale insegue Caio e Mevio brandendo un bastone, mentre costoro si accingono a salire in sella ai rispettivi motocicli. A questo punto Caio estrae una pistola e, puntata l'arma verso il proprietario del negozio, esplode tre colpi di pistola che colpiscono mortalmente l'uomo. Una testimone presente sul piazzale ode distintamente Tizio che nella concitazione esorta Caio a sparare per guadagnare la fuga. I quattro riescono a fuggire. Le indagini successive, anche grazie alle telecamere a circuito chiuso e alle disposizioni dei presenti, consentono di pervenire all'individuazione dei quattro soggetti i quali avevano agito a volto scoperto. Sottoposti a processo vengono tutti condannati per reati di rapina e omicidio volontario.
Assunte le vesti del legale di Sempronio, redigere atto di appello.
3) Atto di amministrativo
Con avviso indicativo, pubblicato il 18 dicembre 2005 ai sensi dell'art. 37 bis legge 109/94 il comune di Alfa ricercava soggetti privati promotori di proposte per la finanza di progetto (project financing) per la realizzazione di un parcheggio interrato al di sotto di un'area di mercato. Con delibera n. 103 del 10 novembre 2007 la giunta comunale di Alfa dichiarava tecnicamente ammissibili e fattibili 5 proposte, collocando al primo posto quello della società W e al secondo posto quella della società Y.
Il progetto della prima classicata società W era pertanto posto a base di gara.
Tale delibera era impugnata dalla seconda classificata, società Y (che pure non partecipava alla gara indetta sulla base del progetto del promotore prescelto), con ricorso al Tar del luogo, affidato a due motivi di censura.
Con il primo motivo si sosteneva che, siccome al paragrafo "Caratteristiche generali degli interventi" dell’avviso indicativo il Comune prescriveva che la costruzione della struttura dovesse prevedere un numero di posti auto a rotazione minimo pari a 457, in conformità al Programma urbano parcheggi, l'offerta della società W non fosse accoglibile in quanto offriva un numero di posti auto pari a 427.
Con il secondo motivo si lamentava come, nell’esaminare l’elemento "Valore economico del finanziamento per la riqualificazione della Piazza (5 punti massimi)" nonostante la società Y avesse tempestivamente chiarito che l’ammontare complessivo degli oneri per la riqualificazione risultava pari ad euro 2.150.636,66, la Commissione considerava soltanto l'importo di euro 1.810.000 (scomputando gli oneri fiscali e tecnici pari ad euro 340.636,66), e per l’effetto, la proposta migliore risultava quella presentata dal promotore, pari a euro 2.100.000; alla società W, che offriva euro 1.623.000 venivano attribuiti 3,86 punti, mentre alla società Y, considerando solo il parziale importo di euro 1.810.000, venivano attribuiti soltanto 4,31 punti sufficienti a permettere di collocarsi al primo posto in graduatoria, tenuto conto degli altri attribuibili in relazione alle altre voci di progetto.
Si costituiva la contro interessata società W che contestava nel merito la censure sollevate dal ricorrente, e, preliminarmente, eccepiva la carenza di interesse dalla controparte per non aver partecipato alla gara indetta sulla base del progetto selezionato dal Comune. Il candidato, assunte le vesti del legale della società Y, rediga memoria difensiva nell’interesse dalla propria assistita illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Esame di Avvocato 2011
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
L'agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà. L'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno.
Alla scadenza, non avendo l'agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato.
Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, l’agenzia Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta.
Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l'eventuale riconoscimento parziale della provvigione.
Parere n. 2
A Caio, che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma, che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, del pagamento dell'intera fornitura di gasolio.
Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere illustrando gli istituti sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio.
PENALE
Parere n. 1
Sempronio, Maresciallo della stazione dei carabinieri del Comune di Delta, avvalendosi della propria casella di posta elettronica non certificata, con dominio riferito al proprio ufficio e accesso riservato, mediante password, invia all'ufficio dell'anagrafe del Comune una e-mail, da lui sottoscritta, con la quale chiede che gli siano forniti tutti gli elenchi di tutti gli individui di sesso maschile e femminile nati negli anni 1993 e 1994, precisando che tali informazioni sono necessarie per lo svolgimento di un'indagine di polizia giudiziaria, indicando il numero di procedimento penale di riferimento della locale procura della repubblica. Di tale richiesta viene casualmente a conoscenza il comandante della stazione, il quale intuisce immediatamente, come poi effettivamente si accerterà, che non esiste alcuna indagine che richiede quel genere di accertamento.
Si accerta altresì che Caia, moglie del Maresciallo Sempronio è titolare di un'autoscuola, sicché l'acquisizione dei nominativi dei residenti nel Comune che da poco hanno compiuto o si accingono a compiere la maggiore età è finalizzata ad indirizzare mirate proposte pubblicitarie per i corsi di guida. Di tanto il Maresciallo Sempronio rende un’ampia confessione mediante memoria scritta indirizzata al pubblico ministero. In seguito temendo le conseguenze penali del fatto commesso, Sempronio si rivolge ad un avvocato.
Il candidato, assunte le vesti del legale, analizzato il fatto, valuti le fattispecie eventualmente configurabili redigendo motivato parere.
Parere n. 2
Il 20 gennaio del 2011 Tizio riceve da Caio della merce in conto vendita.
I contraenti convengono che Tizio debba esporre la merce nel proprio negozio, al fine di venderla ad un prezzo preventivamente determinato, nel termine di 4 mesi. L'accordo negoziale prevede che, alla scadenza stabilita, Tizio debba corrispondere a Caio il prezzo concordato, ovvero restituire la merce rimasta invenduta.
Nel corso dei 4 mesi Tizio e Caio continuano ad intrattenere regolarmente rapporti commerciali, nonché di personale frequentazione, sicché, alla scadenza del termine pattuito per la eventuale restituzione della merce rimasta invenduta, Caio non domanda nulla in merito alla esecuzione del primitivo contratto, né Tizio lo rende edotto del fatto che la merce è rimasta totalmente invenduta. Soltanto agli inizi del mese di luglio, a seguito di una discussione per divergenze di opinione in merito ad altri affari, Caio chiede conto della avvenuta esecuzione del contratto, ricevendo da Tizio risposte evasive.
Alla fine del mese di luglio i rapporti tra i due si rompono definitivamente. Al rientro dalle vacanze estive Caio fa un ulteriore tentativo di contattare Tizio per la restituzione della merce ovvero del corrispettivo e apprende dalla segretaria di Tizio che la merce è rimasta invenduta. Decide quindi di tutelare le proprie ragioni in sede penale.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Caio, rediga motivato parere analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto, soffermandosi in particolare sulle problematiche correlate alla procedibilità dell'azione penale.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Tizia e Sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma, esponendo di aver acquistato con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro 140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000. Chiedono, pertanto, la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.
Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma, rediga l'atto giudiziario più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.
2) Atto di penale
Caio, dipendente del comune di Beta, viene sorpreso dal Sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio, naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali, immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione.
Viene denunciato e sottoposto a procedimento penale. Il computer viene sottoposto a sequestro.
Nel corso delle indagini si accerta, grazie alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer sequestrato, che la citata attività si è protratta per circa un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila. Rinviato a giudizio, Caio viene condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di peculato.
Il candidato, assunta la veste di difensore di Caio, analizzi il caso della fattispecie giuridica, evidenziando, tra l'altro, che le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso".
3) Atto di amministrativo
L'università degli studi di Alfa acquistava la totalità delle quote della società privata Zeta, proprietaria dell'immobile Zeta, per destinarlo a sede universitaria.
Modificato l'oggetto sociale di Zeta, includendovi anche attività di progettazione (architettonica ed urbanistica) e costruzione, l'università deliberava di procedere alla scissione della società Zeta in due distinti enti: la società Gamma, destinata alla gestione del patrimonio immobiliare posseduto, e la società Delta cui si attribuivano compiti di progettazione e costruzione, previa cessione del ramo di azienda. I locali ordini degli architetti e degli ingegneri impugnavano gli atti con i quali era stata deliberata ed approvata la scissione della società Zeta, nonché quello con cui si attribuivano alla neo-costituita società Delta i compiti di progettazione e costruzione, richiedendo, tra l'altro, la decisione del ricorso ai sensi dell'art 119 c.p.a., lamentando lo svolgimento di attività concorrenziale nei confronti dei professionisti da loro tutelati.
Il candidato, assunte le vesti di legale dell'università, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita illustrando le problematiche e gli istituti sottesi alla fattispecie in esame, con particolare riguardo alle questioni relative alla giurisdizione e all'interesse ad agire.
Esame di Avvocato 2010
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
La società Beta conferisce a tizio dottore commercialista incarico professionale di difendere innanzi alla competente commissione tributaria provinciale in un contenzioso tributario particolarmente complesso relativo a taluni contestati avvisi di rettifica in forza di suddetto incarico, Tizio svolge per un lungo periodo di tempo l'attività professionale difensiva. nel corso di tale attività il professionista tizio riceve una missiva proveniente dalla società Beta con la quale gli si comunica l'intenzione di affiancargli nel compimento dell'attività difensiva l'avvocato Caio specializzato nella materia fiscale a seguito del procedimento.
Al ricevimento della missiva Tizio comunica alla società Beta la propria volontà di recedere dal contratto. Nel contesto della medesima missiva lo stesso formula richiesta di rimborso delle spese effettuate e di corresponsione del compenso oltreché il risarcimento del danno subito.
Il candidato, assunte le vesti di legale della società Beta, rediga parere motivato in ordine alla fondatezza della pretesa del professionista Tizio
Parere n. 2
Il comune di Gamma interessato all'adempimento di oneri testamentari relativi all'eredità di Tizio da parte dell'ente Alfa, sottoponeva la questione all'esame dell'avvocato Sempronio richiedendo allo stesso un parere sulla possibilità di intraprendere un giudizio diretto ad ottenere la condanna dell'ente all'esecuzione di detti oneri. Sulla scorta del parere favorevole espresso dall'avvocato Sempronio circa la sussistenza dei presupposti legali della domanda, il comune di Gamma aveva quindi promosso giudizio tramite il medesimo legale.
Il giudizio aveva avuto, però esito sfavorevole in quanto l'adito tribunale aveva rigettato la domanda avendo accolto l'eccezione di prescrizione dell'azionato del diritto sollevata dall'ente convenuto.
Successivamente l'avvocato Sempronio formulava richiesta di pagamento dell'importo di 12.000 euro a titolo di compenso per le prestazioni commissionate rese in favore del comune.
Dinnanzi a tale pretesa il comune contestava a mezzo di lettera raccomandata la pretesa in particolare evidenziava che la prescrizione del diritto avrebbe dovuto essere rilevata dal professionista in quanto intervenuta anteriormente all'introduzione della domanda.
L'avvocato Sempronio allora, ribadiva con una nuova missiva la propria pretesa ed evidenziava:
a) che nel corso del giudizio lo stesso giudice aveva rilevato con propria ordinanza la probabile infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
b) che il discutibile diverso avviso in sede di decisione finale lo aveva indotto a consigliare la proposizione dell'appello che,tuttavia, non era stato proposto per volontà del comune, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza;
c) che l'omesso rilievo in sede di parere del decorso del termine prescrizionale non stava a indicare che egli avesse colposamente ignorato il problema;
d) infine, che l'incarico professionale di promuovere un'azione a tutela del diritto del cliente non poteva implicare la lungimirante revisione di tutte le possibili avverse contestazioni specie di queste deducibili con eccezioni in senso proprio.
Il candidato,assunte le vesti di legale del comune di gamma rediga parere motivato illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.
PENALE
Parere n. 1
Tizio fidanzato di Caia, non accettando la fine della relazione sentimentale decisa dalla donna, e desideroso di continuare ad incontrarla,iniziava a seguirne sistematicamente gli spostamenti quando Caia usciva per andare al lavoro ovvero per attendere alle ordinarie attività quotidiane.Lungo la strada la molestava cercando di fermarla e di parlarle, dicendole che non intendeva allontanarsi da lei iniziava altresì a farle continue telefonate, anche notturne, ed ad inviarle sms telefonici contenenti generiche minacce di danno alle cose, finalizzate ad ottenere una ripresa della frequentazione tra i due.
Le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre 2008.
Caia, esasperata per la situazione, dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini di vita per sottrarsi agli incontri con Tizio; poi alla metà del mese di marzo 2009 decideva di sporgere querela contro Tizio.Tizio decideva quindi di recarsi da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze della propria condotta.
Il candidato assunte le vesti del legale di tizio, rediga motivato parere illustrando le fattispecie configurabili nel caso di specie con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo e agli istituti del reato abituale e continuato
Parere n. 2
Caio, alcolista, al fine di procurarsi denaro per l'acquisto di vino e liquori, minacciava la madre Mevia ed il padre Tizio di mettere a soqquadro la casa al fine di farsi consegnare il denaro. Nonostante il diniego dei genitori, riusciva ad impossessarsi di euro 200,00, denaro contenuto nel cassetto del comodino della camera da letto dei genitori. Quindi, al fine di uscire di casa con il denaro, vincendo l'opposizione del padre, si scagliava contro quest'ultimo facendolo cadere a terra e procurandogli delle escoriazioni ad un braccio. La madre Mevia non assisteva all'aggressione perché, affranta per la situazione, si era ritirata in cucina. I genitori, esasperati per la situazione, essendosi fatti analoghi ripetuti anche in passato, sporgevano denuncia nei confronti del figlio. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere, analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto, con particolare riguardo alla individuazione delle parti offese ed alle conseguenze sanzionatorie.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Il socio Tizio di srl ha tenuto secondo l'amministratore della medesima società, un comportamento infedele che giustifica l'attivazione della procedura di esclusione del socio per giusta causa prevista dalle norme statutarie inoltre, proprio in considerazione della suddetta situazione la società Alfa, a mezzo del suo amministratore, perviene alla determinazione di opporre il proprio rifiuto alla richiesta del socio Tizio formulata a mezzo lettera raccomandata, di accedere ad alcuni documenti sociali.
La società Alfa, pertanto, tenuto conto delle circostanze sopra precisate, introduce dinanzi al Tribunale di Zeta una domanda cautelare, ai sensi dell'art 700 c.p.c., con la quale chiede:a) una pronuncia in via d'urgenza dell'esclusione del socio tizio dalla società, b) una pronuncia diretta ad inibire al socio Tizio l'accesso ai documenti sociali. Nel contesto del ricorso la società Alfa, a mezzo del suo amministratore, precisa che la domanda di merito avrà ad oggetto un'azione di cognizione diretta ad una pronuncia costitutiva dichiarativa che escluda per giusta causa il socio Tizio dalla suddetta società, nonché una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga una memoria di costituzione nell'instaurato procedimento cautelare dinanzi al Tribunale di Zeta nella quale vengano specificamente analizzati i profili di ammissibilità della domanda cautelare proposta.
2) Atto di penale
Tizio e Caio vengono tratti in arresto perché sorpresi, con due pistole all'interno di un'automobile parcheggiata a cento metri dall'ingresso della banca alfa. Le pistole, armi comune da sparo, con le relative munizioni, non sono pronte per lo sparo. Nell'auto viene altresì rinvenuto e sequestrato un cappello di lana astrattamente idoneo al nascondimento del volto. All'esito del giudizio immediato Tizio e Caio vengono condannati per il reato di tentata rapina ai danni della banca alfa, con le circostanze aggravanti dall'uso di armi e della riunione di più persone. Assunta la veste di difensore di tizio il candidato rediga motivato atto di appello.
3) Atto di amministrativo
Caio, proprietario di un appartamento sito in uno stabile nel comune di Gamma, presenta in data 30 ottobre 1986 domanda di rilascio di concessione edilizia in sanatoria in relazione all'avvenuto cambio di destinazione di uso, da lavatoio ad abitazione, dei locali posti al soprastante il IV piano del fabbricato, affermando di esserne comproprietario. Il comune di Gamma, con determinazione dirigenziale n° 10/2004, fondata sul presupposto della intervenuta formazione sulla domanda di condono, del silenzio assenso a norma dell'art. 35 della legge 47/85, rilasciava provvedimento di concessione in sanatoria. Con successiva determinazione dirigenziale n. 11/2004 irrogava altresì a Caio una sanzione pecuniaria di € 516,00 per i lavori eseguiti comunque abusivamente nei locali sopra citati. I condomini del fabbricato in questione Tizio e Sempronio, lamentando la violazione del loro diritto di comproprietari del locale lavanderia, impugnavano i citati provvedimenti, notificando il ricorso a Caio quale contro interessato. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni del proprio assistito, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Esame di Avvocato 2009
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
La società Alfa è concessionaria di una casa automobilistica società Beta per la vendita in ambito locale. In considerazione della contingente situazione di difficoltà economica, soprattutto in relazione alla generale contrazione degli acquisti degli automobili, la casa automobilistica società Beta rappresenta con ripetute missive alla società concessionaria la necessità di modificare in senso a se più favorevole le condizioni economiche previste nel contratto, in particolare di procedere ad una diversa regolamentazione pattizia della misura del prezzo da applicarsi per la vendita tra le parti. Poiché la società Alfa dichiara , mediante lettera raccomandata, di non essere disponibile ad una modifica delle previsioni contrattuali nel senso richiesto, la società automobilistica Beta si avvale del diritto di recesso ad nutum previsto in suo favore dal contratto di concessione stipulato tra le parti. Il candidato, assunte le vesti di difensore della società concessionaria Alfa rediga parere motivato, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie; in particolare, analizzi il candidato la questione sotto il profilo dell'applicabilità alla fattispecie dell'istituto dell'abuso del diritto.
Parere n. 2
Con testamento olografo, Tizio disponeva delle proprie sostanze in favore dei due figli, Caio e Sempronia. In particolare, con suddetto testamento olografo, il de cuius manifestava la volontà di attribuire a titolo di prelegato al figlio Caio un appartamento in Roma Via delle Rose ed alla figlia Sempronia un appartamento in Roma Via dei Garofani, nominandoli, per il resto, eredi universali. Nell'atto testamentario, tuttavia, era altresì aggiunta la seguente condizione: "qualora al momento dell'apertura della mia successione mio figlio Caio non si sarà risposato, ad esso lascio in sostituzione della legittima a lui spettante per legge, l'usufrutto generale vitalizio della suddetta casa di Via delle Rose, nonché di tutti gli altri miei beni ad eccezione della casa di Via dei Garofani, come sopra attribuita a mia figlia Sempronia, cui sarà devoluta anche la nuda proprietà degli altri beni, tenuto conto del fatto che la stessa è madre di due figli". Caio si rivolge allora ad un legale per valutare se sussistano i presupposti per contestare la validità della suddetta clausola testamentaria, ritenendo che, sebbene lo stesso aveva incorso il procedimento di separazione giudiziale con il proprio coniuge al tempo della redazione del testamento, la clausola testamentaria di cui sopra costituisca una coercizione alla sua libertà di contrarre nuovo matrimonio. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga parere motivato illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie; in particolare, premessi brevi cenni sulla libertà testamentaria e sui limiti di apponibilità di una condizione nell'atto testamentario, analizzi la questione della validità della clausola in oggetto, precisando le previsioni normative di riferimento e gli effetti sul testamento.
