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CONCORSO MAGISTRATURA 2021 – PROVA DIRITTO CIVILE 15 LUGLIO 2021 – Traccia CENTRATA

  • TRACCIA DI DIRITTO CIVILE (estratta giovedì 15 luglio 2021): "Danno biologico, danno morale e personalizzazione del danno" SPIEGAZIONE TRACCIA - CONS. PASQUALE FAVA (ROMA, 19 luglio 2021)

SINTESI DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEL CORSO

In una delle dodici giornate del rush finale (incentrato sull’analisi dei lavori scientifici e giurisprudenziali della commissione esaminatrice) – il 7 luglio 2021 – è stato effettuato l’aggiornamento della lezione monotematica sul danno non patrimoniale nella quale era stata spiegata la seguente traccia:
Il risarcimento del danno non patrimoniale nella prospettiva del personalismo costituzionale“.

Nella predetta lezione il Cons. Pasquale Fava ha spiegato, sintetizzato e aggiornato, tra l’altro, il Capitolo del suo Trattato di diritto civile che affronta l’evoluzione del danno non patrimoniale, soffermandosi anche sulle tecniche di liquidazione [() Trattato Fava, pag. 314-337 (), pag. 337-365 (), pag. 366-383 (), pag. 383-408 ()].

Dopo aver tratteggiato l’evoluzione storica della categoria del danno non patrimoniale (e delle sue componenti biologiche, morali e dinamico-relazionali), schematizzando le relative fasi di sviluppo, ha descritto puntualmente i contenuti delle sentenze gemelle di San Martino 2008, nonchè il loro seguito nella giurisprudenza di legittimità evidenziando la spaccatura tra correnti restrittive e quelle estensive (personaliste), queste ultime cristallizzate prima dal Legislatore (soprattutto con la riforma degli art. 138 e 139 C.A.P.) e poi dalle sentenze del blocco “San Martino-bis” 2019.
Nell’ultima edizione del volume si è svolta, tra l’altro, un’analisi sistematica ragionata della giurisprudenza di legittimità successiva alle sentenze delle Sezioni unite civili del 2008 (prima opera scientifica italiana che ha fornito, in modo innovativo ed originale, tale ricostruzione del sistema pretorio del danno non patrimoniale a dieci anni dalle sentenze di “San Martino08”), analisi che ha tenuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali relativi ai rapporti tra danno biologico e danno morale, ivi compresi gli aspetti dinamico-relazionali e quelli strettamente connessi alla liquidazione equitativa tabellare e personalizzata del danno non patrimoniale (soffermandosi anche delle differenze tra metodo milanese e quello romano).
Tutti questi aspetti sono stati esaminati nel corso della predetta lezione monotematica.
E’ stato, altresì, esaminato, sempre nella menzionata lezione, il c.d. “doppio pilastro giurisprudenziale” della valutazione equitativa del danno non patrimoniale che si fonda sul metodo tabellare (unico sistema che può assicurare l’uniformità delle liquidazioni su tutto il territorio nazionale) e sull’attività di “motivata personalizzazione” da parte del giudice affinchè il metodo astratto uniforme possa essere adeguato al caso concreto [sintetizzando e spiegando anche pag. 366 (); pag. 367 (); pag. 368 (); pag. 369 (); pag. 370 (); pag. 371 (); pag. 372 (); pag. 373 (); pag. 374 (); pag. 375 (); pag. 376 (); pag. 383 (); pag. 384 (); pag. 385 (); pag. 386 (); pag. 387 (); pag. 388 (); pag. 389 (); pag. 390 (); pag. 391 ()].

Durante il rush finale (e precisamente il 7 luglio 2021) è stata sinteticamente schematizzata la categoria generale del “danno non patrimoniale” nelle sue due componenti (danno biologico – compresi gli aspetti dinamico-relazionali – e danno morale) alla luce della proposta di decreto ministeriale sulla Tabella unica nazionale di attuazione dell’art. 138 C.A.P. del 13-29 gennaio 2021 (sulle c.d. “macrolesioni“) e sono stati forniti anche materiali giurisprudenziali sull’argomento (tra cui, nell’ambito del c.d. “Decalogo San Martino-bis” le seguenti massime giurisprudenziali ufficiali del CED: 1)
Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988 
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento” e 2)
Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989
In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l’unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l’età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che – in parziale riforma della pronuncia di primo grado – aveva erroneamente liquidato una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo patito dai congiunti della vittima deceduta in aggiunta ad un ulteriore importo a titolo di danno morale)“).

Nel pacchetto dell’ultimo trimestre (aprile-giugno 2021) del CORSO “SOLO TEMI” è stata sottoposta ai partecipanti la seguente traccia (con svolgimento sintetico in quattro ore): “Il risarcimento del danno non patrimoniale e la sua evoluzione storica alla luce del nuovo formate giurisprudenziale e normativo“.
Negli anni precedenti è stata assegnata e spiegata persino una traccia specifica (di “livello avanzato”) sulle tecniche liquidative del danno non patrimoniale con particolare riguardo alle c.d. “sopravvenienze tabellari”.
Si è svolta anche una similazione di concorso sulla traccia “Il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali: ontologia, liquidazione, disponibilità mortis causa ed inter vivos” (che è stata poi spiegata, in giorno dopo, nel corso di una lezione di oltre cinque ore).
Per completezza si segnala che anche le altre due tracce della terna non estratte (“violazione di norme imperative e rimedi contrattuali“; “tipicità dei diritti reali e autonomia negoziale“) sono state spiegate durante le lezioni di quest’anno.

Per la descrizione delle attività formative del Corso con riguardo alle tracce “estratte” negli ultimi concorsi clicca su scopri di più.

“ESTRATTI VIDEO” DELLE LEZIONI”

1)LEZIONE MONOTEMATICA SUL DANNO NON PATRIMONIALE (CONS. PASQUALE FAVA)
CI SCUSIAMO PER LA QUALITA’ “VIDEO”: TRATTASI DI UN “ESTRATTO” DEL FILE ORIGINALE EPURATO DELLE GENERALITA’ E IMMAGINI DEI CORSISTI PARTECIPANTI.
spiegazione traccia assegnata nella simulazione di concorso “Il risarcimento del danno non patrimoniale nella prospettiva del personalismo costituzionale

2) RUSH FINALE 2021 – AGGIORNAMENTO LEZIONE MONOTEMATICA SUL DANNO NON PATRIMONIALE (CONS. PASQUALE FAVA)