Concorso a 400 posti di magistrato ordinario (decreto ministeriale 18 Ottobre 2022)

21 ottobre 2022 - Pubblicato il bando a 400 posti di magistrato ordinario

 
  • Scarica il BANDO (D.M. 18 ottobre 2022) Bando 18 Ottobre 2022, 400 posti magistrato ordinario
  • Scarica la Commissione esaminatrice Pres. Carla Menichetti Commissione esaminatrice Pres. Carla Menichetti
 

– Link alla scheda di sintesi del concorso (non ancora disponibile sul sito del Ministero): https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE399999&previsiousPage=mg_1_6#

– Termine di scadenza per la presentazione della domanda: 21 novembre 2022, ore 23:59

– Link per presentare la domanda: https://concorsi.giustizia.it/concorsomagistratura/

– Data di pubblicazione del decreto ministeriale che identificherà, tra l’altro, date delle prove scritte, sedimodalità di consultazione del materiale normativo ammesso: 31 marzo 2023.

– PROVE SCRITTE DELLA DURATA DI OTTO ORE: “svoglimento di tre sintetici elaborati teorici in diritto civile, penale e amministrativo” (D.M. 18 ottobre 2022, art. 5);

— con Avviso web del 2 maggio 2023 il Ministero ha comunicato che il riferimento alla sintesi è stato introdotto per mero errore materiale: “Si comunica agli aspiranti candidati che, per mero errore materiale, nell’art. 5 del D.M. 18.10.2022, al secondo capoverso è riportato l’aggettivo “sintetici” nel descrivere la tipologia di elaborati richiesti, pertanto il secondo capoverso deve correttamente leggersi: “la prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su”. Il decreto di correzione dell’errore materiale emesso in data 2 maggio 2023 sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” n. 34 del 5 maggio 2023(https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE399999&previsiousPage=mg_1_6).

 

— si noti che l’art. 4 della legge delega n. 71 del 2022, prevede, altresì, che “la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell’Unione europea” (la delega deve essere attuata entro il 21 giugno 2023);
— l’art. 26-bis del decreto legge 118/2021, peraltro, stabilisce che:
1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a indire un concorso pubblico, da bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle disposizioni speciali contenute nel presente articolo, per il reclutamento di cinquecento magistrati ordinari in tirocinio, di cui al contingente previsto dall’articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti vacanti nell’organico della magistratura.
3. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici vertenti sulle materie di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, la commissione esaminatrice tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati“;
7. All’articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, il terzo comma è sostituito dal seguente: «È loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, è loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalità informatiche. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le modalità operative e tecniche della consultazione di cui al periodo precedente»”.

 

Come già evidenziato durante le attività formative immediatamente successive alla pubblicazione del D.M. 18 ottobre 2022, il riferimento alla “sintesi” era previsto per il solo concorso a 500 posti di cui all’art. 26-bis d.l. 118/2021, mentre la legge delega n. 71 del 2022 non prevede alcun riferimento “ai tre elaborati sintetici” di cui all’art. 5 del predetto D.M. 18 ottobre 2022, nè alcuna caratterizzazione “sintetica” è contemplata dalla normativa vigente applicabile ratione temporis al predetto D.M. 2022.

Il concorso in itinere a 400 posti, quindi, si sarebbe dovuto svolgere senza limitazioni derivanti dalla “sinteticità” degli elaborati.

Siamo lieti che la corretta intepretazione – proposta sin da ottobre – abbia trovato conforto nell’avviso del 2 maggio 2023.

Preme sottolineare che il Corso, non seguendo il modello della “sintesi-anoressica” (Fava) priva di contenuti e dalla quale non può trasparire la preparazione del candidato, ha continuato a spiegare gli argomenti in modo tradizionale (con tutti gli approfondimenti necessari alla comprensione degli istituti giuridici), salvo fornire la sintesi schematica iniziale e/o finale.

