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FINALMENTE TORNA L'ACCESSO DIRETTO AL CONCORSO IN MAGISTRATURA ORDINARIA CON LA SOLA LAUREA!

In data odierna è stata pubblicata la legge 17 giugno 2022, n. 71, che attribuisce al Governo ampie deleghe per la riforma dell’ordinamento giudiziario.

Di particolare interesse quelle che investono l’accesso alla magistratura, che viene finalmente semplificato.

L’art. 4, comma 1, lett. a), tra i criteri di delega, statuisce che “i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possono essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario“.

Si tratta di una norma, da tempo auspicata, che, con un felice ritorno al passato, consente ai neolaureati di cimentarsi immediatamente con le difficili prove scritte di uno dei più ambiti concorsi pubblici.

Trova conforto la scelta programmatica della Scuola di iniziare, sin dall’anno scorso, un corso BASE dedicato ai neolaureati, affiancatosi al tradizionale Corso ordinario di livello AVANZATO!

Anche le prove concorsuali sono riformate come segue:

A) PROVE SCRITTE: si conferma la scelta tradizionale di affidare la selezione alle CLASSICHE TRE PROVE IN DIRITTO CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVO, con la importante integrazione della necessità di fare riferimento ai “principi costituzionali e dell’Unione europea”.

B) PROVE ORALI: si riducono sensibilmente le materie a quelle più importanti (CIVILE SOSTANZIALE E PROCESSUALE; PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE; AMMINISTRATIVO SOSTANZIALE E PROCESSUALE; COSTITUZIONALE E UNIONE EUROPEA; LAVORO; CRISI E INSOLVENZA; ORDINAMENTO GIUDIZIARIO; COLLOQUIO IN UNA LINGUA STRANIERA).

Con l’auspicio di una tempestiva approvazione dei decreti legislativi.

In allegato il testo dell’art. 4 Atto Senato 2595 (4 Atto Senato 2595) e, di seguito, quello della legge 71/2022:

Art. 4
Riduzione dei tempi per l’accesso in magistratura:

“1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;

[…omissis..]

d) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell’Unione europea;

e) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell’insolvenza e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall’articolo 1, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160“.


In data odierna è stato pubblicato il decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Aiuti-ter) che conferma l’accesso diretto al concorso in magistratura (laurea quadriennale in giurisprudenza) e autorizza il Ministero della giustizia ad introdurre nuove modalità di svolgimento delle prove scritte attraverso il ricorso a strumenti informatici.

DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144* (in G.U. n. 223 del 23 settembre 2022; in vigore dal 24 settembre 2022) “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

Art. 33
Disposizioni in materia di concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;

b) all’articolo 2, comma 1:

1) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni;»;

2) le lettere i) e l) sono abrogate.

c) all’articolo 5, comma 1-bis, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, » sono soppresse.

2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in forza dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere h), i) e l), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I professori universitari di ruolo nominati componenti della commissione di concorso di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonchè di cui all’articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sono esentati, a richiesta, dal proprio ateneo, anche parzialmente, dall’attività didattica.

4. All’articolo 26-bis, comma 2, del decreto- legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all’articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse.

5. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l’anno 2023 e di euro 970.200 annui a decorrere dall’anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Corso di preparazione al concorso in magistratura ordinaria FGLAW

ACCREDITATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE C/O MINISTERO GIUSTIZIA

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CORSO BASE
“Contratto, negozio, autonomia” (parte prima)
lezione del 19 febbraio 2022 (Cons. Pasquale FAVA)

CORSO AVANZATO
“Nullità virtuale” (parte seconda)
lezione del 30 aprile 2022 (Cons. Pasquale FAVA)