PENALE
Parere n. 1
Il 10 febbraio 2000 due amici, Tizio e Caio si accordavano per acquistare eroina da assumere insieme. Tizio, raccolto il denaro, si recava nel vicino comune di Beta rivolgendosi ad uno spacciatore dal quale si era già rifornito in passato. Acquistate due dosi, ritornava dall'amico Caio ed insieme assumevano la droga. Caio assumeva anche alcool. Subito dopo Caio accusava un malore al quale seguiva il suo decesso. Il medico legale attribuiva la morte al narcotismo esaltato nei suoi effetti dalla contemporanea assunzione di alcool etilico, anch'esso depressivo del sistema nervoso centrale. Sulla base delle indicazioni fornite da Tizio ai carabinieri, lo spacciatore veniva identificato in Sempronio. Veniva anche perquisita la sua abitazione, ove venivano rinvenuti e sequestrati mg 800 di eroina, suddivisa in due distinti involucri e frammista a sostanza da taglio, nonché un bilancino di precisione. Sempronio decideva di rivolgersi ad un legale. Il candidato, assunte le vesti di avv di sempronio rediga motivato parere illustrando le problematiche sottese alla fattispecie.
Parere n. 2
Tizio, legale rappresentante della società Gamma S.r.l. partecipava alla licitazione privata per l'appalto di lavori di costruzione per la nuova sede dell'istituto polivalente di Beta e, come richiesta dal bando, aveva allegato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale aveva attestato che la società era iscritta all'albo nazione costruttori sin da data anteriore al 24.11.1999, requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, in quanto detta iscrizione doveva preesistere alla gara stessa. Stante la convenienza della proposta della società Gamma, l'aggiudicazione dell'appalto era avvenuta in suo favore e i conseguenti atti deliberativi e dispositivi della procedura erano stati redatti sul presupposto, attestato dai pubblici ufficiali, redigenti sulla base dell'anzidetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà facente fede di quanto dichiarato, e limitandosi a prendere atto dell'attestazione del privato. Successivamente si accertava che la società Gamma S.r.l. aveva affermato il falso perché in realtà l'iscrizione era stata conseguita solo il 14.12.1999. Tizio, preoccupato delle conseguenze penali del suo comportamento, decide di rivolgersi ad un legale. Il candidato assunte le vesti di avvocato di Tizio, rediga motivato parere illustrando le problematiche sottese alla fattispecie.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Tizio e Caia stipulano un contratto di soggiorno per 2 persone presso l'Hotel Delle Rose in località Bellavista dal 20 settembre al 29 settembre 2009, con immediato versamento dell'intero importo pattuito. Il giorno precedente l'inizio del soggiorno, tuttavia, Tizio decede improvvisamente. Caia, allora, si rivolge ad un legale volendo ottenere la restituzione dell'importo interamente corrisposto a titolo di pagamento. A seguito di richiesta fatta dal legale di Caia, di restituzione della somma di cui sopra, il legale rappresentante dell'Hotel Delle Rose, pur rammaricandosi dell'evento infausto, dichiara la non disponibilità alla restituzione della somma richiesta, atteso che da parte sua la prestazione era comunque certamente eseguibile. Il candidato, assunte le vesti di legale di Caia, rediga atto giudiziario più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.
2) Atto di penale
Nevia veniva sottoposta dal dott. Caio, nell'ospedale della città Beta, ad un intervento di laparoscopia operativa e, senza soluzione di continuità a salpingectomia che determina l'asportazione della tuba sinistra. Nevia, lamentando di essere stata informata solo della laparoscopia, denunciava i fatti. Tratto in giudizio dinnanzi al tribunale di Beta, il dott. Caio veniva condannato per il delitto di violenza privata. I giudici accertavano che l'intervento di asportazione della tuba era stata una scelta corretta ed obbligata, eseguita nel rispetto delle regole e con buona competenza. Tuttavia, il non avere preventivamente informato Nevia anche della possibile asportazione della salpinge, secondo intervento assolutamente prevedibile già al momento della programmazione della laparoscopia, andava ascritto ad una scelta consapevole e volontaria dell'imputato, che aveva dolosamente leso la libertà di autodeterminazione della persona circa le decisioni mediche che la riguardavano. Assunte le vesti dell'avvocato di Caio, rediga il candidato l'atto ritenuto più opportuno, evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
3) Atto di amministrativo
Il comune indice una gara per l'aggiudicazione dell'appalto per la costruzione e gestione degli impianti di illuminazione nel territorio comunale, provvedendo alla pubblicazione del bando. A seguito della valutazione delle successive offerte presentate dai concorrenti, il comune aggiudica provvisoriamente l'appalto alla ditta Tizia S.r.l., e successivamente comunica l'aggiudicazione definitiva. Prima, tuttavia, di procedere alla stipula del contratto il comune verifica che non sussisteva la disponibilità di fondi già da prima dell'aggiudicazione provvisoria, sicchè ritenendo che non avrebbe dovuto procedere alla indizione della gara, agendo in autotutela, con delibera n. 10 del 30/10/2009 annulla gli atti della gara con comunicazione all'aggiudicataria di non potersi addivenire alla stipula del contratto. La ditta Tizia S.r.l., pertanto si reca da un legale il quale, ricevuto mandato, notifica ricorso con conseguente deposito dinnanzi al Tar di X con il quale impugna l'atto di annullamento della gara ed il diniego di stipula del contratto, di cui alla delibera comunale del 30/10/2009 e proponendo altresì domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale. Il candidato, assunte le vesti del legale del comune, rediga memoria di costituzione in giudizio approntando gli istituti processuali e sostanziali coinvolti.
Esame Avvocato 2008
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizio, in data 10 gennaio 2008, conclude un contratto preliminare di vendita a Caio - con previsione della stipula del contratto definitivo in data 10 marzo 2009 - avente ad oggetto un terreno che Caio, ingenuamente, ritiene sia di proprietà di Tizio per aver osservato quest’ultimo, da una dozzina di anni, esercitare di fatto su di esso, pacificamente, i diritti del proprietario. Nell’occasione Caio corrisponde a Tizio la somma di denaro stabilità a titolo di acconto. Nel novembre 2008 Caio, scopre che il diritto di proprietà sull’immobile spetta a Sempronio, fratello di Tizio. Il terreno, in effetti, si trova tra due fondi, l'uno di proprietà di Tizio e l'altro di proprietà di Sempronio , e quest’ultimo non aveva contrastato Tizio allorquando questi aveva allargato la sfera del possesso, ricomprendendo in esso il terreno intermedio di Sempronio. Caio decide di agire prontamente in giudizio chiedendo, in via principale, l'annullamento del contratto per vizio del consenso costituito da errore e, in via subordinata la risoluzione del contratto stesso per inadempimento, e chiedendo , altresì la restituzione della somma versata ed il risarcimento del danno subito, avendo egli rinunciato ad acquistare un altro terreno di valore equivalente, sito nella stesa zona, di proprietà di Mevio, che frattanto lo ha venduto ad altri. Tizio si reca dal proprio avvocato. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere , illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
Parere n. 2
In un piccolo palazzo nella zona residenziale della città sono siti soltanto due appartamenti, l'uno al primo piano, l'altro al secondo piano, entrambi di proprietà di Tizio, che abita al primo ed ha fin ora tenuto libero il secondo. Tizio decide di vendere l'appartamento sito al secondo piano a Caia che ne diventa proprietaria. Tizio ha sempre trascurato di curare l'androne del fabbricato e tutt'ora continua a manifestare disinteresse al riguardo quando Caia gliene parla. Per la migliore conservazione del locale, in effetti, appare necessario provvedere alla tinteggiatura della parete e alla risistemazione della pavimentazione in alcuni punti. Caia decide di fare eseguire i lavori durante le ferie estive, quando Tizio è in montagna, senza interpellarlo. Al ritorno di Tizio, Caia richiede una somma di ammontare pari alla metà delle spese che ha sostenuto, delle quali ribadisce la necessità. Tizio nega il rimborso affermando che nessuna somma era dovuta in mancanza del suo previo consenso. Caia minaccia, pertanto, un'azione giudiziaria per il recupero della somma, e, anzi, assume che richiederà anche i danni, per essere stata costretta alla spesa dall'incuria di Tizio. Tizio si reca dall'avvocato. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
PENALE
Parere n. 1
Da giorni nel liceo della città Alfa è in corso un'occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo. Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull'evento. Mentre l'autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l'altro, si vede il preside parlare al microfono di un giornalista. L'autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l'attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell'autore del servizio e del direttore del telegiornale. Quest'ultimo - asserisce il preside nella querela - aveva l'obbligo di impedire l'evento diffamatorio e, comunque, è responsabile a norma dell'art. 57 c.p. Il direttore del telegiornale e l'autore del servizio giornalistico si recano insieme dall'Avvocato penalista e chiedono di conoscere quale e' la situazione in cui versano. Il candidato- assunte le vesti del legale- rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
Parere n. 2
L'ispettore Tizio tiene a bada ammanettato il pericoloso bandito Caio nel salone della villa dove si era nascosto, dopo averlo disarmato ed arrestato poco prima insieme con i colleghi Sempronio e Mevio. Costoro, intanto, frugano tra gli oggetti della stanza alla ricerca di armi e documenti. Caio improvvisamente asserisce di sentirsi male e vuole stendersi sul divano. Tizio , sicuro di sé, libera Caio, dalle manette, supponendo di essere in grado di tenerlo sottocontrollo.
Caio, tuttavia, repentinamente spintona Tizio, facendogli perdere l'equilibrio ed impossessandosi della sua pistola, quindi spara all'indirizzo di Sempronio e Mevio.
Quest'ultimo, pur ferito lievemente ad una gamba, reagisce uccidendo il bandito nel corso del conflitto a fuoco. Purtroppo, un proiettile sparato da Mevio fora il vetro di una finestra che affaccia sul giardino e colpisce mortalmente al capo un giovane inserviente, che, di ritorno a casa, si accingeva a bussare alla porta. Tizio si reca dall'avvocato penalista e chiede di conoscere qual'e' la situazione in cui versa. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Tizio promuove un'azione giudiziaria per risarcimento danni nei confronti di Caio. La notifica dell'atto introduttivo del giudizio viene effettuata dall'ufficiale giudiziario il 16 ottobre 2006 nelle mani di Sempronio, nato il 20 maggio 1988, figlio di Caio e unica persona che si trovava a casa al momento della presentazione dell'ufficiale giudiziario. Sempronio era stato inabilitato con provvedimento del gennaio 2006 e curatore dello stesso era stato nominato Mevio. Sempronio, risentito verso il padre dal momento in cui gli e' stata imposta l'assistenza, non consegna l'atto giudiziario al genitore ne ne fa parola alcuna a nessuno. All'inizio del 2007 Sempronio, aggravatesi le sue condizioni mentali in ragione dell'abituale abuso di bevande alcoliche, viene interdetto. Nel frattempo il giudizio promosso da tizio prosegue nella contumacia di Caio e si conclude con la condanna di quest'ultimo nel novembre 2008. Caio, avuta cognizione della sentenza di condanna propone appello avverso la stessa, assumendo la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio in ragione dello stato di inabilitazione in cui versava sempronio e dalla mancanza di conoscenza dell'atto stesso da parte sua e del curatore. Assunte le vesti del difensore di tizio, il candidato rediga l'atto giudiziario ritenuto più' opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
2) Atto di penale
Nell'ottobre 2007 si disputa la prima giornata del torneo di calcio intersociale Pochi minuti dopo l'inizio della partita tra le squadre degli azzurri e dei bianchi, Tizio calciatore della squadra azzurra destinato al controllo dell'attaccante avversario Caio, interviene violentemente su di lui, calciandolo mentre corre, facendolo rotolare per terra e interrompendo in tal modo una pericolosa azione d'attacco. Caio si rialza e ed insieme con il compagno di squadra Sempronio si avventa minacciosamente su Tizio. Accorre però immediatamente l'arbitro, che si interpone tra Tizio e i due calciatori della squadra bianca e impedisce che la situazione degeneri. Pochi minuti dopo, Sempronio interviene duramente su Tizio, il quale, col pallone tra i piedi, gli volge le spalle, colpendolo ad una gamba con un calcio e gli procura la frattura del perone. Mentre Tizio è a terra dolorante, Sempronio l'apostrofa più volte. izio presenta denuncia di querela nei confronti di Sempronio. Tizio si ristabilisce soltanto dopo alcuni mesi. Si costituisce successivamente parte civile nel processo penale in cui Sempronio è imputato di lesione personale aggravata, a norma degli articoli 582, 583 comma 1 n.1, 585, 587 comma 1 n.4, 61 n.4 del codice penale. Nel novembre 2008, all'esito del giudizio di primo grado, il tribunale assolve Sempronio. Nella sentenza il giudice rileva che il fatto, poiché avvenuto nell'ambito di una competizione sportiva, implicante l'uso della forza fisica e del contrasto puro tra avversari, costituisce oggetto di rischio consentito da parte dei partecipanti, sempre immanente nelle gare di calcio. Assunte le vesti dell'avvocato di Tizio, il candidato rediga l'atto giudiziario più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
3) Atto di amministrativo
Nel gennaio 2006 l'Amministrazione Comunale di Alfa affida alla società Beta il servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali. L'esecuzione del contratto è prevista per 4 anni con delibera n. del 20.10.2008. L'Amministrazione comunale annulla la precedente delibera di affidamento del servizio. La delibera di annullamento e' motivata con riferimento sia ad un vizio di procedimento consistente nella illegittima esclusione dalla gara per difetti di requisiti della società Gamma, la quale era invece in possesso dei requisiti richiesti (la società Gamma non ebbe a presentare ricorsi in merito) sia l'opportunità che l'annullamento offre all'Amministrazione di riorganizzare il servizio gestendolo personalmente con l'impiego del personale comunale sovrabbondante per realizzare un risparmio di spesa. in data 15.11.2008 il Consiglio Comunale delibera l'organizzazione del servizio mediante personale comunale. La società Beta si rivolge al proprio avvocato intendendo proseguire il rapporto con l'ente locale e ottenere il risarcimento dei danni. Assunte le vesti dell'avvocato, il candidato rediga l'atto giudiziario che ritiene più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Esame di Avvocato 2007
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizio, vedovo, il 10.01.1996, muore lasciando testamento olografo, pubblicato il 20.03.1997, nel quale dispone dell’intero suo patrimonio in favore della badante Venia, in segno di riconoscenza per averlo accudito con affetto e premura durante gli ultimi anni della propria vita, evitando volontariamente di istituire eredi i suoi tre figli, Caio, Sempronio e Filano. Venia, che precedentemente alla pubblicazione del testamento, era tornata nel suo paese di origine, al ritorno in Italia, a tre anni dalla morte di Tizio e, venuta a conoscenza del lascito in suo favore, accetta l’eredità devolutale. Il 20.06.2007, Caio, che sta affrontando delle difficoltà finanziarie, decide di promuovere azione di riduzione nei confronti di Venia. I suoi fratelli, invece, nel rispetto della memoria del genitore deceduto, decidono di non seguire il suo esempio, e rinunciano all’azione di riduzione. Successivamente Venia viene pertanto convocata, con atto notificato il 20.09.2007, di fronte al tribunale competente con la richiesta di Caio di procedere a riduzione della disposizione in suo favore, con attribuzione della quota di legittima pari ai 2/3 dell’asse ereditario, per accrescimento della quota ex art. 522 c.c. o in via subordinata alla metà dell’eredità, ai sensi e per l’effetto dell’art. 537 comma 1 c.c.. Venia dunque si rivolge a un legale di fiducia per conoscere di quali mezzi dispone, per tutelare le proprie spettanze. Premessi brevi cenni sull’azione di riduzione, il candidato, assunte le vesti del legale di Venia, rediga motivato parere evidenziando le problematiche relative alle conseguenze della rinunzia all’azione di riduzione e alla prescrizione dei termini per proporre suddetta azione.
Parere n. 2
Tizio nel giugno del 2000 vendeva a Caio un appartamento di cospicuo valore sito all’interno del condominio Beta, omettendo all'acquirente che l’appartamento in questione necessitava di diversi, sia pur modesti, lavori di ristrutturazione, soprattutto in relazione ad un muro dell’appartamento per il quale 5 anni addietro il condominio confinante aveva proposto azione di danno temuto ottenendo, altresì, la condanna del condomino Beta, ad eseguire i lavori di messa in sicurezza. Caio, nel marzo 2007scopre tale evenienza e, rivoltosi al suo legale di fiducia gli espone la questione nei termini di cui sopra, chiedendogli un parere in ordine alla possibilità di proporre ancora azione di annullamento del contratto di acquisto dell’appartamento per dolo del venditore. Caio, infatti, afferma che se Tizio non gli avesse taciuto le circostanze di cui sopra di certo non avrebbe acquistato l’appartamento. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, premessi brevi cenni sul dolo contrattuale quale vizio del consenso, rediga motivato parere in ordine alla proponibilità di un eventuale azione di annullamento.
PENALE
Parere n. 1
Il signor Tizio, che attraversa un periodo di difficoltà economica, riesce ad acquistare da uno sconosciuto dieci banconote da 100 euro contraffatte al fine di saldare il pagamento di tre canoni di locazione arretrati. dopo aver preso appuntamento telefonico con il signor Mevio, suo locatore ed artigiano in pensione, si reca presso il domicilio di quest'ultimo per il saldo dei canoni, ma contrariamente a quanto concordato, trova ad attenderlo il signor Caio, figlio di Mevio, cassiere presso una grossa struttura di vendita. Nonostante ciò, Tizio decide comunque di consegnare in pagamento le banconote a Caio. Ricevute le banconote, Caio nota che le stesse sono contraffatte perché sprovviste di filigrana e, di conseguenza, decide di recarsi immediatamente presso la vicina Stazione dei Carabinieri per denunciare l'accaduto. Da par suo Tizio, pur supponendo di non poter essere punito, in considerazione della grossolana contraffazione delle banconote, immediatamente rilevata da Caio, decide comunque di rivolgersi ad un legale per avere chiarimenti in merito alla questione.
Il candidato, premessi brevi cenni sul reato di falso nummario, rediga motivato parere circa le conseguenze applicabili alla condotta di Tizio specificando, tra l'altro, se a Tizio è contestabile anche il reato di ricettazione.
Parere n. 2
Mevio entrava in un supermercato e, dopo aver riposto nel carrello merce per il valore di euro 600, pagava l'importo regolarmente alla cassa. Uscito fuori con il carrello, Mevio posava la merce nell'auto di proprietà parcheggiata lungo la strada laterale adiacente al supermercato. A questo punto Mevio si affrettava a rientrare nel supermercato, riponendo nel carrello merce identica a quella acquistata in precedenza. Portatosi ad una cassa diversa, in gergo denominata "veloce", Mevio mostrava lo scontrino relativo alla prima spesa effettuata, giustificando il doppio passaggio con la necessità di comperare una bottiglia di champagne dimenticata nella lista degli acquisti. Pagata la sola bevanda, Mevio usciva dal supermercato spingendo il carrello ancora pieno allorquando incrociava la prima cassiera, recatasi fuori per svuotare un cestino di rifiuti. Quest'ultima, insospettita, avvisava i vigilantes i quali, effettuato un controllo, provvedevano a fermare Mevio. Il candidato, individuato l'elemento differenziale tra il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento ed il reato di truffa, rediga motivato parere evidenziando le conseguenze applicabili alla condotta di Mevio.
GLI ATTI
1) Atto di civile
In data 15.01.1983, Tizio concede in comodato quinquennale al proprietario confinante Caio un terreno sito in Roma alla via Mareluna distinto in catasto al foglio x, particella Y. Con atto pubblico del 15.06.1986, Tizio dona il fondo di cui sopra all’associazione culturale Beta della quale è membro da svariati anni.