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Decreto 18 ottobre 2022 – Concorso, per esami, a 400 posti di magistrato ordinario

(pubblicato nella G.U. n. 84 del 21 ottobre 2022 – 4a serie speciale – concorsi ed esami)

Il Ministro della Giustizia

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all’estero;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante l’istituzione del servizio civile nazionale;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell’Amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive modificazioni;

Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell’ordinamento militare;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;

Visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;

Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 16 settembre 2014;

Visto il decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con legge 25 ottobre 2016, n. 197;

Visto il decreto legge 23 settembre 2022, n.144 recante Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 ottobre 2022

DECRETA

ART. 1
Posti messi a concorso

E’ indetto un concorso, per esami, a 400 posti di magistrato ordinario.

ART. 2
Requisiti per l’ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l’aspirante:

  1. sia cittadino italiano;
  2. abbia l’esercizio dei diritti civili;
  3. sia di condotta incensurabile;
  4. sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
  5. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
  6. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
  7. rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie:
    1. magistrati amministrativi e contabili;
    2. procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    3. dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    4. appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
    5. dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
    6. abilitati all’esercizio della professione forense anche se non iscritti all’albo degli avvocati e, se iscritti all’albo degli avvocati che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
    7. coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
    8. laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso dei

  • laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
  • laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
  • laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;
  1. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal fine il candidato deve procedere, tramite il servizio PagoPA, nei termini di vigenza del bando, al versamento della somma di euro 50,00, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale anno 2022, ai sensi dell’art. 3, comma 4 bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il contributo non è rimborsabile. L’Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche escludendo chi non ottemperi a quanto sopra;
  2. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami.

ART. 3
Domanda telematica di partecipazione e modalità per l’invio

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami.

Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, selezioni ed assunzionied autenticarsi tramite SPID di secondo livello, ovvero Carta di Identità Elettronica, ovvero Carta Nazionale dei Servizi.

La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l’apposito FORM, disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso.

Il candidato, dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati ed effettuato il versamento del diritto di segreteria tramite PagoPA, deve inviare la domanda di partecipazione attraverso la funzionalità di invio predisposta nell’apposita sezione dell’applicativo, seguendo le indicazioni fornite dal sistema. La domanda non necessita di firma autografa.

Dopo l’invio, il sistema notificherà all’indirizzo email indicato dal candidato la domanda di partecipazione ed il codice identificativo, comprensivo del codice a barre; quest’ultimo dovrà essere stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.

L’indirizzo email indicato dal candidato nel FORM di domanda sarà utilizzato per le notifiche e le successive comunicazioni.

La domanda di partecipazione inviata ed il codice identificativo sono sempre disponibili nella pagina del concorso, nell’area riservata del candidato; se il sistema non ha generato il codice identificativo, la domanda non è stata inviata; di conseguenza è necessario ripetere la procedura di invio.

La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda è inesistente. L’elenco delle domande non inviate sarà pubblicato sul sito del Ministero.

In caso di più invii, l’Ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima.

Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l’accesso al FORM né l’invio della domanda.

Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da quelle suindicate.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

  1. il proprio cognome e nome;
  2. la data e il luogo di nascita;
  3. il codice fiscale;
  4. di essere cittadini italiani;
  5. di avere l’esercizio dei diritti civili;
  6. di essere di condotta incensurabile;
  7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
  8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
  9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari;
  10. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
  12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui aspirano;
  13. se, nel caso in cui siano persone con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, abbiano l’esigenza, rispettivamente, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli artt. 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità o lo strumento compensativo in relazione al proprio disturbo, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica in relazione all’handicap/disturbo. Il candidato, nei 15 giorni successivi alla scadenza del bando, dovrà inviare la documentazione in originale all’indirizzo e.mail ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it;
  14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.); ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità di cui al successivo articolo 15;
  15. i numeri telefonici di reperibilità; ogni cambiamento deve essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità di cui al successivo articolo 15;
  16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità di cui al successivo articolo 15;
  17. l’Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;
  18. l’eventuale precedente prima laurea, l’Università dove è stata conseguita e la data del conseguimento;
  19. la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, n.7;
  20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco;
  21. il versamento del diritto di segreteria, come specificato nel precedente articolo 2.