Caio appresa tale notizia del mese del luglio dello stesso anno 1986, recinta con paletti di ferro e cancello il fondo fin li condotto quale comodatario e lo occupa mediante la costruzione di immobile che adibisce a propria residenza principale.
In data 15.11.2007, l’associazione culturale Beta notifica a Caio atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma con il quale, dopo aver premesso:
- di essere proprietario del fondo sito in Roma alla via Mareluna identificato al foglio x, particella y del catasto terreni in ragione di atto pubblico di donazione del 15.06.1986, reso da notaio Z;
- che, il contratto di comodato concluso dal proprio dante causa Tizio in data 15.01.1983, aveva durata quinquennale, e, pertanto, era da considerarsi ormai scadut;
- che, a partire dal gennaio del 1988, Caio occupa senza titolo il fondo di proprietà dell’associazione attrice, rifiutandosi di restituire lo stesso,
chiedeva
l’estromissione di Caio dal possesso del fondo con contestuale condanna al ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento del danno per mancato godimento del bene.
Caio, ritenendo di aver ormai usucapito, si rivolge al proprio legale di fiducia conferendogli mandato alle liti per resistere in giudizio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto giudiziario più opportuno.
2) Atto di penale
Con ordinanza del 28.10.2003, il Tribunale di Roma respingeva l’istanza di riabilitazione presentata da Tizio in relazione a due decreti penali di condanna per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in rilievo che, essendo il predetto stato successivamente denunziato nel 1998 e nel 2000, per ulteriori violazioni delle citate norme, non poteva considerarsi realizzata la condizione stabilita dall’art. 179 c.1 c.p., secondo il quale il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta. Presa conoscenza della pronunzia di rigetto, Tizio si rivolge immediatamente ad un legale esponendo che i procedimenti a seguito delle denunce subite si erano risolti con l’archiviazione e che l’adito tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto delle favorevoli informative circa la condotta assunta successivamente ai decreti di condanna.Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, proponga gravame avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza.
3) Atto di amministrativo
In data 01.12.2002 il comune di Gamma rilasciava in favore della società Beta permesso di costruire n. 40 per la realizzazione di due complessi unifamiliari.
In data 20.01.2003 la società Beta provvedeva a comunicare l'avvio dei lavori.
In data 01.2.2005 il signor Sempronio - proprietario confinante - depositava presso i competenti uffici del comune di Gamma istanza di riesame del permesso di costruire n. 40 del 2002, denunciando una presunta difformità edilizia relativa all'unità immobiliare sita sul lato ovest. Ricevuta l'istanza di riesame, il comune di Gamma comunicava alla società l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento di quanto esposto dal signor Sempronio, invitando la società Beta a consentire l'accesso al sito di proprietà agli operatori tecnici comunali per lo svolgimento, in contraddittorio tra gli interessati, delle opportune indagini istruttorie. Con nota n. 36 del 31.03.2005, comunicata a tutte le parti del procedimento, il comune di Gamma, esaminate le risultanze delle indagini istruttorie, confermava la piena corrispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni di cui al titolo edilizio e, per l'effetto, ne autorizzava la ripresa. Se non che, in data 15.03.2006, il signor Sempronio reiterava l'istanza di riesame del permesso di costruire, sollevando identiche censure, questa volta supportate da una perizia di parte. Recepita la nuova richiesta di riesame, il comune di Gamma con nota n. 55 del 10.04.2006, comunicava alla società Beta l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento d'ufficio parziale del permesso di costruire n. 40 del 2002, ordinando nuovamente la sospensione cautelativa dei lavori. Contestualmente invitava la società interessata al deposito di osservazioni difensive suffragate da una relazione tecnica di parte. Ricevuta la predetta comunicazione la società Beta inoltrava al responsabile del procedimento quanto richiesto, evidenziando che:
1. l'istanza di riesame era inammissibile in quanto meramente ripetitiva di censure già ritenute infondate dalla stessa amministrazione l'anno precedente;
2. che i lavori assentiti erano ormai completati;
3. che il titolo edilizio era stato rilasciato molto tempo addietro.
Si allegava inoltre la perizia tecnica richiesta attestante la piena corrispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni del titolo edilizio.
Concluso il procedimento, con determina dirigenziale prot. n. 100 del 10.5.2006, il comune di Gamma disponeva il parziale annullamento del permesso di costruire n. 40/2002, limitatamente all'unità immobiliare sita in angolo ovest, ritenendo fondata la denuncia del signor Sempronio, così come comprovata dalla perizia allegata all'istanza di riesame. Nel corredo motivazionale del provvedimento di annullamento nessuna ragione di interesse pubblico diversa dal mero ripristino della legalità violata veniva evidenziata, né, tantomeno, si dava prova di un effettivo riscontro delle deduzioni presentate dalla società Beta in sede procedimentale. Il candidato, assunte le vesti di legale dalla società Beta, rediga l'atto giudiziario ritenuto più idoneo a salvaguardarne gli interessi evidenziando i diversi profili di illegittimità del provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione.
Esame di Avvocato 2006
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizio nel Maggio 2004 conclude con Caio un contratto avente ad oggetto la fornitura di scatole di cartone, che però risultano difettose per l'esistenza di vizi che le rendono inidonee all'uso al quale sono destinate. Tizio decide pertanto di sospendere il pagamento, in quanto i vizi della merce, sebbene riconosciuti dal venditore, sono rimasti tali anche dopo che il venditore si era impegnato ad eliminarli. Nel Luglio 2005 Caio propone un'azione nei confronti di Tizio per ottenere il pagamento, facendo presente che l'acquirente è decaduto dalla garanzia ex art. 1490 C.C. per tardiva denuncia dei vizi. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sulla novazione, rediga motivato parere, evidenziando le problematiche sottese al caso in esame.
Parere n. 2
I coniugi Tizio e Caia, noti professionisti, il 15.7.05 decidevano di partire di notte per le sospirate vacanze insieme ai due figli, Primo e Secondo di 16 e 17 anni. A metà viaggio, sul tratto Roma - Firenze, Tizio finiva in una grossa voragine posizionata in piena curva, provocata da un violento temporale avvenuto nei giorni precedenti. A seguito dell'incidente Tizio e Caia, riportavano ferite gravissime, e nonostante i ripetuti interventi chirurgici nel Maggio 2006 morivano, mentre Primo e Secondo se la cavavano con piccole fratture. Divenuti maggiorenni Primo e Secondo si rivolgono ad un legale per un parere, facendo presente che la voragine non era segnalata e che, ormai, sono caduti in difficoltà economiche tali da temere di non poter più continuare gli studi di giurisprudenza. Il candidato, assunte le vesti del legale di Primo e Secondo, premessi brevi cenni sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, rediga motivato parere sulla questione, evidenziando in particolare quali danni potranno essere fatti valere in giudizio.
PENALE
Parere n. 1
Tizio il 5 gennaio 2005 si reca di notte nei pressi di un cavalcavia posto a protezione della sottostante sede stradale, e per puro divertimento, comincia a lanciare sassi di grande dimensione, sia pure senza avere l’intenzione di colpire gli automobilisti in transito sulla carreggiata. Nel frattempo, un automobilista non riesce ad evitare un sasso e viene colpito riportando ferite gravi. Successivamente, Tizio si allontana indisturbato, ma viene riconosciuto e tratto in arresto con l’accusa di lesioni personali. Il candidato, premessi brevi cenni sul tentativo di reato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere, illustrando la fattispecie criminosa imputabile allo stesso, tenendo presente che Tizio non conosceva la vittima né aveva dal luogo del lancio una visuale sull’autostrada.
Parere n. 2
Tizio, pubblico dipendente della Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, veniva accusato di avere attestato falsamente la sua presenza al lavoro nell'Ufficio regionale presso il quale prestava servizio, allontanandosi senza formale permesso e sottoscrivendo fogli di presenza e timbrando il proprio cartellino presso l'apposito orologio marcatempo, facendo così risultare orari di entrata e di uscita non corrispondenti a quelli effettivi.
Il candidato, premessi brevi cenni sulla falsità materiale e la falsità ideologica in atti pubblici, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere, evidenziando le problematiche sottese al caso in questione, tenendo presente che Tizio era solito timbrare il cartellino all'inizio e alla fine della giornata, senza far risultare i propri allontanamenti dal luogo del lavoro, non dovuti a motivi di servizio.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Tizio è proprietario di un immobile nel centro di Roma dove è domiciliato e nel marzo 2005 decide di concederlo in locazione a Caio, che intende aprirsi una gioielleria.
Il contratto regolarmente registrato, prevede espressamente il pagamento in contanti del canone di euro 1500 presso il domicilio di Tizio entro il giorno 2 di ogni mese. Dopo i primi sei mesi di regolare esecuzione, Caio per i mesi di ottobre novembre e dicembre corrisponde a Tizio il canone pattuito mediante assegni circolari. Tizio, insoddisfatto, si rivolge allora al suo legale precisando di non aver mai incassato gli assegni summenzionati, di averli restituiti al conduttore e di averlo più volte contattato con diverse raccomandate per invitarlo a rispettare l'obbligo assunto con il contratto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto ritenuto più opportuno.
2) Atto di penale
Tizia è proprietaria di un immobile acquistato in regime di separazione dei beni dell'anno 1992 a mezzo di compravendita con atto del notaio Filano. Nello stesso anno con decreto di omologazione della separazione i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e la casa coniugale viene assegnata alla moglie ed ai figli. Con decreto del 1996 il Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione, ordinava la confisca in danno del marito di Tizia, il signor Caio, per il cespite patrimoniale suindicato. I giudici infatti avevano provveduto a sequestrare e successivamente a confiscare il bene, essendo il marito di Tizia indagato per appartenenza ad associazione di tipo mafioso. L'immobile veniva successivamente acquisito al patrimonio comunale e Tizia veniva intimata al rilascio dello stesso. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia, premessi brevi cenni sulla tutela dei terzi titolari di diritti sulla cosa confiscata rimasti estranei al provvedimento penale conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna, proponga incidente di esecuzione innanzi al giudice competente.
3) Atto di amministrativo
La sig.ra Alfa, proprietaria di terreni interessati alla realizzazione di un’opera pubblica, dopo avere ottenuto l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della dichiarazione di pubblica utilità e di tutti i provvedimenti inerenti alla procedura di espropriazione delle aree di sua proprietà, richiede all'Amministrazione la restituzione delle stesse, previa riduzione in pristino, nonostante l'opera pubblica in questione sia stata ormai realizzata. A fronte del silenzio serbato dal Comune Gamma, la signora diffida l'amministrazione a dare esecuzione al predetto giudicato e, preso atto della perdurante inerzia, si rivolge ad un legale facendogli presente la situazione. Il candidato, assunte le vesti del legale della signora Alfa, rediga l'atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni della propria assistita, e tratti le questioni sottese all’ambito di operatività del giudizio di ottemperanza.
Esame Avvocato 2005
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizia si reca da un legale, al quale espone quanto segue. In sede di giudizio di separazione personale tra coniugi, con provvedimento presidenziale è stato a lei assegnato l’appartamento di proprietà di Sempronio e da questi concesso in comodato al figlio Caio, marito di Tizia. Tizia, nel rappresentare al legale il proprio timore che il suocero possa agire per ottenere la restituzione dell’immobile, precisa che al comodato non fu apposta una scadenza e che l’appartamento destinato a casa familiare fu concesso per soddisfare, appunto, esigenze abitative della famiglia, composta, oltre che dai coniugi, anche da due figli minorenni, affidati entrambi, in sede di separazione, alla madre.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi sommari cenni sul comodato, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.
Parere n. 2
Tizio, quale titolare del camping «Mare Azzurro» si reca da un legale, al quale espone quanto segue. Nel giugno del 2004 era stato stipulato con Caio, assessore al Comune di Zeta, un contratto in virtù del quale egli si impegnava a dare, per il tempo di due mesi, presso un bungalow facente parte della struttura turistica del camping, un alloggio a Sempronio ed alla sua famiglia, sfrattati.
Decorso il termine stabilito, Sempronio e la sua famiglia continuavano a detenere il bungalow, senza che nessun pagamento fosse mai stato effettuato a favore di Tizio, a nulla essendo approdate le reiterate richieste di rilascio del bene e di pagamento del prezzo pattuito.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi sommari cenni sul contratto a favore di terzo e sul contratto atipico o misto, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla questione sottoposta al suo esame.
PENALE
Parere n. 1
Tizio veniva tratto a giudizio per rispondere, in concorso con Caio e Mevia — il primo nella qualità di medico ginecologico, il secondo di medico anestetico, la terza di ostetrica — di plurimi omicidi premeditati, commessi al fine di percepire indebiti compensi, su feti in avanzato grado di gestazione (comunque superiore ai 90 giorni), provocando l’induzione al parto tramite somministrazione di idonei farmaci e rottura manuale della membrana, con successiva fuoriuscita del feto, soppresso mediante consapevole condotta omissiva idonea a determinarne la morte.
Risultava accertato, all’esito della complessa attività istruttoria effettuata nel corso delle indagini preliminari, ed in particolare delle dichiarazioni delle donne alle quali erano stati praticati gli interventi, dalle testimonianze assunte e dalle consulenze tecniche effettuate su alcuni feti riesumati, che questi ultimi erano vivi e vitali al momento del parto e che la pretesa «sofferenza derivata dalla rottura silente della membrana», patologia surrettiziamente documentata nei referti quale causa della morte dei feti, anche ad ammetterne la sussistenza, non avrebbe mai potuto causare la morte di questi ultimi.
Risultava, altresì, accertato che, pur non essendo provata la commissione di azioni dirette alla soppressione dei neonati, il decesso doveva attribuirsi alla volontaria omissione delle cure necessarie per mantenerli in vita.
Il candidato, assunte le vesti del legale degli imputati, rediga motivato parere sulle fattispecie configurabili nel caso in esame, soffermandosi sulla individuazione degli elementi costitutivi e distintivi dei delitti di omicidio, infanticidio ed aborto.
Parere n. 2
Tizio, maggiore di età, veniva tratto a giudizio per rispondere dei delitti commessi in concorso con i minori Caio, Sempronio e Mevio, di omicidio pluriaggravato (dal nesso teleologico e dai motivi abbietti e futili), di violenza sessuale di gruppo e di sequestro di persona in danno della minore Caia.
Dalle risultanze delle indagini preliminari tecniche, dagli accertamenti medicolegali e dalle dichiarazioni confessorie rese da tutti gli imputati, risultava accertato che in occasione e contemporaneamente agli atti di violenza sessuale erano stati posti in essere altresì atti diretti all’uccisione della vittima al fine di evitare che la giovane potesse dare l’allarme e denunciare i gravi delitti fino a quel momento commessi.
Tanto premesso in linea di fatto, il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere sulle seguenti problematiche sottese alla fattispecie in esame:
1) se la circostanza aggravante prevista dall’art. 576, comma 1, n. 5 codice penale per il reato di omicidio, quando lo stesso sia stato eseguito «nell’atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 519, 520 e 521 codice penale » sia tuttora configurabile, nonostante l’abrogazione di queste ultime disposizioni ad opera dell’articolo 1 legge 66/1996, con riferimento ai delitti di violenza sessuale di cui agli articoli 609-bis e ss. codice penale, inseriti dalla stessa legge tra i delitti contro la libertà personale e in particolare con riferimento alla fattispecie della violenza sessuale di gruppo prevista dall’art. 609octies codice penale;
2) in caso di soluzione positiva al quesito di cui al punto n. 1, se sia compatibile il concorso della circostanza aggravante della violenza sessuale di gruppo, riconducibile all’articolo 576, comma 1, n. 5 codice penale, con quella della connessione teleologica fra l’omicidio e la violenza sessuale, prevista dall’articolo 61, numero 2 codice penale, richiamato dall’articolo 576 comma 1, numero 2 del codice penale.
GLI ATTI
1) Atto di civile
La società Alfa S.p.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Gamma S.p.A., per sentire dichiarare risolto, per l’inadempimento della convenuta, il contratto stipulato in data 2-3-2000 e per ottenere il risarcimento dei danni.
Assumeva che nell’anno 2000, appunto, contestualmente all’acquisto da parte sua di uno stabilimento della società Gamma, quest’ultima (operante nel campo farmaceutico) si era impegnata nei sui confronti a considerarla sua fornitrice privilegiata di «ferritina», principio attivo impiegato nella produzione di specialità medicinali, ed aveva concluso un accordo in base al quale si era obbligata a rifornirsi presso essa società istante per il 50% del fabbisogno di quel prodotto.
Lamentava che nel dicembre del 2001, la società Gamma S.p.A. aveva comunicato l’intenzione di rinunciare, entro l’anno successivo, all’utilizzazione della «ferritina » di origine animale, che aveva sostituito, nella preparazione del prodotto medicinale, con altro principio attivo di derivazione sintetica. L’Amministratore delegato della Gamma S.p.A. si reca da un legale al quale — ad integrazione di quanto esposto nella citazione — rappresenta le ulteriori seguenti circostanze.
Il venir meno di fabbisogno di «ferritina» era stato determinato dal provvedimento del Ministro della Sanità che aveva stabilito di revocare l’autorizzazione al commercio della specialità medicinale, se, per la sua produzione, l’impiego del principio attivo di derivazione animale non fosse stato sostituito con altro di sintesi: ciò a seguito degli interventi diretti a contrastare la diffusione della encefalopatia spongiforme bovina ed a tutelare la salute pubblica.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.
2) Atto di penale
Tizio, addetto alla vigilanza presso il comune Alfa, veniva avvistato dai CC in servizio, alla guida dell’auto del Comune, con a bordo due minori di età il giorno 22 settembre 2001, alle ore 18,30 circa.
I CC, che conoscevano Tizio, non fermavano l’autovettura di servizio, ma segnalavano il fatto alla locale Procura della Repubblica.
Tizio veniva, quindi, rinviato a giudizio e, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, nel corso della quale venivano escussi soltanto i verbalizzanti che avevano proceduto all’accertamento, veniva condannato per il reato di peculato d’uso.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più opportuno evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.
3) Atto di amministrativo
A Tizio, agente della Polizia di Stato, viene contestato, da parte dell’amministrazione di appartenenza, di far parte di un sodalizio criminoso, composto da soggetti con precedenti penali specifici, al cui interno avrebbe svolto il compito di movimentare autovetture rubate approfittando della sua qualità di agente da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine.
Viene ipotizzata la violazione disciplinare di cui all’art. 7 n. 1 del D.P.R. 25-10- 1981 n. 737, passibile della sanzione della destituzione.
Nel corso del giudizio disciplinare, a seguito di un supplemento istruttorio, emergevano fatti specifici in parte diversi da quelli posti a base dell’originario atto i contestazione degli addebiti, quali la compravendita di autovetture da persone pregiudicate, l’accesso ad un distributore di benzina gestito da un pluripregiudicato per reati in materia di armi, droga e pubblica sicurezza, con cui l’agente si intratteneva in conversazione, e la titolarità negli anni precedenti all’inchiesta di un alto numero di targhe, autovetture e motocicli.
Nel frattempo il procedimento penale aperto nei confronti di Tizio si chiudeva con decreto di archiviazione per non aver commesso il fatto, del G.I.P. su conforme richiesta del P.M.
Successivamente, l’organo di disciplina dell’amministrazione di appartenenza, senza procedere alla modificazione dell’originaria contestazione, proponeva al Capo della Polizia la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, in forza del combinato disposto degli artt. 6 n. 1 e 4 n.3 del citato D.P.R., nella parte in cui puniscono l’abituale mantenimento, al di fuori delle esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono di pubblica considerazione. Seguiva il conforme decreto del Capo della Polizia. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni dell’assistito.
Esame Avvocato 2004
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizio, Caio e Sempronio hanno con distinti contratti datati 10-1-2002 comprato da Mevio, venditore, tre distinti appartamenti situati a Roma, senza le necessarie licenze di abitabilità, con l’impegno nell’accordo di ottenere la relativa documentazione entro il 31-7-2002. Decorso inutilmente tale termine e dato che gli accordi contrattuali non sono stati adempiuti, dopo la messa in mora di Mevio avvenuta il 31-7-2002, Tizio, Caio e Sempronio decidono di rivolgersi ad un avvocato cui raccontano i fatti, come sopra descritti per sapere se hanno la possibilità di svolgere domanda giudiziale che abbia per oggetto sia il risarcimento in forma specifica dell’adempimento delle prestazioni contrattuali sia il riconoscimento di una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie per perfezionare le pratiche amministrative per ottenere le relative licenze di abitabilità.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, Caio e Sempronio, rediga parere motivato sulle questioni suggerite in traccia, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Parere n. 2
Tizio si reca da un legale al quale espone quanto segue.
Egli è detentore, nelle vesti di conduttore di un appartamento ad uso abitativo, il quale confina con il fondo di Caio.
Caio incaricava Sempronio mediante contratto di appalto dei lavori di escavazione per una profondità di 3 m sotto il livello del suolo del terreno e nella parte di terreno confinante con la casa in cui Caio abitava.
In conseguenza dei lavori di escavazione una parete dell’appartamento abitato da Tizio crollava e venivano distrutti i mobili che ivi si trovavano determinando danni complessivi di € 8.000.
Tizio chiede un parere motivato circa la proponibilità di un’azione giudiziaria diretta nei confronti di Caio per il risarcimento dei danni.
Voglia il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, redigere parere motivato sulle questioni suggerite in traccia, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
PENALE
Parere n. 1
Tizio partecipava ad una rapina in una gioielleria in concorso con Caio e Sempronio questi ultimi entrambi armati Nel corso della rapina di fronte alla reazione armata del marito della titolare, in quel momento addetto alla gioielleria, Caio esplodeva alcuni colpi di arma da fuoco che attingevano mortalmente l’uomo.
A seguito delle indagini effettuate nell’immediatezza del fatto veniva tratto in arresto Caio il quale rendeva dichiarazioni pienamente confessorie e rivelava i nomi dei complici. In particolare Caio riferiva che essi, anche se avevano accertato, mediante sopralluoghi, che all’interno della gioielleria si sarebbe dovuta trovare, come sempre, una donna, che non avrebbe opposto resistenza, poco prima della rapina avevano constatato che all’interno del negozio vi era i, invece, un uomo;
precisava poi che, dopo essersi riuniti, avevano deciso di eseguire ugualmente il colpo secondo i piani prestabiliti e che tutti erano a conoscenza del fatto che la rapina sarebbe stata commessa con utilizzo di due armi da sparo.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessa la trattazione della tematica sul rapporto tra concorso diretto e concorso anomalo, rediga parere motivato soffermandosi sulle problematiche sottese al caso in esame.
Parere n. 2
Tizio viene ricoverato presso il reparto di chirurgia d’urgenza dell’Ospedale Alfa per forti dolori addominali. Viene operato il giorno dopo per infezione, ma rimaneva incerta la causa della patologia venivano disposti quindi esami ematologici e consulenza internistica.
Veniva trasportato nel reparto di chirurgia diretto dal Dottor Caio il quale continuava la terapia antibiotica e disponeva un nuovo emocromo senza sottoporre Tizio alla consulenza internistica.
Caio dimetteva Tizio dopo due giorni perché in via di guarigione chirurgica «senza alcuna prescrizione».
Tizio due giorni dopo accusava dolori addominali; si recava presso il nosocomio dove veniva operato d’urgenza. All’esito dell’intervento Tizio moriva per grave infezione addominale. Secondo il medico legale incaricato dall’autorità giudiziaria Caio non aveva compiuto una corretta diagnosi omettendo di valutare il risultato degli esami e di sollecitare la consulenza internistica.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caio premessi brevi cenni sul rapporto di causalità omissiva ed evento nel reato colposo omissivo improprio, rediga parere motivato soffermandosi sulle problematiche sottese al caso in esame.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Con atto di citazione del 14/9/2003 la società sportiva Gamma proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma con il quale su ricorso di Tizio veniva ingiunto il pagamento di Euro 10.000,00 pretesi per forniture di materiale da volley assumendo che il materiale ricevuto non era conforme a quello ordinato, non era stato possibile utilizzarlo e, di conseguenza, gli sponsors avevano ridotto i contributi.
Nel costituirsi in giudizio Tizio assumeva la piena conformità del materiale ed eccepiva comunque la mancata tempestività della denuncia del vizio con decadenza, quindi, dalla garanzia.
Veniva disposta la CTU dalla quale risultava il basso livello di vestibilità delle divise in quanto le magliette erano per bambini dai 2 ai 7 anni mentre i pantaloni erano per bimbi dagli 8 ai 10 anni.
Il Tribunale con sentenza n. 920/2004 rigettava l’opposizione ritenendo redibitorio il vizio del materiale e, quindi, non esperibile l’azione in difetto di prova della tempestività della denuncia.
Caio quale legale rappresentante della società Gamma si reca da un legale per decidere il da farsi.
Il candidato assunte le vesti del legale di Gamma rediga l’atto più opportuno soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.
2) Atto di penale
Tizio tratto a giudizio veniva condannato dal Tribunale di Roma territorialmente competente per il reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento di una lampada a basso consumo preventivamente occultata all’interno di una confezione vuota di un prodotto dal costo più basso.
Risultava accertato che l’imputato aveva sottratto la mercé presso un grande magazzino corrispondendo un prezzo più basso.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga l’atto ritenuto più opportuno soffermandosi sugli istituti sottesi alla fattispecie in esame.
3) Atto di amministrativo
Tizio, docente di ruolo della scuola media superiore, veniva sospeso cautelarmente dal servizio con D.M. 20/11/1987 - emanato ai sensi dell’art. 91, 1° comma del D.P.R. n. 3 del 10/01/1957 - in quanto sottoposto a procedimento penale, fino alla conclusione del medesimo procedimento.
Intervenuta la sentenza definitiva che condannava Tizio alla pena della reclusione di 1 anno e 4 mesi, con D. M. in data 8/3/1993, veniva revocata la sospensione cautelare dal servizio, a partire della data del medesimo decreto. Con lo stesso atto veniva, altresì, disposto che il provveditore curasse «il seguito che consegue a carico del docente ai fini disciplinari». Tuttavia, nessun procedimento disciplinare veniva instaurato nei confronti di Tizio. Successivamente, il provveditorato agli studi procedeva alla ricostruzione del trattamento economico e giuridico ed alla redazione del progetto di liquidazione dell’indennità di buonuscita in favore dell’insegnante non computando il periodo di sospensione cautelare facoltativa dal servizio.
Tizio si rivolge quindi ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni del proprio assistito
Esame Avvocato 2003
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
I coniugi Tizio e Mevia si recano da un legale al quale espongono quanto segue: il giorno 10 maggio 2001 Caio di anni nove, figlio dei predetti coniugi, veniva investito da un'autovettura condotta da Sempronio. Nel sinistro il minore riportava lesioni che ne cagionavano il decesso. Il sinistro si verificava in una strada provinciale, subito dopo che il minore era disceso nel luogo indicato dai genitori, peraltro in quel momento assenti, da un automezzo guidato dalla guardia comunale Filano e adibito dal comune di Campagnano Romano al trasporto gratuito degli alunni della scuola materna ed elementare.
Con sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma emessa nel procedimento penale, Sempronio era assolto dal reato di omicidio colposo perchè il fatto non costituisce reato. Ad avviso dei coniugi Tizio e Mevia è ravvisabile nell'occorso la responsabilità del comune, potendosi considerare la morte del figlio come effetto dell'omissione da parte del dipendente comunale della doverosa cautela idonea ad assicurare l'incolumità del minore a lui affidato. Di conseguenza, sempre ad avviso dei suddetti coniugi, il comune è tenuto al risarcimento dei danni.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.
Parere n. 2
I coniugi Tizio e Mevia si recano da un legale al quale espongono quanto segue:
Caio, con quattro testamenti olografi redatti nel periodo compreso tra il 1995 ed il 1998 aveva istituito i predetti coniugi legatari, assegnando a Tizio la proprietà di un terreno e di una casa con giardino ed a Mevia la somma di cinque milioni di vecchie lire e il denaro depositato presso l'ufficio postale di Piazza Bologna in Roma. Con due testamenti di data più recente, redatti fra il 2000 ed il 2002 lo stesso Caio aveva nominato suo erede universale sempronio. I predetti coniugi chiedono al legale se ed a quali condizioni le disposizioni testamentarie a loro favore sono da considerare valide ed efficaci. il candidato assunte le vesti del legale rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie al suo esame.
PENALE
Parere n. 1
Caia privata cittadina rilasciava un intervista a Tizio giornalista intervistatore nella quale costei definiva Sempronio all'epoca direttore generale dell'Azienda sanitaria di Genova un "faccendiere" ed un "opportunista che cerca soltanto intrallazzi" Tizio pubblicava su un quotidiano a rilevanza nazionale l'intervista senza effettuare alcun controllo in ordine alla veridicità delle circostanze addebitate dall'intervistata ed alla continenza delle espressioni riferite, ma riportando le affermazioni di Caia tra le virgolette. Tizio si reca da un legale per conoscere le conseguenze della sua condotta. Il candidato assunte le vesti del legale, premessi brevi cenni sulla rilevanza della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, rediga motivato parere soffermandosi sul reato ipotizzato, con particolare riferimento a quello psicologico.
Parere n. 2
Tizio veniva avvicinato da Caio maresciallo della Guardia di Finanza che gli riferiva dell'arrivo di un esposto anonimo in merito a delle irregolarità connesse dall'azienda ALFA e BETA per le quali tizio svolgeva la propria prestazione professionale in qualità di dottore commercialista , facendogli intendere che avrebbe potuto occultare l'esposto, evitando in tal modo conseguenze negative a tizio stesso ed alle società in questione.
Tizio e Caio si incontravano tre volte presso l'abitazione del dott. commercialista: nel corso della prima riunione si parlava del possibile intervento del maresciallo per definire la vicenda; nel corso della seconda era quantificata la somma pretesa dal sottoufficiale; durante la terza vi era la consegna di una parte della somma. Caio si reca da un legale per conoscere quali possono essere le conseguenze della sua condotta. Il candidato assunte le vesti del legale premessi brevi cenni sui delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione rediga motivato parere soffermandosi sulle problematiche sottese al caso in esame.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Tizio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Caio con il quale aveva concluso un contratto preliminare di compravendita avente come oggetto un appartamento e deducendo che il convenuto, immesso nel bene dopo il pagamento di un acconto, si era rifiutato di stipulare l'atto definitivo e di corrispondere il prezzo residuo, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento e condannarsi il convenuto al rilascio del bene e al risarcimento del danno. Costituitosi in giudizio Caio asseriva che l'immobile si era rilevato affetto da gravi vizi costruttivi e spiegava domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna dell'attore all'esatto adempimento del contratto, previa eliminazione dei difetti.
Espletata CTU che accertava la presenza di gravi difetti costruttivi, il Tribunale accoglieva la domanda proposta da Tizio, condannando Caio al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Osservava il Tribunale che la condanna del promittente venditore all'eliminazione dei difetti dell'immobile può essere dichiarata unitamente alla statuizione che dispone il trasferimento ex art. 2932 c.c. solo nel caso in cui il promittente venditore abbia assunto l'obbligo specifico di costruire la cosa o di conformarla a determinate caratteristiche.
Nella fattispecie tale obbligo non risultava assunto. Nello schema causale del contratto preliminare, rilevava infine il Giudice di prima istanza, v'è solo l'obbligo, da parte del promittente venditore, di prestare il consenso per il trasferimento del bene. Non potendo l'eliminazione dei vizi essere richiesta neppure a titolo di risarcimento danni, il convenuto Caio avrebbe potuto ricorrere ad altri rimedi per far valere le proprie ragioni (risoluzione e riduzione del prezzo). Caio si reca da un legale, al quale illustra le questioni nei termini di cui sopra e gli conferisce mandato alle liti. Il candidato, assuntene le vesti, rediga l'atto ritenuto più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.
2) Atto di penale
Tizio veniva tratto a giudizio per avere detenuto all'interno del proprio negozio di Milano 200 barattoli di pomodoro contenenti del prodotto scaduto, sulla cui dicitura relativa al c.d. "termine minimo di conservazione" era stata applicata un'etichetta recante una data successiva a quella originariamente indicata dal produttore. Nel corso del dibattimento emergeva che i prodotti alimentari scaduti: 1) non erano stati esposti per la vendita sui banchi, nè offerti al pubblico 2) erano custoditi all'interno del magazzino dell'esercizio. Tizio, all'esito del giudizio, veniva condannato alla pena della multa di € 500,00, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 515 c.p., per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai potenziali acquirenti alimenti per qualità diversi da quelli dichiarati.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto più opportuno evidenziando la problematica sottesa.
3) Atto di amministrativo
Una P.A. bandisce una gara di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici, e all'esito del suo espletamento, il Presidente della Commissione di gara procede all'aggiudicazione definitiva, l'amministrazione emette un provvedimento di diniego di approvazione per l'accertata sopravvenuta carenza di copertura finanziaria verificatasi tra la data del bando di gara e l'espletamento di essa.
L'Impresa Alfa si rivolge, quindi, ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale dell'Impresa Alfa rediga l'atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni della propria assistita.
Esame Avvocato 2002
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
La ditta Alfa, a mezzo del proprio legale, richiede alla ditta Beta il pagamento di euro 10.000 quale prezzo di una fornitura di materiale destinato ad essere utilizzato nel ciclo di lavorazione della ditta acquirente esercente attività siderurgica.
Il titolare della ditta Beta si reca dal proprio legale, al quale espone i fatti come segue. La merce oggetto del rapporto aveva evidenziato vizi a causa dei quali si era dovuto scartare parte del materiale e si erano registrate lamentele da parte dei diretti destinatari del prodotto finito.
Inoltre, fa presente al legale di aver inviato alla società venditrice — dopo la consegna del materiale e dopo aver rilevato i vizi in parola — una lettera con la quale aveva dichiarato di essere disposto a pagare, riservandosi di addebitarle il danno subìto.
Conclude manifestando la sua intenzione di chiedere la risoluzione del contratto — o in subordine la riduzione del prezzo — e la condanna della società venditrice al risarcimento del danno.
Il candidato, assunte le vesti del legale — premessi brevi cenni sull’azione di risoluzione del contratto e sull’azione di riduzione del prezzo (quanti minoris) — rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.
Parere n. 2
Tizio si reca da un legale esponendo quanto segue. In data 20 agosto 2001 egli si trovava sulla seggiovia denominata «Alfa» in località «Beta», quando giunto a destinazione, dopo la fine della corsa, sganciava la barra di protezione e, non essendosi avvicinato nessun addetto all’impianto che lo aiutasse a scendere, perdeva l’equilibrio, cadeva in terra e riportava gravissime lesioni personali.
Precisava che, nello scendere, non aveva richiamato, a differenza di quanto avevano fatto altri trasportati, l’attenzione dell’addetto alla stazione.
Il candidato, assunte le vesti del legale — premessi sommari cenni sul contratto di trasporto di persone — rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.
PENALE
Parere n. 1
Caio presenta al comune Alfa domanda di rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato adiacente alla propria casa di abitazione. Il Comune, acquisiti i pareri negativi del competente Ufficio Tecnico e della Commissione Edilizia, nega a Caio il provvedimento richiesto motivando in ordine alla contrarietà dei requisiti del fabbricato con le prescrizioni del Piano Regolatore Generale, che vietava aumenti di cubatura nella zona.
Tizio, Sindaco dello stesso Comune, emette qualche tempo dopo nei confronti di Caio, suo amico di lunga data, un’ordinanza che prescriveva, per motivi di igiene, la realizzazione dello stesso fabbricato oggetto della richiesta di concessione edilizia.
L’opera veniva quindi realizzata in osservanza dell’ordinanza comunale. Tizio e Caio, preoccupati per le conseguenze penali della loro condotta, si rivolgono quindi ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale dei due, premessa la trattazione del concorso dell’extraneus nel reato proprio, rediga motivato parere, soffermandosi sulle problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Parere n. 2
Tizio si propone, per vendetta, di ferire Caio.
Si arma quindi di pistola, lo attende nei pressi della di lui abitazione e, al suo arrivo, spara al suo indirizzo un colpo, ferendolo al dito mignolo della mano destra.
Sempronio, casualmente presente sul luogo, viene colpito dal proiettile, che, di rimbalzo, lo ferisce all’addome, cagionandone poco dopo la morte. Tizio si rivolge quindi ad un legale per conoscere le conseguenze penali della sua azione.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessa la trattazione della tematica dell’aberratio, rediga motivato parere, soffermandosi sulle problematiche sottese alla fattispecie in esame.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Tizio citava in giudizio i fratelli Caio e Sempronio.
Premetteva che i fratelli Caio, Sempronio, Mevio e Filano si erano obbligati a vendergli un lotto di terreno edificabile sito in Roma, di proprietà della società Gamma, il cui capitale sociale apparteneva per intero ai quattro predetti fratelli; che il contratto preliminare relativo, avente ad oggetto il bene nella sua interezza, era stato sottoscritto solo da Caio e Sempronio; che la stipula del rogito non era intervenuta per il rifiuto opposto da Caio e Sempronio, mentre egli aveva provveduto a versare quanto pattuito a titolo di caparra confirmatoria; che dalla mancata disponibilità del bene erano a lui derivati danni che quantificava.
Concludeva chiedendo qualificarsi il contratto come preliminare di vendita di cosa altrui; dichiararsi la risoluzione dello stesso per inadempimento; condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Caio e Sempronio si recano da un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più opportuno.
2) Atto di penale
Tizio, dipendente della ditta Alfa, nel timore che vengano scoperti i numerosi ammanchi di denaro da lui sottratto dai conti della stessa Alfa, appicca nottetempo il fuoco al capannone dell’ufficio contabilità dell’azienda.
Si sviluppa un incendio di notevoli proporzioni, che causa la morte di Mevio, ladruncolo introdottosi clandestinamente nell’immobile prima dell’azione di Tizio.
In primo grado Tizio viene ritenuto responsabile per i reati di incendio e di omicidio volontario.
Tizio chiede al proprio legale di presentare atto di appello avverso la sentenza, ribadendogli che la sua azione era determinata dal solo intento di distruggere la documentazione giacente presso l’ufficio, che egli reputava deserto.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto richiesto, soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.
3) Atto di amministrativo
La società Alfa, dopo avere ottenuto l’annullamento da parte del Consiglio di Stato di un diniego di concessione edilizia per la realizzazione di due villette destinate ad essere vendute a terzi, richiede all’amministrazione comunale il rilascio del titolo a costruire.
A fronte del silenzio serbato dal Comune, la società Alfa diffida l’amministrazione a dare esecuzione al predetto giudicato e, preso atto della perdurante inerzia, si rivolge ad un legale facendogli presente che il ritardo nell’inizio dell’attività edilizia è causa per essa di un grave pregiudizio patrimoniale.