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

ART. 4
Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

  1. coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto;
  2. coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate nei termini e/o con le modalità indicate all’art. 3 del presente decreto;
  3. coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l’ammissione in magistratura. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di una prova da parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile.

La domanda di partecipazione inviata ai sensi del presente bando, dal candidato identificatosi con SPID di secondo livello, si intende sottoscritta.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.

L’ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.

ART. 5
Prove concorsuali

L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di tre sintetici elaborati teorici vertenti su:

  1. diritto civile;
  2. diritto penale;
  3. diritto amministrativo.

Gli elaborati devono essere presentati nel termine di otto ore dalla dettatura della traccia.

Ai sensi dell’art. 7 R.D. 15 ottobre 1925 n. 1860, come modificato dall’art. 26 bis del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147, i candidati potranno consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, secondo le modalità che verranno determinate nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte.

La prova orale verte su:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e fallimentare;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni e dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

ART. 6
Commissione esaminatrice

La commissione di esame é nominata con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, ed è composta, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.

Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.

Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.

Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale.

Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono coordinate dal titolare dell’Ufficio competente per il concorso.

ART. 7
Diario delle prove scritte

Le prove di esame si svolgeranno nelle date, nella sede o nelle sedi di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami – 31 marzo 2023, nonché sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e del codice identificativo.

ART. 8
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova orale è data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere detta prova.

Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

ART. 9
Termini per la produzione dei titoli di preferenza

I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando.

I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità, devono pervenire, a pena di decadenza, all’Ufficio Concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova orale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il candidato può scegliere, per la trasmissione o il deposito dei documenti, una delle modalità indicate nel successivo articolo 15, fermo restando il rispetto del termine di decadenza suindicato.

ART. 10
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a parità di merito, sono preferiti:

  1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  5. gli orfani di guerra;
  6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  8. i feriti in combattimento;
  9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
  10.  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11.  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12.  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  13.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
  14.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  15.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
  16.  coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
  17.  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’Amministrazione della Giustizia;
  18.  i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
  19.  gli invalidi e i mutilati civili;
  20.  i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza é determinata:

  1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
  2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;
  3. dall’essere il candidato più giovane di età

L’esito positivo dello stage di cui all’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

ART. 11
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati, con l’osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.

La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che é immediatamente trasmessa per l’approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della Giustizia.

Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria é pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

ART. 12
Nomina a magistrato ordinario

I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma 3 bis dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nei tempi, anche diversi, consentiti dall’art. 9, commi 5 e 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché dagli artt. 16 e 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.

I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte dell’organo di controllo.

ART. 13
Termini per la presentazione dei documenti di rito

I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso con le modalità e nei termini successivamente indicati nell’invito ad assumere servizio dall’ufficio competente.

ART. 14
Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dal Ministero della Giustizia per le finalità di gestione del concorso, sono trattati presso una banca dati automatizzata e conservati anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dalla procedura. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del candidato. L’interessato gode dei diritti del Capo III del Regolamento UE n. 2016/679 e può esercitarli con le modalità previste dal Regolamento stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio Concorsi, responsabile del trattamento per il concorso.

Il form per l’invio della domanda di partecipazione è gestito dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati che provvede alla protezione dei dati per i profili di competenza.

I risultati delle prove scritte ed i riferimenti alla pubblicazione della graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assunzioni, per la durata massima di 60 giorni.

ART. 15
Comunicazioni con i candidati

Scaduti i termini di vigenza del bandoi candidati possono comunicare con l’amministrazione, nel corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalità:

dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it ;

dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it ;

per posta raccomandata A/R, all’indirizzo: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma.

Per problemi tecnici, inerenti alla procedura informatica, scrivere a supportotecnicoutenti.siticoncorsiesami@giustizia.it specificando la procedura concorsuale, il proprio codice fiscale ed i recapiti telefonici.

I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o qualità personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procedere al deposito diretto, o tramite delegato, presso l’Ufficio Concorsi. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Roma, 18 ottobre 2022

La Ministra
Marta Cartabia

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