Il candidato, assunte le vesti del legale della società Alfa, rediga l’atto più idoneo a salvaguardare le ragioni del proprio assistito, tenendo presente che il Consiglio di Stato aveva accertato la compatibilità con il piano regolatore del progetto presentato dalla società interessata, e tratti le questioni sottese alla fattispecie in esame
Esame Avvocato 2001
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Un magazzino di proprietà di Tizio sito in uno stabile condominiale viene allagato dalle acque provenienti dalla conduttura fognaria di proprietà comune ostruita - così come accertato attraverso un'indagine tecnica - dal materiale scaricatovi da uno dei sovrastanti appartamenti non individuato con esattezza.
Il condominio, richiesto da Tizio del risarcimento dei danni provocati al locale ed alla merce che vi era depositata, in quanto cagionati da cosa in custodia, rifiuta - con regolare delibera assembleare - il relativo pagamento declinando la propria responsabilità in ordine alla produzione dell'evento dannoso.
Tizio si rivolge ad un legale per la tutela delle proprie ragioni. Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi cenni generali sulla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, rediga un motivato parere.
Parere n. 2
Tizio, celibe, proprietario di un appartamento, convive in esso more uxorio con la vedova Caia. Tra i due viene sottoscritta una scrittura privata, con la quale l'uomo concede in comodato gratuito l'appartamento alla donna, fino a quando questa non porrà eventualmente di propria iniziativa termine alla convivenza.
Qualche tempo dopo, Tizio, invaghitosi di un'altra donna, va ad abitare con questa, chiedendo subito dopo alla convivente abbandonata la restituzione dell'appartamento. Tizio sostiene a tal fine che il contratto di comodato, afferendo ad una convivenza fuori dal matrimonio, era contrario all'ordine pubblico e quindi nullo. Sostiene inoltre che il negozio era da ritenersi sciolto con la cessazione della precedente convivenza in quanto funzionale al mantenimento di un rapporto familiare di fatto.
Caia, intendendo opporsi alla richiesta di rilascio dell'appartamento, si rivolge ad un legale per un parere.
Il candidato, assunta la veste del legale, rediga motivato parere, evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
PENALE
Parere n. 1
Tizio, associato alla mafia, partecipa ad un conflitto a fuoco, con gli esponenti di un cosca rivale, riportando ferite da arma da fuoco ad un piede. Per le necessarie cure viene approntato, in luogo isolato e difficilmente raggiungibile un ambulatorio di fortuna, nel quale viene chiamato a prestare la sua opera, nottetempo, Caio, medico chirurgo, con l'ausilio di un anestesista e due infermieri.
Caio, consapevole dell'appartenenza di Tizio ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso, presta la propria opera di soccorso ed omette di trasmettere il referto all'Autorità giudiziaria, tornando più volte anche nei giorni successivi a trovare il paziente per verificarne le condizioni di salute.
Temendo conseguenze per la sua condotta, Caio si reca successivamente da un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi cenni sulla differenza tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa ed il reato di favoreggiamento, delinei la problematica sottesa alla fattispecie in esame e rediga motivato parere.
Parere n. 2
Tizio e Caio, entrambi allievi nella disciplina del karate, il primo in qualità di cintura nera ed il secondo di cintura bianca, si impegnano in un incontro di allenamento ad esito del quale Caio riporta lesioni personali dichiarate guaribili in un periodo di tempo superiore ai 50 giorni.
L'incontro si era svolto secondo le regole dello sport praticato senza tuttavia l'utilizzazione di mezzi di protezione imposti per le competizioni agonistiche di tale tipo.
Tizio, nel timore di subire conseguenze in sede penale, si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessa la trattazione della problematica relativa alle cause di giustificazione non codificate ed in particolare di quella configurabile nell'esercizio di un'attività sportiva, rediga motivato parere, soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie proposta.
GLI ATTI
1) Atto di civile
La compagnia di Assicurazioni "Zeta", avente la Sede legale a Roma, dopo aver risarcito un proprio assicurato per il furto di un'autovettura avvenuto ad opera di ignoti in un parcheggio a pagamento installato, nei pressi dello svincolo di Caserta dell'autostrada Roma-Napoli, in un'area interamente recintata e protetta con un sistema di ingresso e di uscita automatizzato gestito dalla società "Alfa", con sede a Napoli, conviene quest'ultima davanti al Tribunale di Roma per sentirla condannare alla rifusione della somma corrisposta al proprietario del veicolo.
La compagnia attrice, a sostegno della domanda, deduce che al rapporto di parcheggio in questione sia applicabile la disciplina del deposito a titolo oneroso di cui agli articoli 1766 e seguenti del Codice Civile e che la responsabilità per la sottrazione del veicolo sia da attribuire alla società convenuta per la mancata predisposizione del servizio di vigilanza dell'area con apposito personale.
La società "Alfa" decide di opporsi alla domanda, anche perché citata in giudizio davanti al giudice di luogo diverso da quello della propria sede e da quello dove trovavasi il parcheggio in cui era avvenuto il furto.
Il legale rappresentante della suddetta società si rivolge perciò ad un avvocato.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga la comparsa di risposta evidenziando le problematiche di ordine processuale e di ordine sostanziale sottese al caso in esame.
2) Atto di penale
Tizio e Caio, armati di pistola e con passamontagna, tendevano un agguato in località isolata a Mevia e Sempronio. Al passaggio di questi ultimi li fermavano con la minaccia delle pistole, legavano Sempronio lasciandolo immobilizzato sul posto, narcotizzavano Mevia e si allontanavano portandola con loro su di un' auto fino a raggiungere un appartamento di proprietà di Caio, dove tenevano segregata la donna, chiedendo ai familiari il pagamento di una somma di denaro in cambio della sua liberazione.
Nel corso delle indagini venivano attivate intercettazioni telefoniche, che consentivano, durante una conversazione tra Caio ed il marito di Mevia, di individuare la cabina telefonica dalla quale il primo parlava, per cui questi veniva arrestato sul posto. Immediatamente Caio indicava il luogo in cui si trovava sequestrata Mevia, e gli investigatori riuscivano a fare irruzione nell'appartamento, a liberare l'ostaggio e ad arrestare Tizio.
Tratti a giudizio con rito direttissimo dinanzi al Tribunale per rispondere dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Mevia, di sequestro di persona in danno di Sempronio e di porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo, ad esito di giudizio abbreviato, Tizio e Caio venivano condannati rispettivamente alla pena di anni sedici ed anni quattordici di reclusione. Venivano inoltre dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena ed assoggettati alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni.
In particolare il Tribunale escludeva l'applicazione a Caio dell'art. 630, quarto e quinto comma, c.p., non ritenendo che ne ricorressero i presupposti.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto di appello con particolare riguardo alle cause di attenuazione della pena previste dalle suddette disposizioni di cui all'art. 630 c.p.
3) Atto di amministrativo
La società "Alfa" partecipa ad una gara d'appalto, indetta dallo Stato, per la costruzione di un edificio giudiziario. L'appalto, di importo superiore alla soglia comunitaria, viene aggiudicato alla società "Beta" in seguito all'esclusione dalla società "Alfa" per anomalia dell'offerta.
La società "Alfa", ritenendo illegittima l'esclusione in quanto non preceduta dalla richiesta di chiarimenti ed assumendo che, previe idonee giustificazioni sull'effettiva remuneratività dell'offerta, si sarebbe aggiudicata la gara, avendo indicato il prezzo più basso, si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l'atto più idoneo a salvaguardare la posizione della società "Alfa", tenendo conto della circostanza che il contratto tra l'aggiudicataria e la stazione appaltante è già stato stipulato, e tratti le questioni sottese alla fattispecie in esame
Esame Avvocato 2000
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizio acquista da Caio un appartamento sito in un immobile in regime di condominio. Nell’atto di acquisto viene inserita una clausola per effetto della quale vengono esplicitamente esclusi dall’alienazione i posti macchina del cortile.
La clausola viene apposta perché, essendo i posti macchina non delimitati ed in numero insufficiente per il parcheggio di un’autovettura per ogni condomino, è interesse di Caio, condomino, limitare il numero di persone che hanno titolo per parcheggiare in detto cortile.
In epoca immediatamente successiva alla stipula dell’atto Tizio, infastidito per il fatto di non poter usufruire di un posto macchina, si rivolge ad un legale, chiedendo se sia possibile agire nei confronti del suo dante causa.
Il candidato, assunte le vesti di legale, premessi brevi cenni generali sulla problematica relativa all’applicazione dell’art. 1117 c.c., rediga motivato parere.
Parere n. 2
Tizia, cadendo sui vetri di una bottiglia, riporta, tra l’altro, la recisione del nervo mediano e di quello ulnare. Sottoposta ad intervento chirurgico, presso una struttura pubblica, ad opera di un chirurgo dipendente da essa struttura, rimane menomata riportando una forte limitazione alla funzionalità della mano destra.
Poiché Tizia ha motivo di ritenere che l’insuccesso dell’intervento sia conseguenza della mancata, tempestiva rilevazione della recisione sopra indicata, si rivolge ad un legale, al fine di ottenere il risarcimento danni.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi sintetici cenni sulla responsabilità per prestazione professionale, rediga motivato parere indicando, in particolare, le argomentazioni giuridiche per cui ritenga debbano, nel caso di specie, trovare applicazione i principi propri dell’illecito extracontrattuale ovvero, al contrario, quelli che disciplinano la responsabilità conseguente a contratto d’opera professionale.
PENALE
Parere n. 1
Tizio, funzionario ministeriale, ha in consegna le busta chiuse contenenti le offerte delle ditte che partecipano all’asta pubblica per la costruzione di una scuola.
Tizio, presa fraudolentemente visione del contenuto di tutte le offerte contenute nelle buste, prima della scadenza del termine stabilito per l’apertura delle buste stesse — al fine di favorire la ditta Alfa dalla quale ha percepito notevoli somme di danaro, sottrae la busta contenente l’offerta fatta pervenire dalla predetta ditta, la distrugge e la sostituisce con altra, da lui compilata,
Preoccupato per le conseguenze della sua azione, Tizio si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, delineata la problematica sottesa alla fattispecie in esame, rediga motivato parere.
Parere n. 2
Tizio, al fine di risultare vincitore di un pubblico concorso, attesta falsamente di possedere i requisiti richiesti. Scoperto l’inganno, viene estromesso dalla graduatoria e denunziato. Tizio si reca da un legale per conoscere quali possono essere le conseguenze della sua azione.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi generalissimi cenni sul momento consumativo del reato, delinei la problematica sottesa alla fattispecie in esame e rediga motivato parere.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Tizio acquista da Caio, commerciante al dettaglio, numerose tegole — prodotte dalla ditta Alfa — per ricoprire il tetto della propria villa. Le tegole vengono consegnate all’acquirente direttamente dalla ditta Alfa.
Le tegole — una volta poste in opera — si rivelano difettose e debbono essere sostituite.
Tizio si rivolge ad un legale che provvede a citare in giudizio Caio, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1492 c.c. oltre al risarcimento del danno.
Caio, nel costituirsi in giudizio, chiama in causa la ditta Alfa, chiedendo che quest’ultima — in caso di condanna di esso convenuto — sia a sua volta condannata al rimborso, in suo favore, delle somme da lui corrisposte.
Il candidato, assunte le vesti del difensore della ditta Alfa, rediga l’atto ritenuto più opportuno, evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.
2) Atto di penale
Tizio, nottetempo, si introduce nella casa di Caio al fine di impossessarsi di merce di valore ivi custodita.
Affrontato da Caio, Tizio, nel corso della colluttazione, viene ferito con un tagliacarte impugnato da Caio e, a sua volta, ferisce quest’ultimo con un cacciavite.
Tizio riesce a fuggire e Caio, che ha riportato ferite non gravi da taglio, si reca all’ospedale dove viene medicato.
Dopo qualche tempo risulta che Caio è stato contagiato dal virus HIV di cui Tizio è portatore. Tizio, tratto a giudizio, viene condannato alla pena di anni 12 di reclusione e 600 mila lire di multa per rapina impropria aggravata, porto abusivo di cacciavite, violazione di domicilio aggravata e lesioni personali gravissime.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più opportuno, evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.
3) Atto di amministrativo
Tizia, dipendente della Società Poste Italiane S.p.A., chiede di accedere alla documentazione relativa alla procedura di inquadramento a quadro di II livello cui ha partecipato. La richiesta, proposta per la prima volta in data 7-5-1999, viene reiterata in data 11-6-1999 e 3-8-1999. Le istanze proposte da Tizia vengono ogni volta rigettate e, da ultimo, l’istanza proposta in data 3-8-1999 viene rigettata con atto del 9-8-1999. Tizia in data 10-8-1999 si reca da un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più opportuno, evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.
Esame Avvocato 1999
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizio, marito di Caia, affetto da impotentia generandi, assiste alla fecondazione assistita della moglie con seme di donatore ignoto, fecondazione cui ha precedentemente assentito. Successivamente, Tizio, non desiderando allevare come suo il concepito, decide di disconoscere il nascituro, ma temendo che la moglie assai benestante possa chiedere, in ritorsione, l’annullamento del matrimonio, si rivolge a un legale.
Il candidato, premessi sommari cenni in tema di revocabilità degli atti giuridici, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Parere n. 2
Tizio, titolare del diritto di usufrutto avente ad oggetto un appartamento, in regime di condominio, riceve rituale convocazione all’assemblea dei condomini alla quale si reca.
Alla medesima assemblea, avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di rafforzamento delle strutture portanti dell’edificio, si reca anche Caio, nudo proprietario. Caio, avendo urgenza di allontanarsi e sapendo che, aggiungendo il suo voto agli altri favorevoli, si sarebbe venuta a determinare una maggioranza favorevole all’esecuzione dei lavori, subito prima della votazione si allontana dichiarando, a verbale, di rimettersi al parere che sarebbe risultato prevalente. Alcuni giorni dopo, avendo necessità di conoscere l’esito della votazione, Caio invia una lettera all’amministratore, chiedendo di essere messo a conoscenza del risultato della votazione e, al tempo stesso, confermando di volersi adeguare alla volontà prevalente. Alcuni giorni dopo Caio apprende che la maggioranza dei condomini ha votato nel senso di eseguire i lavori, ma che Tizio ha intenzione di impugnare la delibera sostenendone l’illegittimità. Caio, preoccupato, si rivolge a un legale, chiedendo, in particolare, di sapere se della sua manifestazione di volontà poteva tenersi conto sia ai fini della determinazione del quorum sia al fine del computo dei voti.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi brevi cenni in materia di manifestazione di volontà degli organi collegiali, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
PENALE
Parere n. 1
Tizio, nella sua qualità di amministratore unico dell’Alfa s.r.l., emettendo fatture relative a operazioni inesistenti, facendo apparire una disponibilità di olio di oliva sfuso destinato all’imbottigliamento non sussistente nella realtà e con altre operazioni fraudolente, trae in inganno il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e consegue dall’AIMA, nel marzo 1993, la corresponsione di contributi non dovuti per l’imbottigliamento dell’olio di oliva, così cagionando alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante entità. Essendo sorti nelle competenti autorità notevoli sospetti, determinati sia dall’improvvisa impennata del volume d’affari della società sia dal permanere dell’entità delle strutture organizzative produttive, vengono iniziate le indagini del caso. Tizio, appreso dell’avvio delle indagini, si reca nel ’99 da un legale per essere tranquillizzato, ritenendo che il tempo trascorso dall’epoca del commesso reato consenta di considerare prescritto il delitto da lui consumato, anche per effetto dell’eventuale concessione di circostanze attenuanti.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi brevi, generali cenni sulla distinzione tra figura autonoma di reato e figure circostanziate, illustri le problematiche sottese alla fattispecie in esame e rediga parere motivato.
Parere n. 2
Tizio, di 20 anni, ottiene dai genitori di Caia, di 15 anni, il consenso a uscire con la minore per condurla nella casa dei suoi genitori e frequentare la ragazza in presenza di questi ultimi. Tizio e Caia, approfittando del consenso ottenuto, si recano in una casa messa a disposizione di Tizio da un suo amico ove, nel mese di gennaio 1996, consenziente Caia, hanno rapporti sessuali. I genitori di Caia, venuti a conoscenza dell’accaduto, in data 6 febbraio 1996 denunciano Tizio per i reati di cui agli articoli 530 e 573 del c.p. In data 20 febbraio 1996 viene pubblicata la legge 15 febbraio 1996, n. 66. Successivamente alla pubblicazione di detta legge, Tizio appreso della denuncia si reca da un legale. Il candidato, assunta la veste del legale, premessi sintetici cenni sul reato di sottrazione di minore, illustri le problematiche sottese alla fattispecie in esame e rediga motivato parere.
GLI ATTI
1) Atto di amministrativo
Il complesso condominiale Alfa è proprietario di un vasto comprensorio, nel cui contesto le numerose ville residenziali sono collegate tra loro con una vasta rete stradale. Essendo sorta la necessità di compiere lavori di manutenzione della rete stradale, il condominio concede in appalto, alla ditta Beta, l’esecuzione dei predetti lavori. Nel corso dei lavori stessi, sotto il peso di una ruspa, si determina un cedimento che causa un forte avvallamento del terreno. Tizio, procedendo di notte in bicicletta, cade per effetto dell’indicato avvallamento non segnalato, e riporta lesioni personali guaribili in novanta giorni. Tizio si reca da un legale.
Il candidato, assunte le vesti di un legale, rediga l’atto giudicato più opportuno.
2) Atto di penale
Tizia, nel gennaio 1998, viene percossa e ingiuriata dal marito Caio e, conseguentemente, abbandona il tetto coniugale. Malgrado ripetuti tentativi di rinvenire un alloggio, Tizia non riesce a trovare una nuova sistemazione abitativa ed è costretta, nel gennaio dell’anno successivo, a fare ritorno nella propria casa coniugale. La sera stessa del suo rientro a casa Tizia viene nuovamente sottoposta ad ingiurie e percosse. Avendo Tizia presentato denunzia per i fatti sopra esposti, Caio viene tratto a giudizio, per rispondere del delitto di cui all’art. 572 c.p. e, all’esito del dibattimento, viene condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di un anno di reclusione con i benefici di legge.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Caio, rediga l’atto ritenuto più opportuno.
3) Atto di amministrativo
Tizio, laureato in pedagogia, propone domanda per l’ammissione all’albo professionale degli psicologi ai sensi dell’art. 32 della legge 18 febbraio 1989 n. 56. A sostegno della domanda da lui proposta, presenta, tra l’altro, documentazione attestante la sua nomina, per il periodo 1990/1996, a operatore psicopedagogico presso la scuola pubblica Alfa. La commissione d’esame, costituita ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera c), della citata legge 18 febbraio 1989 n. 56, emette provvedimento negativo e, nella motivazione, sostiene che: a) Tizio non ha dimostrato il possesso dei requisiti di cui all’art. 33, comma 1, lettera c), sopra citato; b) il riconoscimento del possesso dei requisiti di legge presuppone un accertamento tecnico da parte della commissione, accertamento che, nella fattispecie, ha condotto a escludere il possesso, da parte di Tizio, dei requisiti di legge. Tizio si reca da un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più opportuno
Esame Avvocato 1998
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizio, si fa prestare da Caio la somma di lire 2 milioni, convenendo di restituirla nel termine di 2 mesi. Approssimandosi la scadenza del termine, Tizio incontra casualmente Mevia — coniuge di Caio — la quale gli ricorda, a nome di quest’ultimo, la scadenza convenuta. Tizio, senza attendere la scadenza, consegna immediatamente, in contanti, a Mevia la somma dovuta.
Mevia spende per necessità personali la somma di cui sopra, tacendo a Caio l’accaduto.
Scaduto il termine convenuto per il pagamento, Caio chiede a Tizio di estinguere l’obbligazione, ma quest’ultimo si rifiuta, asserendo di avere già corrisposto il dovuto.
Caio si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale — premessi brevi, generali cenni sul principio di buona fede ed evidenziando, in particolare, se e come alla fattispecie in esame trovino applicazione gli articoli 1188 e 1189 del codice civile — rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Parere n. 2
Tizio titolare di un’agenzia pubblicitaria, stipula un contratto con Caio, impegnandosi a pubblicizzare l’attività commerciale da quest’ultimo esercitata. Il contratto prevede espressamente che detta pubblicizzazione avvenga esclusivamente a mezzo di sponsorizzazione.
In adempimento dell’obbligo assunto, Tizio stipula un contratto di sponsorizzazione con un noto artista, ma il ritorno pubblicitario è nullo.
Poiché Caio sostiene che Tizio deve essere considerato inadempiente, quest’ultimo si rivolge ad un legale. Il candidato assunte le vesti del legale - premessi brevissimi cenni sulla problematica relativa alla distinzione tra obbligazioni di risultato ed obbligazioni di mezzi - rediga motivato parere.
PENALE
Parere n. 1
Tizio e Caia decidono di separarsi di fatto e, conseguentemente, Caia abbandona il domicilio coniugale. Successivamente, Tizio incarica Mevio, suo amico, di aprire senza lasciare traccia la corrispondenza bancaria destinata a Caia ed a lei inviata all’ex domicilio coniugale.
Mevio esegue puntualmente quanto richiestogli da Tizio e - fatta copia della corrispondenza sopra indicata - rimette la corrispondenza originale a Caia consegnando la copia a Tizio.
Tizio, presa la copia consegnatagli da Mevio, la produce nel giudizio di separazione che nelle more si è instaurato.
Mevio, preoccupato per l’accaduto, si rivolge ad un legale.
Il candidato - premessi brevi cenni sulla nozione di giusta causa in materia penale - assunte le vesti del legale, rediga motivato parere.
Parere n. 2
Il Comune di ____ approva un progetto di massima per la costruzione di una grande arteria stradale per eseguire la quale viene esperita la procedura dell’asta pubblica.
Tizio, rappresentante della ditta Alfa, offre a Caio, segretario comunale — che accetta — la somma di lire dieci milioni in cambio di un suo intervento diretto a favorire l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta indicata.
Caio — successivamente all’invio delle offerte fatte pervenire da tutte le ditte concorrenti ma antecedentemente alla scadenza del termine per effettuare (o modificare) dette offerte — riesce ad apprendere l’entità delle offerte stesse comunicandole a Tizio.
La ditta Alfa, avendo conferma che tra tutte le offerte effettuate la sua offerta è la migliore, mantiene ferma l’offerta stessa.
Tizio, venendo a sapere dell’esistenza di indagini concernenti l’appalto de quo, si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale — premessi brevi cenni sui delitti contro la pubblica amministrazione ravvisabili nella fattispecie e in particolare sul delitto di cui all’articolo 353 c.p. — rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese al caso in esame.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Tizio loca a Caio un immobile di sua proprietà. Cessata la locazione, Caio si dichiara pronto a riconsegnare l’immobile, ma Tizio si rifiuta di riceverlo, adducendo di non avere alcun obbligo di accettare la riconsegna, essendo l’immobile vistosamente deteriorato per effetto del mancato adempimento, da parte di Caio, di provvedere a numerose riparazioni, relative a piccola manutenzione, previste dall’art. 1576 del codice civile.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Caio, rediga l’atto ritenuto più opportuno.
2) Atto di penale
Tizio è amministratore unico della Costruzioni s.r.l., la quale procede ad integrale ristrutturazione di un vasto edificio. A seguito del crollo di detto edificio, Tizio viene rinviato a giudizio - unitamente a Caio, progettista - per il reato di cui all’art. 449, comma 1, c.p., in relazione all’articolo 434 capoverso, del codice penale.
Il Tribunale - avendo il perito accertato che il crollo era stato determinato da gravi carenze progettuali (che, tra l’altro, non avevano tenuto in nessun conto il fatto che gli interventi di ristrutturazione riguardavano un edificio già lesionato ed in pessime condizioni strutturali globali) - condanna Tizio (unitamente a Caio) alla pena di giustizia, ritenendo che questi avesse omesso di esercitare sul progettista i poteri di controllo a lui spettanti quale amministratore unico.
Il candidato - premessi brevi cenni sull’elemento psicologico nei reati colposi e sul principio di cui all’articolo 40 comma 2 c.p. - assunte le vesti di legale di Tizio, rediga l’atto di appello.
3) Atto di amministrativo
Il Comune di Alfa, nel costituire una società a capitale pubblico maggioritario, sceglie come socio, ai sensi dell’art. 22 L. 8 giugno 1990 n. 142, la società Beta, senza osservare alcuna procedura concorsuale, adducendo l’urgenza. La società Gamma, pretermessa, si rivolge ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale della società Gamma, rediga l’atto ritenuto più opportuno
Esame Avvocato 1997
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizio, separato di fatto dalla moglie Caia sin dal 1968, trascorsi 21 anni dalla separazione, chiede a Caia e a Mevia di rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che l’immobile sito in … è di sua esclusiva proprietà.
Asserisce infatti Tizio di aver acquistato detto immobile da Mevia con rogito del 19 dicembre 1983, ma che detto atto di vendita dissimulava, in realtà, una donazione, così come era da desumersi da una scrittura privata del 20 dicembre 1980 controfirmata da tale Sempronio, con cui Mevia dichiarava di donare tutti gli immobili di sua proprietà a Tizio in cambio delle cure che egli le andava prestando.
Tizio chiede dunque che, a conferma di quanto avvenuto, venga rilasciata adeguata dichiarazione da cui risulti la simulazione e l’inefficacia della compravendita, e al contempo, la validità ed efficacia della donazione dissimulata.
Mevia aderisce spontaneamente a quanto richiesto da Tizio.
Caia, invece, sostenendo di essere separata solo di fatto ed in comunione di beni e contestando che fosse intervenuta la donazione, si oppone alla richiesta ed afferma che, in ogni caso, si tratta di donazione a lei non opponibile.
Tizio si reca da un legale, cui fa presente, tra l’altro, di essere in possesso, a riprova del suo diritto, di copia di un testamento olografo datato 2 dicembre 1983, consegnato a mani del notaio Sempronio, con il quale Mevia lasciava ad esso Tizio tutti i suoi beni a condizione che egli si fosse curato di lei in vita.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Tizio, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Parere n. 2
Tizio dà incarico alla banca Alfa di acquistare 2.000 azioni della società Beta (società non quotata in borsa ed estranea ai mercati regolamentati), e corrisponde alla banca, per dette azioni, la somma di lire diciotto milioni, somma che l’istituto di credito preleva dal c/c intestato al committente.
Decorso 1 mese, Tizio, non vedendosi consegnare le azioni, si reca presso la banca chiedendo spiegazioni circa l’accaduto. Il funzionario incaricato riferisce che la banca aveva acquisito la disponibilità delle azioni a mezzo di un agente di cambio ed aveva richiesto alla società emittente che le deteneva la relativa intestazione, inoltrando la domanda di ammissione a socio di Tizio. La società emittente, a dire del funzionario, aveva opposto che le azioni, a norma di statuto, non potevano essere cedute senza il proprio consenso.
Ne concludeva la banca che nessuna ulteriore operazione poteva esserle richiesta e che l’incarico conferitole doveva essere considerato adempiuto.
Tizio, ritenendo di aver diritto — non avendo la banca fatto uso della normale diligenza — sia di recesso, sia di conseguente risarcimento dei danni, si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
PENALE
Parere n. 1
Tizio, impiegato presso il Ministero X, viene convinto da Caio a redigere, nello stilare informazioni interne — dirette al superiore gerarchicamente competente ad adottare il provvedimento amministrativo — una nota, falsa nel contenuto, al fine di favorire il rilascio di un’autorizzazione ad un comune amico.
Preoccupato per le conseguenze della sua azione, Caio si rivolge ad un legale.
Il candidato, premessi brevi cenni sulla possibile qualificazione giuridica del reato, assunte le vesti del legale, rediga parere motivato, illustrando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.
Parere n. 2
Tizio concorre con Caio nel trasferire all’estero denaro proveniente da smercio di cocaina compiuto da altri. Tratto a giudizio, viene condannato in contumacia a anni 6 di reclusione e lire 15 milioni di multa per i delitti di cui all’art. 648bis c.p. e 379 c.p.
Tizio si rivolge ad un legale per decidere il da farsi.
Il candidato, premessi brevissimi cenni sul concorso tra norme e sul principio di specialità, assunte le vesti del legale rediga motivato parere, illustrando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Caio e Mevio sono proprietari, in ragione del 50% ciascuno, di un immobile urbano sito nel comune di Alfa, via Beta, n. 15.
Alla loro morte, l’immobile diviene proprietà dei loro eredi, tra cui Sempronio, ai quali le diverse porzioni di immobile vengono assegnate con atto di divisione del 19 giugno 1984.
In data 14 aprile 1986 Sempronio vende a Numerio un’unità dell’immobile sito in via Beta n. 15.
In data 19 giugno 1986 viene costituito il condominio dell’immobile sopra indicato.
Con delibera del 29 marzo 1988, il condominio pone a carico di Sempronio la somma di L. 2.864.355, a titolo di partecipazione di esborso della maggiore somma che si intende corrispondere a titolo transattivo, alla portiera dello stabile, il cui rapporto di lavoro era cessato in data 30 aprile 1984.
Alla delibera partecipa, senza delega, con voto determinante ai fini del raggiungimento del quorum, Filano, figlio di Numerio. Con delibera dell’11 ottobre 1988, il condominio conferma e ratifica, con rituale maggioranza, la delibera 29 marzo 1988.
Sempronio, ritenendo di non dovere pagare la somma richiesta, si reca da un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo a tutelare le ragioni del proprio assistito, delineando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
2) Atto di penale
Tizio — senza che sia intervenuta richiesta del Ministro di grazia e giustizia — viene tratto a giudizio in stato di detenzione cautelare per tentata importazione in Italia di Kg. 4 di cocaina, tutta sequestrata all’estero e che secondo accordi intervenuti tra Tizio e persona rimasta ignota (accordi registrati con intercettazione ambientale in un grande albergo di Roma) avrebbe dovuto essere consegnata a Palermo.
A carico di Tizio vengono raccolte prove nel corso di numerose udienze dibattimentali svoltesi all’estero, celebrate direttamente da giudice italiano al fine di sentire testimoni determinanti senza che Tizio possa partecipare a dette udienze.
Il Tribunale condanna Tizio a 12 anni di reclusione e 120.000.000 di multa.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Tizio, rediga l’atto di appello, delineando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
3) Atto di amministrativo
Con delibera del 24-4-1987, il Comune di Alfa dà mandato al Sindaco di occupare in via d’urgenza terreni idonei a consentire la realizzazione di un intervento di edilizia sovvenzionata nel quartiere X, conformemente al relativo piano di zona per l’edilizia economica e popolare. In esecuzione del mandato ricevuto, il Sindaco emana decreto d’occupazione d’urgenza, in data 30-7-1987, di parte dei terreni, non meglio precisati, siti al mappale n. 7143 del nuovo catasto terreni del predetto Comune, di proprietà della società Beta. La società, ritenendo illegittimo il comportamento del Comune, si rivolge ad un legale per la tutela dei propri diritti. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo a sostenere le ragioni del proprio assistito, delineando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame
Esame Avvocato 1996
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
La società Alfa, vettore-spedizioniere, stipula con la società Beta una polizza per conto di chi spetta, comprensiva del furto, per tutte le merci trasportate da essa società per conto terzi.
Avendo subito un furto di un ingente quantitativo di derrate alimentari — trasportate per conto della società Delta — la società Alfa, dopo aver provveduto a rimborsare la società Delta del danno subito, chiede alla società Beta l’indennizzo relativo alla somma che aveva dovuto corrispondere alla società Delta.
La società Beta sostiene che, nell’assicurazione per conto di chi spetta, la qualità di assicurato, e quindi di titolare dei diritti che derivano dal contratto, spetta al proprietario delle cose assicurate e non al vettore spedizioniere: conseguentemente si rifiuta di pagare quanto richiesto.
La società Alfa si rivolge quindi ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi brevi cenni sul contratto a favore del terzo, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Parere n. 2
Tizio acquista da Caio, con atto pubblico, in data 15-1-1983, l’appartamento sito nel condominio di via Mario Rossi, contraddistinto con l’interno n° 10, del quale Caio è condomino per essere proprietario anche dell’appartamento sito all’int. 15.
Al piano terreno del caseggiato, composto da venti appartamenti, si trovano sei box privati ed un’autorimessa comune, adibita al parcheggio di quattordici autovetture.
Detta autorimessa è costituita parte comune per regolamento condominiale e riservata ai quattordici condomini non proprietari di box.
Dall’atto di acquisto 15-1-1983 risulta che all’int. 10 è riservato, nell’autorimessa collettiva lo spazio condominiale contrassegnato con la lettera A) nella planimetria allegata al regolamento.
Caio, peraltro, pretende di seguitare a far uso di detto posto-macchina, asserendo di non aver mai rinunziato al diritto di comproprietà sull’autorimessa comune e che mai avrebbe venduto l’appartamento contraddistinto con l’int. 10, se l’alienazione avesse comportato la perdita del posto-macchina: ciò perché, nell’atto con cui egli aveva acquistato l’appartamento contraddistinto con l’int. 15, veniva esplicitamente escluso il trasferimento del diritto di comproprietà sul posto macchina di pertinenza.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
PENALE
Parere n. 1
Tizio, convivente more uxorio con Caia, compie atti di libidine e di violenza carnale, rispettivamente, nei confronti dei figli minori di lei, Sempronia e Nevio, pure conviventi, senza che Caia — pienamente consapevole di ciò che va accadendo — faccia opposizione alcuna.
Sempronia si confida con un’assistente sociale, la quale — essendo trascorso il termine per proporre querela — si rivolge ad un legale per sapere quali fossero le ipotesi di reato da ritenere realizzate da Tizio e da Caia e per accertare se, in ordine ai fatti criminosi sopra indicati, potesse procedersi di ufficio. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga parere motivato, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Parere n. 2
Il Tribunale — nell’applicare la pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a Tizio, per detenzione di sostanze stupefacenti, dispone la confisca delle sostanze sequestrate nonché di una somma ingente ritenuta "prezzo" del reato di spaccio.
Tizio si rivolge ad un legale per ottenere la restituzione della somma sequestrata.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi brevi cenni sulle misure di sicurezza e, in particolare, sulla confisca, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
GLI ATTI
1) Atto di civile
I Carabinieri del NAS, ottemperando ad apposita circolare del competente Ministero, sottopongono a sequestro — in prosieguo di tempo convalidato dal pretore — un cospicuo quantitativo di olio di oliva, in quanto ritenuto non corrispondente alle caratteristiche stabilite in sede di Unione Europea.
Il decreto di sequestro viene annullato dalla Cassazione e la circolare disapplicata poiché ritenuta illegittima.
La società produttrice dell’olio, intendendo ottenere il ristoro dei danni subiti, si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale della Società, rediga l’atto giudiziario più idoneo a tutelare le ragioni del proprio assistito, delineando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
2) Atto di penale
Tizio, in data 3 maggio 1994, viene condannato dal pretore a giorni 20 di reclusione e mesi 10 e giorni 20 di libertà controllata, e lire 5.000.000 di multa per i reati di cui all’art. 20 lett. b) legge n. 47/1985 e all’art. 349 c.p.
Il pretore non concede il beneficio della sospensione condizionale, ritenendo ostative due precedenti condanne con pena sospesa per assegni a vuoto.
In seguito però, Tizio ottiene, in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati di assegni a vuoto, sicché, con provvedimento del 21 aprile 1995, ottiene dal pretore la sostituzione delle pene originariamente sospese di lire 500.000 e lire 100.000 di multa con una pena unica, pure condizionalmente sospesa, di lire 550.000 di multa.
Tizio si reca subito da un legale, per accertare se il riconoscimento di cui sopra possa comportare una modifica della situazione determinata dalla sentenza 3 maggio 1994. Tizio, peraltro, fa presente di aver riportato altre due condanne: una, in data 14 giugno 1978, con pena sospesa, per il reato di cui all’art. 32 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016; l’altra, in data 8 aprile 1978, con pena sospesa, per violazione degli artt. 31 e 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Tizio fa presente che, a suo dire, dette condanne non avrebbero dovuto essere considerate ostative: la prima, per avvenuta abolitio criminis ai sensi dell’art. 32 della legge n. 689/1981; la seconda per avvenuto condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni di questi, soffermandosi in particolare sugli effetti dell’abolitio criminis.
3) Atto di amministrativo
Tizio, responsabile del servizio tossicodipendenze (SER. T) presso una USL, chiede alla Regione di consentire l’accesso a tutte le lettere, note o segnalazioni pervenute al Servizio sanità di detta Regione, concernenti la sua persona quale responsabile del SER. T.
La Regione rifiuta l’accesso, adducendo la necessità di tutelare la riservatezza di terzi — e precisamente dei pazienti del predetto servizio — che avevano inoltrato gli esposti.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo a tutelare l’interesse di Tizio avanti l’autorità competente soffermandosi inoltre sugli istituti e sulle problematiche relative alla fattispecie in esame
Esame Avvocato 1995
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizio (alienante) stipula con Caio (acquirente) un preliminare di compravendita, avente ad oggetto un fondo rustico. A tale preliminare segue poi l’atto definitivo.
Successivamente alla stipula del contratto definitivo, Tizio viene a conoscenza che il fondo, per effetto di diversa sopravvenuta disciplina urbanistica, ha assunto destinazione edilizia.
Tizio cita in giudizio Caio, sostenendo che il negozio tra loro intercorso è inficiato da errore essenziale e chiede, conseguentemente, l’annullamento del contratto.
Caio, contestando l’assunto di Tizio, afferma che la destinazione urbanistica è mutata prima della stipula del contratto definitivo ma dopo il contratto preliminare, per cui assume rilevanza il momento in cui è intervenuto il contratto preliminare del quale il definitivo di compravendita è il necessario posterius.
Il candidato – premessi brevi cenni sull’annullabilià del contratto – assuma le vesti di difensore di Tizio e rediga motivato parere nel quale, illustrata la problematica sottesa alla fattispecie in esame, si prospetta adeguata linea difensiva.
Parere n. 2
Tizio aliena fittiziamente a Caio un immobile abitato da suo figlio Mevio.
Deceduto Tizio, gli succede Mevio, mortis causa.
Deceduto Caio, gli succede, sempre mortis causa, Sempronio che, dichiarandosi proprietario dell’immobile, chiede a Mevio di rilasciarlo.
Non sapendo come comportarsi, Mevio si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi cenni generali sulla divergenza tra volontà e dichiarazione, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
PENALE
Parere n. 1
Tizio, mentre procede alla guida della propria autovettura, perde il controllo della stessa e precipita nella sottostante scarpata.
Soccorso e trasportato all’ospedale, Tizio, apparentemente in buone condizioni, viene sottoposto da Caio, medico di guardia, ad esame clinico, nel corso del quale gli viene suturata una ferita lacero-contusa all’emitorace sinistro. Subito dopo Tizio viene dimesso.
Nel corso della notte le condizioni di salute di Tizio peggiorano bruscamente tanto che il giorno seguente egli decede.
Dall’esame autoptico, disposto dall’autorità giudiziaria, risulta che la causa della morte è attribuibile a lesioni interne e che, se pure non poteva affermarsi che un immediato intervento chirurgico avrebbe evitato la morte di Tizio, nondimeno detto intervento avrebbe sicuramente aumentato le possibilità di successo terapeutico.
Caio si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Caio, rediga motivato parere nel quale, illustrate le problematiche sottese alla fattispecie in esame, si prospetta adeguata linea difensiva.
Parere n. 2
Tizio, imprenditore dichiarato fallito, viene indagato per il reato di bancarotta fraudolenta in concorso con Caio il quale, pur gestendo personalmente ed in via esclusiva l’azienda di Tizio, non era stato dichiarato fallito.
Caio – preoccupato, ma anche meravigliato di essere coinvolto in una vicenda alla quale, sotto il profilo penale, ritiene di essere estraneo – si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere, soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie illustrata.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Il 20 gennaio 1991 Tizio, proprietario di un fondo ne vende una parte a Caio.
Nell’atto di compravendita le parti convengono che la strada che attraversa il fondo avrebbe dovuto essere allargata a cura e spese di Caio, con obbligo per Tizio di conferire, a titolo gratuito, l’area necessaria a compiere i lavori.
L’atto viene ritualmente trascritto.
Successivamente Caio, imprenditore, viene dichiarato fallito e la parte di terreno di sua proprietà viene trasferita, a seguito di procedura concorsuale, a Mevio il quale — richiestone da Tizio — si rifiuta di compiere i lavori di ampliamento della strada.
Mevio, per chiarire giudizialmente la fondatezza delle insistenti pretese di Tizio, si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunta la veste di difensore di Mevio, rediga l’atto giudiziario più idoneo a tutelare le ragioni del proprio assistito, delineando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
2) Atto di penale
Con sentenza 26 settembre 1994 Tizio viene condannato alla pena di anni tre di reclusione e lire 2.000.000 di multa per il reato di furto aggravato, commesso il 1° febbraio 1994, ritenuta la recidiva specifica reiterata.
Il difensore di Tizio aveva chiesto in via principale l’assoluzione per non aver commesso il fatto e, in subordine, l’accertamento della continuazione tra il reato contestato ed analogo reato di furto, commesso il 14 gennaio 1994, per il quale Tizio era stato condannato con sentenza 14 aprile 1994 divenuta irrevocabile.
Il candidato, assunte le vesti di difensore di Tizio, rediga l’atto di appello, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
3) Atto di amministrativo
Tizio partecipa ad un concorso per professore associato risultando, a giudizio della commissione, non idoneo.
Tizio si reca da un legale e fa presente che Caio, componente della commissione esaminatrice, non aveva titolo per essere nominato commissario e quindi la sua nomina — avvenuta e resa pubblica in data antecedente l’inizio dei lavori della commissione — deve essere ritenuta illegittima.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Tizio, rediga l’atto più idoneo a salvaguardare le ragioni del proprio assistito, soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche connesse alla fattispecie in esame
Esame Avvocato 1994
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizio è proprietario di un’abitazione, situata in un fondo intercluso, collegata con la strada provinciale da un viale d’accesso carrabile che insiste sul fondo, del quale i soli Caio e Sempronio hanno il compossesso.
Questi ultimi, stanchi delle continue ruberie ed invasioni del fondo da parte di estranei, recintano l’appezzamento di terreno e sostituiscono il vecchio cancello d’ingresso, dotato di un chiavistello manuale ormai scarsamente utilizzato da tutti i compossessori, con un efficiente cancello apribile con telecomando; telecomando che mettono subito a disposizione di Tizio.
Questi, però, lo rifiuta e ricorre al pretore invocando tutela possessoria.
Il giudice adito condanna Caio e Sempronio a lasciare aperto il cancello giorno e notte disponendo che i battenti vengano fermati stabilmente sul terreno e che sia eliminato definitivamente ogni strumento di chiusura.
Il candidato, assunte le ragioni di Caio e Sempronio, rediga un motivato parere sulla vicenda indicando la via giudiziaria per risolverla.
Parere n. 2
In data 1° gennaio 1993, Tizio concede a Caio in locazione ad uso abitativo, con contratto verbale, e senza determinazione della misura del canone, un immobile costituito da un rustico in costruzione.
Le parti pattuiscono che i lavori sarebbero stati portati a termine da Caio in economia e che le somme da questi sborsate sarebbero state computate in conto al canone di locazione.
Terminati i lavori il 30 agosto 1993 — e, così, reso abitabile l’immobile — Tizio in data 1° marzo 1994 chiede a Caio il pagamento della somma di £ 900.000 a titolo di canoni maturati a far data dal 1° gennaio 1994, postulando un canone di £ 300.000 mensili.
Sostiene Tizio a sostegno della sua pretesa, che le spese sostenute da Caio da questi diligentemente comprovate nella misura di £ 3.600.000, devono ritenersi ampiamente compensate con l’importo complessivo dei canoni relativi al periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 1993.
Caio si oppone sostenendo che l’accordo intervenuto tra le parti in data 1° gennaio 1993 non può essere configurato come locazione non essendo stato determinato né essendo determinabile al momento della pattuizione il canone locativo ai sensi degli artt. 12 e ss. L. 27-7-1978, n. 392.
Il candidato assunte le ragioni di Tizio rediga parere nel quale si prospettino, con adeguata motivazione, gli esiti di un eventuale giudizio.
PENALE
Parere n. 1
Tizio, Presidente del Consorzio Rurale di Miglioramento Zootecnico di X, viene imputato del reato di cui agli artt. 426 e 449 c.p. per avere cagionato colposamente la caduta di una frana, verificatasi a seguito dello sbancamento, commissionato dal Consorzio e fatto eseguire sotto la sua direzione, di un’ampia zona di terreno in quota di collina.
Ritenendo, però, che l’evento verificatosi avesse piuttosto le caratteristiche di uno smottamento, sia pur cospicuo, di una zona collinare impervia e distante dal più vicino centro abitato, si reca da un avvocato per consultarsi in punto alla configurabilità dell’ipotesi di reato in suo danno.
Il candidato, premessi brevi cenni in materia di reati di pericolo e sulla possibilità di configurare per essi l’ipotesi di tentativo, assunta la veste dell’avvocato rediga motivato parere.
Parere n. 2
Tizio viene rinviato a giudizio ex art. 324 c.p. per avere, in qualità di assessore del comune di X, partecipato ad una riunione di giunta comunale nel corso della quale veniva deliberata l’acquisizione al patrimonio comunale, previo pagamento del valore di mercato accertato da apposita perizia di stima, di un’area edificabile di cui lo stesso Tizio è comproprietario.
Nella mora del giudizio interviene l’abrogazione della norma incriminatrice ad opera dell’art. 20 della legge 24 aprile 1990, n. 86.
Tizio si rivolge ad un avvocato per sapere se all’abrogazione dell’art. 324 c.p. conseguirà senz’altro la sua assoluzione o se altre norme incriminatrici sanzionino l’ipotesi di fatto descritta in imputazione.
Il candidato, premessi brevi cenni in materia di successione della legge penale con particolare riferimento alla nozione di "disposizioni più favorevoli", assunta la veste dell’avvocato, rediga motivato parere.
GLI ATTI
1) Atto di civile
La società semplice Alfa, composta da Caio e Mevio, avendo acquistato da Sempronio alcuni appartamenti facenti parte di un edificio da lui costruito nell’abitato di XY, sostiene di avere acquistato anche la proprietà delle aree di parcheggio.
Tali aree realizzate in ottemperanza alle prescrizioni del Comune ed ai sensi dell’art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765, erano state oggetto di espressa riserva di proprietà fatta da Sempronio nel contratto di trasferimento della proprietà dei singoli appartamenti compravenduti; riserva della quale Caio e Mevio contestavano la legittimità.
Sempronio assumeva invece la piena legittimità della riserva di proprietà delle aree de quibus in quanto assoggettate dall’art. 26 della L. 28-2-1985 n. 47 al regime delle pertinenze di cui agli artt. 817, 818, 819 del Codice civile, e pretendeva in subordine il pagamento del prezzo delle quote delle aree rivendicate il cui valore, egli altresì assumeva, non era stato contabilizzato nel prezzo di trasferimento dell’immobile.
Il candidato assunte le vesti del difensore di Sempronio, rediga l’atto giudiziario più idoneo a salvaguardare la posizione di questi.
2) Atto di penale
Tizio, titolare di un porto d’arma da fuoco, venuto a diverbio con Caio, lo colpisce più volte al capo con il calcio della propria pistola regolarmente denunciata e detenuta, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 40 giorni.
Denunciato a piede libero, viene rinviato a giudizio con rito direttissimo per rispondere del reato di lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma.
Dell’udienza per il giudizio direttissimo, fissata per il 15 novembre 1994, l’avv. Mevio, difensore di fiducia dell’imputato, su richiesta del P.M. viene avvisato dalla Polizia a mezzo di telefono sull’utenza a lui intestata alle ore 11.00 del 14 novembre 1994.
L’ufficiale di Polizia Giudiziaria attesta che la chiamata telefonica è stata ricevuta da una persona qualificatasi "consorte" del legale.
All’udienza l’Avv. Mevio non compare e Tizio viene difeso dall’Avv. Sempronio nominato difensore d’ufficio.
3) Atto di amministrativo
Il Comune X deliberando il riassetto organizzativo di alcuni propri uffici decide di reinquadrare ad un livello superiore un certo numero di dipendenti e, contestualmente, di riconoscere agli stessi il corrispondente maggiore livello retributivo.
Il Comitato Regionale di Controllo annulla tale delibera ritenendola illegittima in considerazione del fatto che, nella specie, non ricorrevano i presupposti, atti a consentire il miglioramento dello status giuridico ed economico dei dipendenti comunali interessati dal provvedimento suindicato.
I dipendenti contemplati dalla delibera annullata, ritenendosi lesi dalla decisione dell’organo di controllo, impugnano dinnanzi al competente T.A.R. l’atto di annullamento della delibera comunale senza peraltro notificare il ricorso anche al Comune.
Per contro il Comune non reagisce alla decisione del Comitato Regionale di Controllo.
Costituitasi in giudizio, la difesa dell’Organo di Controllo eccepisce l’irritualità dell’atto introduttivo del giudizio per la mancata notificazione dello stesso anche all’Ente Territoriale e ciò perché non avendo, il Comune, impugnato il provvedimento di annullamento della propria deliberazione, tale Ente avrebbe avuto la veste di controinteressato all’iniziativa giudiziale intrapresa dai ricorrenti.
Il candidato, assunta la veste di difensore dei dipendenti, rediga memoria difensiva in vista dell’udienza di discussione del ricorso innanzi al competente T.A.R
Esame Avvocato 1993
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizio, coniugato con Caia, è proprietario del fondo Corneliano.
Entrambi i coniugi commettono ad un’impresa appaltatrice una costruzione a spese comuni sul predetto suolo.
In difetto di espressa regolamentazione fra i coniugi circa la proprietà della costruzione stessa, sorge fra loro controversia a proposito.
Tizio si rivolge ad un procuratore legale per un parere sulla questione.
Il candidato, assunte le vesti del procuratore legale, rediga il parere soffermandosi sugli istituti applicabili e sulle problematiche connesse alla fattispecie.
Parere n. 2
Tizio è prenditore in buona fede di una cambiale rilasciata da Caio nella sua dichiarata qualità di amministratore e legale rappresentante della società Alfa S.r.l.
Successivamente al rilascio, Tizio accerta che lo statuto della società limita il potere del suo legale rappresentante, escludendo l’emissione di titoli cambiari. Egli si rivolge pertanto ad un procuratore legale per un parere sulla questione.
Il candidato, assunte le vesti del procuratore legale, rediga il parere soffermandosi sugli istituti applicabili e sulle problematiche connesse alla fattispecie.
PENALE
Parere n. 1
Tizio, pugile professionista, viene avvicinato di notte da due individui che riconosce come due noti pregiudicati con i quali aveva avuto in precedenza un diverbio.
Ritenendo che i due stiano per aggredirlo, li colpisce ripetutamente con pugni, lasciandoli in terra tramortiti e procurando ad uno la frattura della mandibola, successivamente giudicata guaribile in oltre quaranta giorni con indebolimento permanente dell’organo della masticazione, ed all’altro una lesione del bulbo oculare sinistro con conseguente diminuzione del visus. Successivamente, preoccupato di eventuali conseguenze di carattere penale, si reca da un procuratore legale per chiedergli un parere in merito alla sua posizione.
Il candidato, assunte le vesti del procuratore legale, rediga il parere soffermandosi sugli istituti e problematiche connesse alla fattispecie.
Parere n. 2
Tizio recatosi presso gli uffici del Comune per una autentificazione di firma vi trova Caio, impiegato con funzione di coadiutore, il quale gli fa presente che il funzionario competente a compiere l’atto è momentaneamente assente. In seguito alla pressioni di Tizio il quale ha urgenza di ottenere l’autenticazione in relazione alla scadenza di termini perentori Caio ottiene telefonicamente l’autorizzazione di Sempronio, funzionario competente a sottoscrivere l’autenticazione con il nome di quest’ultimo ed in tal modo autentica la firma di Tizio, il quale, soddisfatto dell’agevolazione ottenuta spontaneamente dona a Caio un orologio d’oro che ha con sé. Successivamente, Caio, temendo per la sua condotta conseguenze di carattere penale si reca da un procuratore legale per chiedergli un parere in merito alla sua posizione nonché in merito a quella di Tizio e Sempronio. Il candidato assunte le vesti del procuratore legale rediga il parere, soffermandosi sugli istituti e problematiche connesse alla fattispecie.
GLI ATTI
1) Atto di civile
La ALFA S.p.A., con propria deliberazione assembleare di aumento del capitale, offriva in opzione ai soci le azioni di nuova emissione.
Prima della scadenza del termine per l’esercizio del diritto di opzione, la società con altra deliberazione dell’assemblea dei soci revocava il diritto di opzione data la necessità di disporre la riduzione del capitale per perdite ed il contestuale aumento dello stesso per riguardo al minimo sociale.
Il socio Tizio, intenzionato ad esercitare il diritto di opzione, si rivolge ad un procuratore legale per la tutela dei propri interessi.
Il candidato, assunte le vesti del procuratore legale, rediga l’atto giudiziario più idoneo alla tutela delle ragioni di Tizio.
2) Atto di penale
Tizio, volendo costruire una villa su suolo di sua proprietà a destinazione edificatoria, chiede ed ottiene il rilascio della relativa concessione edilizia e rispetta scrupolosamente, nella costruzione, il progetto in base al quale gli è stata rilasciata la concessione.
In seguito all’accertamento della violazione, da parte dell’autorità comunale concedente, delle norme del piano regolatore generale, che consentivano nella zona l’edificazione esclusivamente a scopo di sviluppo industriale, il manufatto viene sottoposto a sequestro preventivo dall’autorità giudiziaria che ipotizza il reato di cui all’art. 20 lett. a) della L. 28-2-1985, n. 47.
Tizio si rivolge quindi ad un procuratore legale per la tutela delle proprie ragioni facendogli presente di avere ignorato l’esistenza delle norme del piano regolatore violate e di avere fatto affidamento sulla legittimità della concessione rilasciatagli.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga l’atto giudiziario più idoneo a salvaguardare la posizione di questi.
3) Atto di amministrativo
La società Alfa partecipa ad una gara di appalto per la costruzione di un edificio scolastico indetta dall’amministrazione provinciale.
Nel bando, tra le altre modalità di presentazione delle offerte, ve ne è una che genericamente prevede che queste pervengano all’amministrazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara.
Sulla base di un’offerta pervenuta all’amministrazione provinciale due giorni dopo la scadenza del termine anzidetto, la società Alfa si aggiudica l’appalto.
La società Beta, che aveva concorso all’appalto, ricorre al T.A.R. chiedendogli l’annullamento dell’atto di aggiudicazione sul presupposto che la tardività dell’offerta della società Alfa ne comportava l’esclusione ai sensi di quanto previsto nel capitolato generale, che l’amministrazione provinciale, sebbene avesse erroneamente omesso di richiamarlo nel bando, era tenuta ad osservare.
II legale rappresentante della società Alfa si rivolge allora ad un procuratore legale per la tutela delle proprie ragioni, facendogli presente che nel bando, la tempestività dell’offerta non era stata espressamente prevista a pena di esclusione dalla gara e che al momento della presentazione dell’offerta egli ignorava l’esistenza del capitolato generale dedotto in ricorso.
II candidato, assunte le vesti del procuratore legale, rediga l’atto giudiziario più idoneo a salvaguardare la posizione della società Alfa
Esame Avvocato 1992
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Con scrittura privata del 12 luglio 1990 Tizio stipulava con Caio un preliminare di compravendita di un immobile di proprietà di quest’ultimo.
Dopo alcuni giorni i due, incontratisi in casa di comuni amici, decidevano di risolvere il contratto preliminare ed in tal senso si accordavano verbalmente.
In prossimità del termine per l’esecuzione del preliminare Tizio invita formalmente Caio a presentarsi avanti il notaio per la stipula del contratto definitivo ma Caio non aderisce all’invito assumendo l’avvenuta risoluzione dell’originario contratto preliminare.
Il candidato, assunte le ragioni di Tizio, rediga un parere, soffermandosi sugli istituti che possono trovare applicazione nella fattispecie in esame e delineando l’eventuale più opportuna linea difensionale.
Parere n. 2
Tizio è usufruttuario, vita natural durante, di un appartamento del quale la nuda proprietà appartiene a Caio. Il bene, peraltro, è goduto dallo stesso Caio in forza di un contratto di locazione stipulato da Tizio. Dovendosi effettuare delle riparazioni straordinarie sull’immobile sorge il contrasto fra i predetti circa la spettanza delle spese. Il candidato, assunte le ragioni di Tizio, rediga un parere soffermandosi sugli istituti che possono trovare applicazione nella fattispecie in esame.
PENALE
Parere n. 1
A Mevia nel corso del parto avvenuto con taglio cesareo vengono a sua insaputa legate le tube di Falloppio sì da impedirne ulteriori gravidanze. Tale intervento, autorizzato dal marito Tizio anche egli medico e presente al parto, era stato ritenuto indispensabile dal ginecologo in considerazione del fatto che Mevia avrebbe corso seri pericoli di vita in caso di nuove gravidanze e che la medesima non poteva assumere anticoncezionali ormonali. Successivamente Mevia, venuta a conoscenza della menomazione subita, sporge querela nei confronti del coniuge e del medico.
Il candidato assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, rediga un parere soffermandosi sui reati eventualmente contestabili al suo cliente e su quelli che possono essere gli elementi e le circostanze da assumere a sua difesa.
Parere n. 2
Tizio, conosciutissimo uomo d’affari, in occasione del diciottesimo compleanno della propria figlia, organizza una festa che si svolge nel parco, recintato da un alto muro, della propria villa.
Alla festa intervengono note personalità che, dato il clima conviviale, indulgono in atteggiamenti non consoni al loro status socio-professionale. Successivamente compaiono su alcuni rotocalchi numerose fotografie della festa, che erano state scattate da un operatore indipendente il quale, munito di idonea apparecchiatura, si era appostato su di un albero del giardino confinante con il parco della villa di Tizio.
Alcuni dei personaggi ritratti nelle fotografie si rivolgono ad un avvocato chiedendo un parere circa la possibilità di ottenere tutela in sede penale. Il candidato rediga il parere, soffermandosi sulle figure di reato che potrebbero essere contestate all’autore delle riprese fotografiche ed ai direttori delle testate che avevano pubblicato le fotografie stesse.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Tizio, residente a Roma, con scrittura privata del 15 gennaio 1991, promette in vendita a Caio, residente a Milano, per il prezzo di due miliardi di lire, l’antico palazzetto sito nel centro del Comune di Z. Convengono le parti che il rogito definitivo venga stipulato il 19 settembre dello stesso anno. A questa data, peraltro, Caio non compare innanzi al notaio designato nell’atto preliminare.
Tizio, chiedendo ragione del comportamento di Caio, riceve da quest’ultimo una lettera con la quale lo stesso informa: di essere venuto a sapere nel mese di luglio, tramite un amico, che presso la Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici era in corso una procedura per sottoporre a vincolo il fabbricato promesso in vendita; che l’eventuale provvedimento amministrativo gli avrebbe impedito di procedere alla già preventivata ristrutturazione dell’immobile; che, a prescindere dalla conseguente eccessività del prezzo di vendita, l’immobile, in quanto suscettibile di vincolo amministrativo, non poteva considerarsi conforme a quello originariamente promesso in vendita.
Nel febbraio 1992 il palazzetto è sottoposto a vincolo di carattere storico.
Tizio si rivolge al proprio legale ritenendo Caio inadempiente alle obbligazioni assunte con il preliminare di vendita.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto necessario a tutelare gli interessi del cliente.
2) Atto di penale
Uno scolaro, dopo essere sceso dallo scuolabus, mentre tenta imprudentemente di attraversare la strada per entrare nell’istituto scolastico, viene investito ed ucciso dal conducente di una autovettura.
All’esito del giudizio di primo grado, il solo conducente dello scuolabus viene condannato per omicidio colposo.
Rediga il candidato l’atto di appello svolgendo le argomentazioni utili all’assoluzione.
3) Atto di amministrativo
Tizio, desiderando di iniziare un’attività commerciale di ristorazione a Firenze, chiede la necessaria autorizzazione.
Avendone ricevuto diniego, motivato in base alla sufficienza del tipo di esercizi in questione nella zona richiesta, impugna il provvedimento ottenendone la sospensione. Nelle more del processo confidando nel buon esito del giudizio, Tizio provvede all’acquisto di quanto necessario per avviare il futuro esercizio.
Quindi con sentenza del 5 luglio 1992, regolarmente notificata, il competente T.A.R. annulla l’impugnato provvedimento di diniego.
Permanendo l’inerzia dell’Amministrazione, Tizio, desiderando comunque avviare l’attività ipotizzata, si reca dal proprio legale prospettandogli il grave danno patito per non aver potuto, aprire tempestivamente l’esercizio commerciale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, predisponga l’atto giudiziario più conveniente nell’interesse di Tizio.
Esame Avvocato 1991
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizio è titolare di un’autoscuola ed abitualmente mette a disposizione, per lo svolgimento dell’esame pratico di guida, un’autovettura di sua proprietà.Il giorno fissato per l’esame, sull’autovettura di Tizio prendono posto uno dei candidati ed il funzionario esaminatore ed essi sono seguiti da un’autovettura, condotta da Caio dipendente di Tizio, con a bordo altri candidati.L’automezzo in questione è di proprietà del padre di uno degli esaminandi. Improvvisamente, per un’inescusabile imprudenza di Caio, l’autovettura da lui condotta va a collidere violentemente contro quella di Tizio danneggiandola gravemente. Nel sinistro non si verificano danni alle persone e Tizio, ai sensi dell’articolo 22 della L. n. 990/69, richiede il risarcimento del danno alla società Alfa, titolare del rapporto assicurativo avente ad oggetto l’automezzo condotto da Caio. La società Alfa pertanto si rivolge al proprio legale di fiducia per tutelare le proprie ragioni.
Il candidato, assunte le vesti del professionista, premessi cenni sugli istituti che possono trovare applicazione nella fattispecie in questione, provveda alla redazione di un motivato parere in ordine alla vicenda.
Parere n. 2
Tizio acquista prima del matrimonio un terreno; successivamente alle nozze con Caia (avvenute nel 1980) sul detto terreno viene costruita, con l’apporto economico di entrambi i coniugi, una villetta adibita a casa coniugale. Interviene separazione giudiziale fra i due coniugi e Caia successivamente chiede al giudice l’attribuzione in proprietà di una quota pari alla metà della casa coniugale. Il candidato, incaricato della difesa di Caia, premessi cenni sugli istituti attinenti alla fattispecie, rediga un parere motivato in ordine alla vicenda.
PENALE
Parere n. 1
Tizio, artigiano falegname, ha il proprio laboratorio in un locale sito al piano terreno di un fabbricato di civile abitazione. I condomini dello stesso stabile fanno recapitare a Tizio una diffida a non fare uso di materiali tossici per la lucidatura e la laccatura del legno, in quanto l’utilizzo di tali prodotti ha provocato irritazioni agli occhi e alle prime vie aeree dei condomini del primo piano. Il candidato rediga, su richiesta di Tizio, un motivato parere circa le conseguenze di carattere penale nelle quali Tizio potrebbe incorrere ove ignorasse la diffida, nel caso di denunzia da parte dei condomini che hanno patito le lamentate conseguenze dell’uso dei materiali tossici.
Parere n. 2
Caio, noto cantante di musica leggera, è affetto da un polipo alle corde vocali. Tale diagnosi viene confermata dal noto otorinolaringoiatra Sempronio il quale consiglia un’intervento per rimuovere il polipo. Egli stesso esegue l’operazione in esito alla quale la corda vocale interessata risulta irreparabilmente danneggiata. Caio conseguentemente sporge querela nei confronti del medico. Il candidato, officiato da Caio, il quale fa presente che non gli era stata rappresentata in alcun modo la conseguenza dannosa poi verificatasi, rediga un motivato parere tenendo presente che Sempronio allega che nel corso dell’intervento la situazione clinica gli era parsa diversa da quella diagnosticata di modo che non era tecnicamente possibile rimuovere il polipo senza causare la perdita di funzionalità della corda vocale.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Tizio, avendo collaborato, previa stipulazione di apposito contratto, alla sceneggiatura del film "Viva I’Italia", avendo visionato in anteprima la pellicola destinata alla distribuzione, ed avendo altresì constatato che il suo nome non figura indicato nei titoli fra gli sceneggiatori, si rivolge al suo legale di fiducia per tutelare le sue ragioni.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni di Tizio.
2) Atto di penale
Tizio viene derubato di dieci pecore. Ritenendo di conoscere l’autore del furto si reca armato di fucile presso l’ovile di costui e tenendolo sotto la minaccia dell’arma lo lega ad un albero, dopo di ché pur individuate le proprie pecore nel gregge, ne porta via con sé quindici, scelte fra le migliori e comunque diverse dalle sue.
Il candidato, incaricato della difesa di Tizio, rediga l’atto di appello avverso la sentenza con la quale questi viene condannato per estorsione aggravata.
3) Atto di amministrativo
Il fondo Corneliano, di proprietà di Tizio, sito nei pressi di Milano, destinato ad essere attraversato da una nuova strada statale, viene parzialmente espropriato, con fissazione di termine per il compimento dell’opera in due anni. Nel corso della costruzione, nel tratto in questione, viene progettato l’inserimento di due svincoli, per la realizzazione dei quali il cantiere viene esteso anche alla residua porzione del fondo Corneliano, già coltivato intensamente. Protrattisi tuttavia i lavori per tre anni, per difficoltà dovute ad iniziali ritrovamenti archeologici, Tizio si reca in loco con il proprio legale e prende atto che mentre il tracciato della strada è completo, la realizzazione di uno svincolo è in fase di ultimazione ed invece i lavori per la realizzazione dell’altro sono ancora alla fase iniziale.
A tal punto Tizio invita il proprio legale a tutelare i suoi interessi che assume lesi dall’attività dell’amministrazione. Il candidato, assunte le vesti del legale rediga l’atto più idoneo nell’interesse del proprio assistito, soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche connesse alla fattispecie.
Esame Avvocato 1990
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizio, accompagnato dalla moglie Mevia, si reca nel negozio di vendita di mobili di Sempronio, per acquistare l’arredamento della stanza da letto coniugale. A seguito di trattativa, svolta da Tizio alla presenza della moglie, il contratto è sottoscritto da Tizio, il quale rilascia sei cambiali sottoscritte soltanto da lui.
I due coniugi vivono in regime di comunione dei beni, ma Mevia è anche titolare di un patrimonio proprio acquisito anteriormente al matrimonio.
Sempronio, rimaste non onorate le prime due cambiali, decide di procedere esecutivamente sui beni comuni ma accerta che gli stessi non sono sufficienti a realizzare il suo credito.
Intendendo rivolgersi per il pagamento delle sei cambiali a Mevia, proprietaria della casa coniugale a seguito di successione paterna, rivolge alla stessa invito scritto, precisando che in mancanza avrebbe adito il giudice.
Mevia si rivolge all’avvocato Coriolano, per un parere sulla sua posizione giuridica nei confronti di Sempronio.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato, rediga il parere richiesto, soffermandosi, altresì, sugli istituti e sulle problematiche sottesi alla fattispecie proposta.
Parere n. 2
Tizio, proprietario del fondo A intercluso, raggiunge il suo terreno dalla strada pubblica, utilizzando una strada pedonale realizzata sul fondo B di Caio, caratterizzato da un forte pendio. A seguito di trasformazione fondiaria Tizio ha bisogno di disporre di una strada carrabile che permetta il trasporto agevole dei prodotti ed a tal fine si rivolge a Mevio, proprietario del fondo C, adibito a giardino, chiedendo la costituzione di servitù coattiva su detto terreno.
Mevio si rivolge al suo avvocato di fiducia per sapere se sia obbligato a subire la costituzione della servitù sul giardino di sua proprietà.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato, rediga il parere richiesto, soffermandosi altresì sugli istituti e sulle problematiche ad esso sottese.
PENALE
Parere n. 1
Nel corso di un procedimento penale, Tizio, minore degli anni diciotto, interrogato durante lo svolgimento di un incidente probatorio e poi, divenuto maggiorenne, nella successiva udienza pubblica, ha affermato entrambe le volte di essere stato in compagnia di Caio, imputato di omicidio, in un orario in cui Caio non poteva materialmente trovarsi nel luogo indicato da Tizio.
Nelle more dell’udienza fissata per il giudizio di falsa testimonianza, contestatagli, Tizio chiede al proprio avvocato un parere sulla sua posizione.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato, rediga il parere richiesto, soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche ad esse sottese.
Parere n. 2
Tizia, avuto da un mese un bimbo da una relazione illegittima, decide di abbandonarlo. Nottetempo, accompagnata dalla sorella Caia che, tuttavia cerca fino all’ultimo di dissuaderla, Tizia lascia il piccolo per strada, in una carrozzina.
Il bambino, a causa dei rigori della stagione, oltre che delle sue già precarie condizioni fisiche, non sopravvive.
Nel timore di essere stata riconosciuta da un conoscente, Tizia si confida con un amico avvocato, chiedendogli un parere in merito, sia con riferimento alla propria posizione, che a quella della sorella Caia.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato, rediga il parere richiesto, soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie proposta.
GLI ATTI
1) Atto di civile
Tizio acquistato un villino in multiproprietà in provincia di Trento per due settimane di dicembre, recatosi a trascorrervi le vacanze di Natale, si avvede che il proprietario del fondo finitimo, con il presunto consenso del titolare del diritto di multiproprietà nel periodo estivo, ha edificato un ricovero per la propria automobile, invadendo per due metri il giardino del villino.
Tizio, allora, si reca dal proprio avvocato e, fattogli presente di aver progettato di utilizzare quella parte del giardino per depositarvi della legna, gli chiede di sostenere le proprie ragioni davanti al giudice.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo, soffermandosi, altresì, sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie all’esame.
2) Atto di penale
Il rappresentante di gioielli Tizio, inseguito da alcuni malviventi che minacciavano di sparargli se non avesse consegnato loro la valigetta con i preziosi, esplose al loro indirizzo dei colpi d’arma da fuoco, colpendone uno mortalmente.
Successivamente, accertato che i banditi erano in possesso di armi giocattolo, Tizio, imputato del reato di omicidio volontario, è stato condannato alla pena di venti anni di reclusione.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato, rediga l’atto di appello alla sentenza, soffermandosi, altresì, sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie proposta.
3) Atto di amministrativo
Il Comune di Roma, proprietario di un villino concesso in locazione a Tizio da cinque anni, ha individuato una vasta zona di terreno sulla quale costruire la nuova città giudiziaria di Roma; la zona, in gran parte di proprietà di terzi, comprende il terreno su cui sorge il villino. Riconosciuta la pubblica utilità dell’opera, è stato avviato il procedimento di espropriazione di tutta la zona e nelle more della sua conclusione il Sindaco ha emesso un decreto con il quale dispone in via d’urgenza l’occupazione del villino locato a Tizio. Il candidato, rediga l’atto ritenuto più idoneo a tutelare l’interesse di Tizio davanti l’autorità competente, soffermandosi inoltre sugli istituti e sulle problematiche relativi alla fattispecie proposta
Esame Avvocato 1989
I PARERI
CIVILE
Parere n. 1
Tizio recatosi in banca per fare un versamento in contanti, è testimone di una rapina da parte di due malviventi: questi, minacciati i presenti, nel darsi alla fuga con il denaro sottratto dalla cassa, con il calcio della pistola colpiscono Tizio alla nuca, indi si allontanano indisturbati, non essendovi all’interno ed all’esterno dell’istituto, nè vigilanza della polizia nè misure di sicurezza anticrimine.
Successivamente Tizio si reca dall’avvocato, desiderando un parere in ordine alla risarcibilità da parte della banca del danno patito nell’occorso, facendo presente che a seguito del colpo subito accusa disturbi nervosi e continue emicranie.
Il candidato rediga tale parere, soffermandosi sugli istituti applicabili al caso di specie e sulla eventuale tutela consigliabile a Tizio.
Parere n. 2
Tizio, debitore di Caio per la somma di dieci milioni, stipulava con esso un atto pubblico di vendita di un appartamento di sua proprietà, con la funzione di garantire il pagamento del debito, ma continuava a godere del bene in virtù di contemporaneo contratto di locazione.
La parti avevano, peraltro, con scrittura privata, regolamentato le modalità di retrocessione del bene, da effettuarsi entro due anni dalla estinzione del mutuo. Prima di tale scadenza, tuttavia, Tizio, richiesta la restituzione dell’immobile, ne riceve diniego.
Per tale motivo Tizio, avendo necessità di rientrare nella piena disponibilità del bene, si rivolge al proprio avvocato,chiedendogli un parere sulla questione.
Rediga il candidato tale parere, affrontando le varie problematiche sottese alla questione proposta, soffermandosi, altresì, sulla tutela consigliabile a Tizio.
PENALE
Parere n. 1
Tizio istiga Caio e Sempronio, locatari di un magazzino di tessuti ed intestatari di un contratto di assicurazione con elevato massimale, a provocare l’incendio dei locali da essi condotti.
Pochi giorni dopo, una violenta esplosione di alcuni bidoni di benzina siti nel magazzino, cagionata da Caio e Sempronio, seguita da incendio, distrugge in poco tempo alcuni dei locali, causando, altresì, la morte dello stesso Caio e di un custode.
Tizio, raggiunto da un mandato di comparizione, resosi latitante, richiede al proprio avvocato un parere sulla sua posizione. Ad esso rende noto, fra l’altro, di aver già riportato in precedenza altre condanne per il reato di cui all’art. 423 C.p., e di essere stato colto più volte da incontenibili raptus di piromania.
Rediga il candidato il parere richiesto, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame ed indicando la linea difensiva più utile da consigliare al proprio assistito.
Parere n. 2
I Carabinieri, a seguito di segnalazione anonima, irrompono nell’abitazione di Caio ed ivi rinvengono numerose persone che, su vari tavoli, praticano giochi d’azzardo.
Caio, preoccupato degli effetti negativi che la denunzia del fatto da parte dei Carabinieri all’Autorità Giudiziaria avrebbe prodotto sulla sua reputazione, offre con insistenza al sottufficiale che dirige l’operazione, la somma di lire venti milioni, affinché ometta la trasmissione del rapporto al magistrato.
Il sottufficiale rifiuta l’offerta e redige rapporto riferendo i fatti relativi sia al gioco che all’offerta di danaro da esso ricevuta.
Caio si rivolge all’avvocato al quale chiede una valutazione della responsabilità penale derivante dal suo comportamento.
Rediga il candidato, nelle vesti dell’avvocato, il parere richiesto soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie prospettata.
GLI ATTI
1) Atto di civile
In costanza del regime di divorzio, la signora Caia, residente a Roma, già coniugata con il signor Sempronio, instaura una convivenza more uxorio con Tizio e con lo stesso genera un figlio.
Il signor Sempronio, residente a Napoli, in relazione a detto stato di fatto, intende chiedere la revoca della concessione dell’assegno attribuito all’ex moglie con la sentenza di divorzio, pronunciata dal Tribunale di Firenze.
Redigete l’atto di citazione, ovvero la comparsa di risposta, secondo che riteniate fondata o non la pretesa del marito.
2) Atto di penale
Tizio, transitando il giorno 1 febbraio 1982 alla guida della propria auto per via del Corso, viene fermato da due vigili urbani che gli contestano l’accesso in zona pedonale, ed intendono elevare contravvenzione.
Tizio esibisce subito un permesso per l’ingresso nel centro storico: nasce un’accanita discussione, nel corso della quale uno dei vigili afferra per un braccio l’automobilista, minacciando più gravi sanzioni se avesse assunto ulteriori atteggiamenti aggressivi o provocatori.
Tizio reagisce provocando al vigile, con un pugno, una ferita giudicata al Pronto Soccorso guaribile in dieci giorni.
Il procedimento penale, successivamente instaurato, si conclude in data 10 aprile 1987 con la condanna di Tizio, giudicato in contumacia, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie, alla pena di un anno di reclusione.
Tizio si rivolge al proprio difensore affinché proponga appello, assumendo l’erroneità in fatto ed in diritto della sentenza.
Rediga il candidato l’atto di impugnazione, scegliendo la linea difensiva ritenuta più idonea ed illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
3) Atto di amministrativo
Il Consiglio Comunale di Roma, con delibera del 10-12-1988 ha approvato il progetto dei lavori di risanamento conservativo di un fabbricato di proprietà del Comune diviso in appartamenti dati in locazione a privati, dichiarando che i lavori sono di pubblica utilità.
Poiché Romolo Romoli, locatario, non si era dichiarato disposto a rilasciare l’appartamento da lui occupato, nonostante l’assunzione da parte del Comune dell’obbligo di sistemarlo provvisoriamente in altro alloggio e di riconsegnargli i locali dopo il loro risanamento, il Consiglio Comunale, con delibera del 30-10-1989 ha disposto l’espropriazione del diritto derivante dal contratto di locazione e l’immediata occupazione d’urgenza dell’appartamento.
Il signor Romolo Romoli, intende impugnare detta delibera. Redigere l’atto introduttivo del giudizio